L’addizionale Regionale è un’imposta locale, che si aggiunge a quella sul reddito delle persone fisiche. L’addizionale IRPEF si applica sul reddito imponibile ai fini dell’Imposta sul reddito delle persone Fisiche, in una percentuale che varia da regione a regione e, in taluni casi, in base alla fascia di reddito del contribuente.
Ciascuna Regione determina l’ammontare dell’aliquota, con la possibilità, simile a quanto accade per l’IRPEF, di introdurre carichi fiscali diversi a seconda del reddito complessivo del contribuente, attraverso il sistema dei cosiddetti “scaglioni”.
Una volta calcolato l’ammontare dell’addizionale all’IRPEF, questa dev’essere versata con modalità diverse a seconda che si tratti di redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati (busta paga) o, al contrario, si ricada in tutte le altre tipologie reddituali (lavoratori autonomi tramite Dichiarazione dei Redditi).
Analizziamo la disciplina di questa imposta regionale in dettaglio.
Addizionale regionale: soggetti interessati
L’addizionale regionale si applica ai contribuenti per i quali, nell’anno di riferimento, risulta dovuta l’IRPEF, una volta sottratte le detrazioni ed i crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero.
Sono esclusi dall’addizionale i contribuenti:
- Soggetti ad IRES;
- Titolari soltanto di redditi esenti da IRPEF ovvero soggetti a imposta sostitutiva o tassazione separata;
- In possesso di un reddito complessivo cui corrisponde un’IRPEF non superiore a 12 euro, una volta scomputate le detrazioni ed i crediti d’imposta.
Leggi anche: Irpef: scaglioni, aliquote e calcolo imponibile e tassazione
Aliquota addizionale regionale
Per determinare quanto si è tenuti a versare a titolo di addizionale regionale, è necessario applicare l’aliquota stabilita dalla Regione di residenza al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Di norma l’aliquota è fissata all’1,23% o eventualmente maggiorata tra l’1,23 ed il 3,33%.
Le Regioni a statuto ordinario hanno la possibilità di:
- Fissare aliquote differenziate in base agli scaglioni di reddito;
- Incrementare le detrazioni fiscali per familiari a carico già previste.
Limitatamente alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano è riconosciuta la possibilità di maggiorare l’aliquota base dell’addizionale (1,23%) fino ad un massimo di un punto percentuale.
In caso di disavanzo sanitario eccessivo si applica una maggiorazione pari 0,30 punti percentuali, con riguardo a tutti gli scaglioni di reddito.
Ciascuna regione è tenuta a fissare l’aliquota con apposito provvedimento, da trasmettere poi al Dipartimento delle Finanze ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia entrate, entro il 31 gennaio dell’anno cui l’addizionale si riferisce.
Esempi di aliquote Addizionali IRPEF
Per l’anno 2021 si citano a titolo di esempio le aliquote per l’addizionale regionale applicate in Emilia – Romagna, Lombardia e Veneto.
In Emilia – Romagna esiste una tassazione differenziata per scaglioni di reddito:
- Aliquota 1,33% per redditi fino a 15 mila euro;
- 1,93% per redditi da 15.001 a 28.000 euro;
- 2,03% per redditi da 28.001 a 55.000 euro;
- 2,23% per redditi da 55.001 a 75.000 euro;
- 2,33% per redditi oltre 75.000 euro.
In Lombardia, al contrario l’aliquota – base pari ad 1,23% è prevista per i redditi fino a 15 mila euro. Successivamente si applicano i seguenti scaglioni:
- Reddito da 15.001 a 28.000 euro aliquota 1,58%;
- da 28.001 a 55.000 euro aliquota 1,72%;
- da 55.001 a 75.000 euro aliquota 1,73%;
- oltre 75.000 euro aliquota 1,74%.
In Veneto è prevista un’aliquota unica pari all’1,23%, senza alcuna distinzione in base agli scaglioni di reddito. Tuttavia, per i soggetti disabili o con familiari disabili a carico ed in possesso di redditi non eccedenti i 45 mila euro, è prevista un’aliquota ridotta pari allo 0,9%.
Se la persona con disabilità è a carico di più soggetti, lo 0,9% è riconosciuta a patto che la somma dei redditi di questi ultimi non ecceda i 45 mila euro.
Tabella Addizionali Regionali 2021
Al pari delle Regioni, si considerano anche le province autonome, l’elenco completo sarà quindi formato da Addizionale Regionale Abruzzo, Basilicata, Bolzano, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia, Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.
