E’ pienamente operativo l’istituto dell’accollo del debito d’imposta altrui. Istituto in base al quale un soggetto debitore si prende in carico del debito d’imposta altrui rispondendo, in qualità di coobbligato, del debito con il Fisco. L’Agenzia delle entrate ha approvato il codice identificativo da indicare in F24 per il pagamento del debito d’imposta altrui (questo deve essere effettuato solo con il modello F24).
Dunque, alla luce del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che disciplina le modalità di esecuzione, l’eventuale irrogazione delle sanzioni in caso di inosservanza delle regole e il relativo recupero degli importi dovuti ora il quadro è completo. Ecco i dettagli.
Accollo del debito d’imposta altrui: cos’è
La Legge n° 212/2000, c.d. Statuto del contribuente, prevede il c.d accollo del debito d’imposta altrui. L’istituto seppur operativo, non ha mai trovato piena applicazione a regime. In quanto mancava il decreto attuativo che mettesse nero su bianco i termini di operatività.
Tuttavia, il legislatore, con l’art.81 del D.L. 124/2019, riprendendo quanto disposto dallo Statuto del Contribuente, ha meglio definito i contorni delle norma. Rimandando ad un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, le regole operative da seguire. Sia per colui che “cede” il debito ossia l’accollato, sia per colui che lo prende in carico, accollante.
Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate, datato 24 settembre 2021, ha fissato le ulteriori disposizioni attuative.
Come deve essere pagato il debito?
Chiariamo fin da subito che i debiti oggetto di accollo possono essere pagati solo in F24 da presentare solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Attenzione, non è possibile pagare il debito compensandolo con i crediti d’imposta vantati dall’accollante.
Infatti, è corretto affermare che:
- colui che si accolla il debito d’imposta altrui provvede al pagamento mediante F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento;
- la delega è rifiutata anche qualora per il pagamento si utilizzino in compensazione crediti dell’accollante;
- si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge i versamenti effettuati in violazione delle modalità appena indicate.
Detto ciò, come vedremo in avanti, la violazione delle modalità di pagamento del debito tributario originario, comporta l’applicazione delle sanzioni sia in capo all’accollante che all’accollato.
Come deve essere compilato l’F24?
Sulle modalità di compilazione dell’F24, , il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 23 settembre, ha specificato che nella sezione “Contribuente” sono indicati:
- nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dell’accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario;
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale dell’accollante, soggetto che effettua il versamento in luogo dell’accollato, unitamente al codice che sarà individuato con successiva risoluzione.
La risoluzione, la n°59/2021, è stata approvata in data 6 ottobre. Di conseguenza è stato individuato il codice identificativo dell’accollo del debito d’imposta da indicare in F24.
L’indicazione del codice identificativo
Il codice identificativo è il seguente: “80” denominato – “Accollante del debito di imposta”. Difatti il codice individua colui che effettua il pagamento ossia il soggetto che ha preso in carico il debito altrui.
Nella risoluzione è specificato che:
Il codice identificativo “80” è indicato nell’omonimo campo della sezione “Contribuente” del modello F24, unitamente al codice fiscale dell’accollante che effettua il pagamento del debito d’imposta altrui, da indicare nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.
Approvato il codice identificativo, è utile ribadire che:
- ai fini del pagamento, l’accollante non può utilizzare in compensazione i propri crediti, pena lo scarto del modello F24;
- il saldo del modello F24 è addebitato sul conto intestato al codice fiscale dell’accollante.
Le istruzioni in parola, si applicano a decorrere dal 12 ottobre 2021.
E’ importante precisare che fin quando il debito non viene pagato, il debitore originario non è liberato dell’obbligazione nei confronti del Fisco.
Infatti, nella risoluzione n°140/ E 2017, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che:
l’assunzione volontaria dell’impegno di pagare le imposte dovute dall’iniziale debitore non significa “assumere la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di obbligato (o coobbligato) in forza di titolo negoziale”, tanto che l’Amministrazione finanziaria non può esercitare nei confronti degli accollanti “i propri poteri di accertamento e di esazione, che possono essere esercitati solo nei confronti di chi sia tenuto per legge a soddisfare il credito fiscale” (Cass. S.U. n. 28162 del 2008).
L’Agenzia delle entrate ha ritenuto validi e non sanzionabili i pagamenti dei debiti accollati effettuati tramite compensazione prima della pubblicazione della risoluzione.
Le sanzioni previste per i soggetti accollante e accollato
Il pagamento dei debiti tributari in violazione delle regole finora analizzate è punito con specifiche sanzioni.
Sia in capo all’accollante che all’accollato.
In particolare, nei confronti dell’accollato, debitore originario, l’omesso pagamento comporta:
- il recupero dell’imposta non versata e degli interessi,
- nonché l’applicazione della sanzione pari al trenta per cento di ogni importo non versato (articolo 13 comma 1 d.lgs. n. 471 del 1997).
In capo all’accollante, il pagamento del debito utilizzando crediti in compensazione è punito con:
- la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato, qualora questo sia effettivamente esistente (di cui all’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471 del 1997).
- la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti utilizzati, laddove inesistenti (di cui all’articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471 del 1997).
Dunque, nel primo caso, recuperata l’imposta in capo all’accollato, il credito dell’accollante tornerà utilizzabile secondo le regole ordinarie.
Sulle modalità di riscossione dell’imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni, l’Agenzia delle entrate emette un apposito atto di recupero da notificare entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentato l’F24 con crediti in compensazione.