Il Dl 23/2020, cosiddetto decreto liquidità, riconosce ai contribuenti la possibilità di versare gli acconti d’imposta 2020 Irpef, IRES e Irap con il metodo previsionale. La novità è che non si incorrerà in sanzioni laddove l’imposta versata è inferiore a quella effettivamente risultante dalla dichiarazione periodo d’imposta 2020. La differenza tra versato e dovuto, sulla base della dichiarazione fiscale, non dovrà però essere superiore al 20%.
L’introduzione di tale previsione tiene conto della forte crisi di liquidità che ha colpito cittadini e imprese a causa dell’emergenza economico-sanitaria da covid-19. Sono interessati sia i contribuenti che presentano il modello 730 sia quelli che presentano il modello Redditi.
Ecco come applicare il metodo previsionale e per quali imposte è ammessa l’esimente disposta dal decreto Liquidità.
Il calcolo degli acconti Irpef: il metodo storico
Entro il 30 giugno devono essere versati il saldo Irpef 2019 e l’acconto 2020, oppure entro i successivi 30 giorni con una maggiorazione dello 0,40%.
L’acconto 2020 è dovuto laddove l’imposta 2019 al netto di agevolazioni fiscali quali detrazioni, deduzioni e credito d’imposta ovvero di ritenute ad eccedenze d’imposta, è superiore a 51,65 €. euro.
Verificato ciò, il calcolo dell’acconto può avvenire con il metodo storico o con il metodo previsionale.
Con il metodo storico, l’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno precedente e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
- unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
- due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda – il restante 60% – entro il 30 novembre.
Saldo e 1° rata dell’acconto possono essere rateizzate come da tabella successiva.
Contribuenti senza partita Iva
N° rata | scadenza | Interessi | |
1° | 30 giugno | / | |
2° | 31 luglio | 0,33% | |
3° | 31 agosto | 0,66% | |
4° | 30 settembre | 0,99% | |
5° | 2 novembre | 1,32% | |
6° | 30 novembre | 1,65% |
Per i contribuenti senza partita Iva valgono le seguenti scadenze.
Contribuenti con partita Iva
N° rata | scadenza | Interessi |
1° | 30 giugno | 0,18% |
2° | 16 luglio | 0,18% |
3° | 20 agosto | 0,51% |
4° | 16 settembre | 0,84% |
5° | 16 ottobre | 1,17% |
6° | 16 novembre | 1,50% |
La 2° rata dell’acconto non può essere rateizzata e deve essere versata entro il 30 novembre.
Il metodo previsionale
Accanto al metodo storico, fermo restando la scadenza sopra individuata, nel calcolo degli acconti 2020, è possibile applicare il metodo previsionale.
In termini pratici, il contribuente che presume, anche considerata l’emergenza economica-sanitaria da covid-19, di conseguire redditi 2020 inferiori rispetto a quello ottenuti nel 2019, può decidere di pagare gli acconti in misura inferiore rispetto a quelli risultanti dall’applicazione del metodo storico.
Si considerano dunque i redditi che il contribuente presume di conseguire, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto.
Tuttavia, laddove l’imposta dovuta in sede di liquidazione (dichiarazione 2021) risulta inferiore a quella versata con il metodo previsionale, il contribuente si espone al rischio di sanzioni nonché al pagamento degli interessi.
Nello specifico la sanzione applicabile è quella del 30% della maggiore imposta da versare. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è del 15%.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Sanzioni Omessi, tardivi o carenti versamenti
Sanzioni ordinaria | 30% |
Versamenti con ritardo non superiore a 90 gg | 15% |
Versamenti con ritardo fino a 15 gg | 1% per ogni gg si ritardo |
Sanzioni ravvedibili ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 472/1997.
La novità del Decreto Liquidità
Con l’art.20 del decreto Liquidità, viene data la possibilità di calcolare gli acconti d’imposta 2020, imposte sui redditi(Irpef Ires) e dell’IRAP, secondo il cd. metodo previsionale senza incorrere in sanzioni e interessi, a condizione che lo scostamento tra l’acconto versato e quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP non supera il 20%.
Dunque, se l’importo versato a titolo di acconto non è inferiore all’ottanta per cento dell’imposta che risulterebbe dovuta , sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta 2020 non troveranno applicazione le sanzioni individuate come da ultima tabella.
Il ricorso al ravvedimento operoso
Ipotizzando che il contribuente si accorga, prima della presentazione della dichiarazione 2021, che gli acconti d’imposta versati entro il prossimo 30 giugno siano inferiori a quelli effettivamente dovuti, rimane percorribile la possibilità di ravvedimento operoso. Ravvedimento ammesso laddove il contribuente non abbia comunque già ricevuto un avviso bonario, di acc.to ecc. per le somme versate in acconto con il metodo previsionale.
Nel rispetto di quanto appena detto, le sanzioni individuate come da tabella precedente possono essere versate con le riduzioni proprie da ravvedimento (art. 13 D.lgs 47271997).
Se ricorrendo al ravvedimento:
- lo scostamento dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione non risulti superiore al margine del 20% (vedi paragrafo precedente);
- oppure viene del tutto annullato,
non si applicano le sanzioni per omesso, carente o tardivo versamento delle imposte.
Interessati anche i contribuenti forfettari
Le disposizioni fin qui analizzate non si applicano solo all’Irpef all’Ires e all’Irap, ma anche
- ai contribuenti forfettari che come noto non pagano l’Irpef, ma un’imposta sostitutiva
- nonché alla cedolare secca sul canone di locazione anche breve,
- all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE)
- o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
La durata temporale delle previsioni del decreto liquidità
Le previsioni qui in esame, trovano applicazioni per i soli acconti di giugno 2020 sia pagati in due rate che in unica rata entro il mese di novembre.