Qui di seguito trovate i link alle tabelle regionali a cura del MEF (Dipartimento delle Finanze) con le aliquote aggiornate applicabili di Addizionale regionale all’IRPEF valide per il 2021 e per gli anni precedenti.
Addizionale regionale:
Calcolo addizionali regionali: base imponibile e tassazione
Una volta individuata l’aliquota in base alla Regione di residenza, questa dev’essere applicata sul reddito complessivo dell’interessato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili.
Eccezion fatta per i redditi da lavoro dipendente ed assimilati (cui dedicheremo un apposito paragrafo) in tutte le altre ipotesi, una volta determinato l’importo dovuto a titolo di addizionale regionale questo dev’essere versato con le modalità e nei termini previsti per il pagamento del saldo IRPEF:
- In favore della Regione in cui si ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno di riferimento dell’addizionale (a tal proposito è bene ricordare che la variazione del domicilio fiscale ha effetto decorsi 60 giorni);
- Utilizzando i codici tributo in F24 3801 o 3803 (in caso di assistenza fiscale) o 3796 (in caso di rimborso).
Le istanze di rimborso dell’addizionale devono essere inoltrate direttamente alla Regione interessata, entro i termini previsti per il recupero dei crediti IRPEF.
Addizionale regionale busta paga
L’importo dovuto a titolo di addizionale regionale in busta paga è calcolato, con riferimento ai redditi da lavoro dipendente ed assimilati, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, al termine del periodo d’imposta o, se antecedente, alla cessazione del rapporto di lavoro.
Una volta applicata l’aliquota regionale al reddito del contribuente, l’importo ottenuto è recuperato a partire dal periodo di paga successivo, di norma coincidente con il cedolino del mese di Gennaio essendo le operazioni di conguaglio effettuate a Dicembre, in un numero di rate mensili variabile da un minimo di 9 ad un massimo di 11.
Rata addizionale regionale
Le rate di addizionale regionale saranno:
- 11 se il conguaglio è effettuato a Dicembre;
- 10 se il conguaglio interessa la busta paga di Gennaio;
- 9 in caso di conguaglio con il cedolino di Febbraio;
in considerazione del fatto che le rate non potranno interessare il periodo di paga successivo quello le cui ritenute sono versate nel mese di dicembre.
E’ possibile applicare una rateazione inferiore previo accordo tra azienda e dipendente, nonché:
- Su iniziativa del datore di lavoro se l’importo totale dell’imposta è tale da giustificarlo;
- Se il calendario di pagamento degli stipendi non consente di applicare il numero massimo di rate previsto dalla legge.
Fanno inoltre eccezione le ipotesi di incapienza delle retribuzioni a subire la trattenuta per addizionale regionale. Si pensi ad esempio ai periodi di aspettativa non retribuita. La soluzione è prelevare nelle buste paga successive l’importo non trattenuto, riducendo il numero di rate.
Se il rapporto di lavoro si interrompe, le addizionali regionali relative all’anno in corso, oltre alle rate residue calcolate sul reddito del periodo d’imposta precedente, vengono prelevate in un’unica soluzione nel cedolino di competenza dell’ultimo mese di vigenza del contratto.
Versamento delle addizionali regionali lavoratori dipendenti
Le somme trattenute dal sostituto d’imposta (datore di lavoro) in busta paga devono essere dallo stesso versate con modello F24, utilizzando i codici tributo 3802 (addizionale regionale a debito) o 1669 (rimborso addizionale regionale a seguito di conguaglio di fine anno o di fine rapporto).
Il caso dei collaboratori
Un aspetto particolare è quello relativo ai collaboratori. Si pensi in particolare agli amministratori che ricevono il compenso e / o il gettone di presenza in un’unica soluzione ovvero con una cadenza ultra-mensile (trimestrale o semestrale).
In questi frangenti se il datore di lavoro è a conoscenza dell’ammontare annuo delle somme che erogherà al collaboratore e della periodicità della corresponsione, sarà sufficiente determinare in sede di conguaglio di fine anno l’ammontare delle addizionali dovute ed il numero di rate.
Al contrario, se non sono certi i compensi futuri e nemmeno la cadenza dei pagamenti, l’intero importo dovuto a titolo di addizionale regionale sarà trattenuto in un’unica soluzione l’anno successivo sulla prima busta paga utile.