Gli importi riconosciuti ai dipendenti a titolo di accordo transattivo in corso di contenzioso, concorrono al reddito da lavoro dipendente da tassare. La tassazione avverrà secondo le regole ordinarie e non in via separata. Anche in tali casi trova applicazione il principio di onnicomprensività dei redditi da lavoro dipendente. Tale principio dispone che, in linea di massima, tutti i compensi, valori e altre somme ricevute dal lavoratore nell’ambito del contratto di lavoro concorrono al redditi da lavoro dipendente conseguito in corso d’anno. Salvo applicazione del principio di cassa allargato.
Sono queste le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 344 del 24 giugno.
Accordo transattivo con il dipendente: la risposta n° 344 del 24 giugno
La risposta numero 344 del 24 giugno, prende spunto da apposita istanza di interpello con la quale un Ente ha chiesto lumi sul corretto trattamento fiscale da riservare alle somme riconosciute ai propri dipendenti a titolo di accordo transattivo in corso di contenzioso.
Nello specifico, il contenzioso ha come motivo del contendere alcune perizie che i dipendenti avevano fatto in qualità di dipendente di un ente che nel 2012 era stato incorporato nell’ente istante. Si è arrivati al contenzioso perché il nuovo ente aveva rilevato un errato inquadramento fiscale delle somme riconosciute in busta paga ai lavoratori. In particolare, per alcune perizie immobiliari, i dipendenti ricevevano in busta paga l’importo di 300 euro. Senza applicazione di ritenute previdenziali e fiscali.
L’Istante non condividendo il descritto trattamento fiscale:
- con riferimento alle perizie liquidate negli anni 2011, 2012 e 2013,
- ha avviato in alcuni casi il recupero, con trattenute in busta paga dei compensi.
In alcuni casi, è stato negato il pagamento di ulteriori perizie nel frattempo già svolte dai dipendenti interessati.
Conseguentemente, si è sviluppato un contenzioso con esito incerto. Da qui la necessità di arrivare ad un accordo transattivo, ex art.1965 c.c.
A tal proposito, l’istante ha chiesto al Fisco di conoscere il corretto trattamento fiscale degli importi riconosciuti ai dipendenti a titolo di accordo transattivo.
Il parere dell’Agenzia delle entrate
Secondo l’Agenzia delle entrate: tutte le indennità e le somme o i valori percepiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, comprese quelle che derivano da transazioni di qualunque tipo, sono assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente (cfr. circolare n. 326/1997).
Tale assunzione si basa sul principio di onnicomprensività dei redditi da lavoro dipendente e sulle previsioni di cui all’art.6, comma 2 del DPR 917/86, TUIR.
Articolo in base al quale:
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità’ conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Da qui, le somme riconosciute ai dipendenti a titolo di accordo transattivo in corso di contenzioso sono soggette a tassazione ordinaria per l’intero ammontare. Non trova applicazione la tassazione separata in quanto non è rinvenibile alcuna delle condizioni richieste dall’articolo 17, comma 1, lettere b) del TUIR, né si tratta di somme riconosciute in caso di cessazione del rapporto di lavoro.