L’Agenzia delle entrate, mette on line il software Definizione Liti Fiscali (DLF) per la compilazione delle domande per la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti con valore non superiore a 20.000 euro.
Si ricorda infatti, che con circolare nr. 48/E dello scorso 24 ottobre, l’Agenzia delle Entrate, forniva dei chiarimenti sulla definizione delle liti fiscali minori come, stabilito dall’articolo 39 del d.l. nr. 98/2011 modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente “Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria”.
Per la trasmissione delle domande gli utenti registrati a Fisconline devono installare l’applicazione File Internet; gli utenti registrati a Entratel, invece, devono utilizzare l’applicazione Entratel. Entrambi i suddetti prodotti sono prelevabili dalle rispettive sezioni “Software” del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
Definizione liti fiscali minori pendenti
Sono le liti fiscali in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, di valore non superiore a 20 mila euro e pendenti al 1° maggio 2011 davanti alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio (articolo 39, comma 12 del decreto legge 98/2011).
L’Art. 39 co. 12 della legge sulla stabilizzazione finanziaria, prevede che
“Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie …… le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.
Importi d versare
Per chiudere le liti fiscali è quindi necessario versare delle somme agevolate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione. La richiesta per la definizione del contenzioso deve essere, invece, presentata o trasmessa entro il 2 aprile 2012.
Tali importi, sono rapportati al valore della lite che è dato dall’l’importo delle imposte contestate in primo grado ad esclusione degli interessi, indennità di mora e sanzioni.
Le somme da versare sono:
- 150 euro per la lite inferiore ai 2mila euro
- 10% del valore della lite se l’ultima sentenza è stata favorevole al contribuente
- 50% del valore della lite se l’ultima sentenza è stata favorevole all’Agenzia
- 30% se non c’è stata ancora alcuna sentenza.
II versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24. I codici da indicare sono il “8082” per la tipologia di versamento e il codice “71” che identifica chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio (risoluzione del 5/08/2011). Non è ammessa la compensazione.
Per ogni lite fiscale deve essere effettuato un versamento
Le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012. Altresì sono sospesi, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.
La procedura si può ritenere conclusa soltanto se il pagamento è stato effettuato per intero e la domanda è stata presentata entro i termini previsti. Fa eccezione l’ipotesi in cui non ci siano somme da pagare. In questo caso la definizione si perfeziona semplicemente con l’invio dell’istanza entro i termini previsti.
Domanda
La domanda, come detto, deve essere fatta e consegnata All’Agenzia delle entrate, entro il l 2 aprile 2012. La domanda può essere presentata dai soggetti abilitati dall’Agenzia o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica ovvero può essere consegnata a una qualsiasi direzione provinciale delle Entrate, che provvederà al suo invio.
Gli intermediari possono, con un’unica trasmissione telematica, inviare più domande (invio multiplo).
La domanda di definizione deve essere conservata fino alla definitiva conclusione della lite, insieme ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in sede di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio, sia in sede di definizione della lite pendente.
Circolare Agenzi entrate nr. 48/E
Modello domanda e istruzioni per la definizione delle liti pendenti
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