Entro fine mese deve essere versato il secondo acconto Irpef 2021. Se l’acconto calcolato alla data del 30 giugno era superiore a 257,52 euro, il contribuente ha potuto rateizzarlo in due rate di cui la prima da versare insieme al saldo 2020 entro lo scorso 30 giugno e la seconda da pagare al 30 novembre 2021. Pertanto, entro tale data deve essere versato il 2° acconto Irpef.
Entro il 30 novembre prossimo scade inoltre il termine entro il quale versare l’unica o seconda rata dell’acconto delle altre imposte IRES, IRAP e imposte sostitutive 2021.
Ma chi sono i soggetti tenuti al versamento? E’ possibile rimandare il pagamento per un breve periodo senza che il Fisco ci commini una sanzione? E’ possibile pagare l’acconto IRPEF al 30 novembre a rate? Ecco le risposte.
Secondo acconto Irpef al 30 novembre: cos’è e chi riguarda
L’Irpef così come le imposte sostitutive pagate dai contribuenti in regime forfetario o in regime di vantaggio, si paga con il meccanismo del saldo e dell’acconto. Ad esempio, al 30 giugno 2021 o al 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40%, il contribuente ha dovuto pagare il saldo 2020 e la prima rata dell’acconto 2021. Salvo che rientrava nei soggetti beneficiari della proroga al 15 settembre disposta dal D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis.
Ad ogni modo, l’acconto è dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno in corso x+1 (riferita, all’anno precedente x) è superiore a 51,65 euro. Importo determinato tenendo conto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze.
Detto ciò, l’acconto per l’anno in corso deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
- unico versamento entro il 30 novembre se l’acconto è inferiore a 257,52 euro
- due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro.
La prima è pari al 40% e va versata entro il 30 giugno (insieme al saldo dell’anno precedente), la seconda è pari al restante 60% e va versata entro il 30 novembre.
I soggetti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli ISA, indipendentemente dalla loro effettiva applicazione, pagano due rate uguali pari al 50% dell’importo dovuto. Anziché 40% e 60%.
La prima rata di acconto e il saldo possono essere versati in rate mensili. La seconda rata dell’acconto deve essere pagata in un’unica soluzione entro il 30 novembre.
Acconto Irpef al 30 novembre: è possibile rimandare il pagamento?
Entro il 30 giugno devono versare il 2° acconto Irpef ( o l’unico acconto se inferiore a 257 euro), i contribuenti lavoratori dipendenti senza sostituti d’imposta tenuti ad effettuare i conguagli nonché le imprese e i professionisti. Indipendentemente dal regime fiscale/contabile adottato. Contribuenti in regime forfettario, vantaggio, ordinario, semplificato.
Deve rispettare la data del 30 novembre anche chi ha presentato il 730 ordinario o precompilato senza sostituto d’imposta.
Detto ciò, è’ possibile rimandare il pagamento per un breve periodo senza che il Fisco ci commini una sanzione? La riposta è affermativa.
Acconto imposte 2021 30 novembre: pagamento rateale con ravvedimento frazionato
Infatti, ricorrendo al ravvedimento frazionato, ex art.13-bis del D.lgs 47271997, il contribuente può posticipare il pagamento del tributo.
Ad esempio, ipotizzano che un commerciante in regime forfettario debba versare un acconto pari a 450 euro ma non ha la liquidità per farlo.
A questo punto decide di suddividere il pagamento in 3 tranches:
- 15 dicembre,
- 10 gennaio 2022
- e 31 gennaio 2022.
Ravvedendo i singoli versamenti ossia oltre a versare la singola tranche di imposta versa anche la sanzione e gli interessi pari alla singola quota che versa. Il contribuente può decidere anche di versare le singole tranches di imposta e poi alla fine pagare le sanzioni in ravvedimento operoso.
In base alla indicazioni di cui alla circolare 42/e 2016, tale possibilità è ammessa. La sanzione da versare sarà quella individuata alla data di versamento della singola tranches d’imposta. La riduzione applicabile in ravvedimento è quella individuata al momento in cui la sanzione è versata.
Attenzione, se tra il pagamento delle singole tranches, interviene un accertamento dell’Agenzia delle entrate, sugli importi residui pagherà le sanzioni piene, ex art 13 del D.lgs 471/1997.
Il ravvedimento frazionato è un’opzione conveniente ma non bisogna rimandare di troppo i versamenti.