Cos’è e come funziona l’addizionale comunale all’IRPEF, quali sono le aliquote, come si calcola e come si gestisce in busta paga? A queste e ad altre domande daremo risposta in questa guida completa e aggiornata. Partiamo dal presupposto che il sistema di tassazione italiano nei confronti delle persone fisiche prevede, oltre all’imposta principale IRPEF, una serie di addizionali, due per la verità.
La prima, l’addizionale regionale, è come facilmente intuibile determinata dalla regione di residenza del contribuente e ad essa dovuta. La seconda è rappresentata dall’addizionale comunale, versata al comune in cui si ha il domicilio fiscale, secondo un sistema di acconto e saldo.
Analizziamo ora in dettaglio chi è tenuto a pagare l’addizionale comunale, come si calcola e come si gestisce in busta paga.
Addizionale comunale IRPEF, chi sono i soggetti interessati
L’addizionale comunale è a carico dei contribuenti per i quali, nell’anno di riferimento, è dovuta l’IRPEF dopo aver scomputato le detrazioni ed il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.
Non sono soggetti all’addizionale:
- I contribuenti per i quali risulta dovuta l’IRES;
- Coloro che possiedono unicamente redditi esenti da IRPEF, soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF o a tassazione separata;
- Quanti possiedono un reddito complessivo tale da generare un’IRPEF (al netto di detrazioni e crediti di imposta) non eccedente i 12 euro.
Quali sono le aliquote dell’addizionale comunale IRPEF
Per capire a quanto ammonta l’importo da versare a titolo di addizionale, si deve prendere a riferimento:
- Il comune in cui è stabilito il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- L’aliquota fissata dal comune stesso con delibera.
Quest’ultima non può essere superiore allo 0,8% elevabile di un ulteriore 0,3% se non si rispetta il patto di stabilità previsto per i bilanci degli enti locali.
Tra le opzioni a disposizione del comune c’è l’introduzione di una soglia di esenzione, in base al reddito complessivo del contribuente, al di sotto della quale l’addizionale non è dovuta.
E’ altresì possibile stabilire più aliquote, ma in tal caso si dovranno ricalcare gli stessi scaglioni di reddito previsti per la tassazione IRPEF.
Le delibere comunali devono essere pubblicate sul sito internet dell’Agenzia Entrate entro il 20 dicembre dell’anno cui la delibera stessa si riferisce. Eccezionalmente, per l’anno corrente, il termine era fissato al 31 marzo 2022.
In mancanza di provvedimento si tiene conto delle aliquote dell’anno precedente.
Esempi di aliquote addizionale comunale
Prendiamo in considerazione un comune che ha deliberato l’aliquota addizionale comunale per l’anno 2022.
Nell’elenco pubblicato sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze (“finanze.gov.it – Fiscalità regionale e locale – Addizionale comunale all’Irpef – Aliquote applicabili – Regioni – Province – Comuni”) risulta la delibera del 9 marzo 2022 del comune di Grazzano Badoglio in provincia di Asti.
Nel provvedimento si fissa una soglia di esenzione per i redditi imponibili fino a 15 mila euro. Al di sopra, si applica un’aliquota unica dello 0,70%.
Un altro caso è quello del comune di Travagliato in provincia di Brescia. La delibera del 29 aprile 2022 prevede:
- Esenzione per contribuenti ultrasessantacinquenni titolari del solo reddito da pensione, pari o inferiore a 20 mila euro (esenzione prevista anche qualora al limite citato si aggiunga il reddito del fabbricato adibito ad abitazione principale, comprese le pertinenze);
- Esenzione per redditi fino a 20 mila euro derivanti esclusivamente da indennità di disoccupazione, cassa integrazione e mobilità, anche se al predetto limite si aggiunge il solo reddito del fabbricato adibito ad abitazione principale e le relative pertinenze);
- Aliquota 0,3% per i redditi fino a 15 mila euro;
- 0,4% per i redditi da 15.000,01 a 28 mila euro;
- 0,5% per i redditi da 28.000,01 a 50 mila euro;
- 0,7% per i redditi oltre 50 mila euro.
Al contrario, per un comune come Roma continua ad applicarsi l’aliquota 2021 in assenza di una delibera per l’anno corrente. Nello specifico:
- Esenzione per redditi fino a 12 mila euro;
- Aliquota unica allo 0,9% per i redditi superiori.
Calcolo addizionale comunale, qual è la base imponibile
L’addizionale comunale si calcola applicando l’aliquota, individuata in base al comune in cui si ha il domicilio fiscale, al reddito complessivo ai fini fiscali del contribuente. Quello, per intenderci, sul quale si determina l’IRPEF lorda.
I redditi soggetti a tassazione separata (per esempio il TFR) o ad imposta sostitutiva (rivalutazione TFR) sono esenti dal calcolo dell’addizionale.
Come avviene la tassazione
Individuata l’imposta totale (moltiplicando il reddito complessivo per l’aliquota percentuale), si procederà a versare l’addizionale in acconto e a saldo.
L’acconto è calcolato in misura pari al 30% dell’addizionale, ottenuta sulla base delle aliquote vigenti l’anno precedente e del reddito imponibile relativo sempre all’anno precedente (metodo “storico”).
In alternativa è possibile adottare il metodo “previsionale” in cui il reddito imponibile è quello (minore) che si ipotizza di totalizzare nell’anno di riferimento dell’addizionale.
Sono esclusi dal versamento dell’acconto quanti rientrano nelle soglie di esenzione.
Al di là delle premesse, il meccanismo acconto – saldo varia in base al tipo di reddito percepito.
Addizionali comunali in busta paga
Per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati, l’addizionale è calcolata dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta e successivamente:
- Trattenuta dallo stesso in sede di erogazione della retribuzione;
- Versata dal datore di lavoro al comune in cui il lavoratore ha il domicilio fiscale al 1° gennaio, con modello F24.
L’acconto (ad esempio 2022) è calcolato in sede di conguaglio di fine anno (di norma nel cedolino di dicembre 2021, nel nostro caso) e trattenuto in un massimo di 9 rate mensili, a partire dal successivo mese di marzo 2022.
Nessun acconto è dovuto da parte dei soggetti assunti nell’anno cui lo stesso si riferisce.
Il saldo addizionale comunale 2022, al contrario, è determinato in sede di conguaglio di fine anno (cedolino di dicembre 2022) tenendo conto del reddito complessivo totalizzato dal dipendente nel periodo di riferimento dell’addizionale, meno quanto già trattenuto in acconto.
Il relativo importo è recuperato in un numero massimo di 11 rate a decorrere dal periodo di paga successivo quello in cui le operazioni di conguaglio sono state effettuate (busta paga gennaio 2023), comunque non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre (busta paga novembre 2023).
In caso di cessazione del rapporto, l’addizionale residua è recuperata in un’unica soluzione.
Esempio
Facciamo l’esempio di un dipendente che:
- riceve l’accredito della retribuzione il mese successivo quello di competenza (busta paga di febbraio accreditata in marzo)
- con versamento dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali “anticipata”. Le ritenute fiscali sulle retribuzioni pagate in marzo, ad esempio, vengono versate con F24, entro il giorno 16 dello stesso mese.
In tal caso:
- Nel cedolino di dicembre 2021 è determinato l’importo dell’acconto addizionale comunale 2022;
- A partire dal cedolino di marzo 2022 sino a quello di novembre 2022 vengono trattenute le rate di acconto addizionale comunale, calcolate in base al reddito complessivo 2021 (metodo “storico”);
- In sede di conguaglio di fine anno (cedolino dicembre 2022) si calcola il saldo addizionale comunale in base al reddito complessivo totalizzato nel medesimo periodo, cui è sottratto l’ammontare dell’acconto;
- A decorrere dal cedolino di gennaio 2023 e sino a quello di novembre 2023 vengono trattenute le 11 rate mensili del saldo addizionale comunale 2022.
Addizionali comunali per altri redditi
Per i redditi diversi da quelli da lavoro dipendente ed assimilati, l’addizionale comunale è versata dal contribuente (in regime di autotassazione) secondo il sistema acconto – saldo, utilizzando il modello F24 ed in favore del comune in cui lo stesso ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce.
Nello specifico, l’acconto dev’essere versato in un’unica rata, se eccedente i 12 euro, entro il termine previsto per il saldo IRPEF (16 giugno, termine eventualmente posticipato al 16 luglio con applicazione dell’interesse dello 0,40%).
In presenza di acconti inferiori a 12 euro, il versamento dovrà essere effettuato direttamente a saldo, a condizione che l’importo sia superiore ai citati 12 euro.
Per il versamento del saldo addizionale comunale valgono le stesse regole previste per il saldo IRPEF.
Addizionali comunali per i collaboratori cococo
A differenza dei lavoratori dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi possono ricevere i compensi con una cadenza che non è quella mensile.
Si pensi agli amministratori che percepiscono i relativi compensi o i gettoni di presenza, ad esempio, ogni trimestre / quadrimestre se non addirittura in un’unica soluzione.
In tal caso il committente, in qualità di sostituto d’imposta, può:
- Se a conoscenza della periodicità con cui saranno erogati i compensi ed il loro ammontare, trattenere le addizionali comunali a rate;
- Se non è certo dell’ammontare dei compensi e / o di quando saranno erogati, trattenere l’acconto / saldo in un’unica soluzione sulla prima busta paga utile.