Nel caso in cui il contribuente abbia problemi con il Fisco e vuole evitare una lite tributaria con il pericolo di dover sborsare somme ingenti tra consulenze, professionisti, tasse, sanzioni e interessi l’ordinamento italiano prevede una serie di strumenti il cui scopo è proprio quello di evitare controversie con l’Amministrazione Finanziaria: tra questi figura l’accertamento con adesione.
Procedura che, attivata dal contribuente o dal Fisco, permette di realizzare un contraddittorio tra le parti e definire così il pagamento (in un’unica soluzione o a rate) della maggiore imposta accertabile, beneficiando al tempo stesso di una riduzione delle sanzioni pari ad 1/3 del minimo.
Un ulteriore vantaggio dell’adesione è il suo carattere universale, dal momento che si applica per:
- Tutte le imposte dirette e indirette (IVA compresa) e le tipologie di reddito;
- Nei confronti di qualsiasi tipo di contribuente, inclusi i sostituti d’imposta;
- Qualsiasi controversia in materia di imposte (eccezion fatta per quelle derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni) anche qualora comportino sanzioni penali ed altresì in conseguenza dell’omessa presentazione dei modelli fiscali.
La competenza nel gestire l’accertamento spetta all’Ufficio dell’Agenzia Entrate nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.
Analizziamo la procedura in dettaglio.
Per quali imposte opera l’accertamento?
L’accertamento con adesione si applica genericamente alle principali imposte dirette ed indirette, descritte nella tabella che segue.
Categoria di imposta | Imposta |
Principali imposte dirette |
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Principali imposte indirette |
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Chi propone l’accertamento?
La procedura di accertamento con adesione può essere attivata per iniziativa dell’Agenzia Entrate o dello stesso contribuente.
Iniziativa d’ufficio
L’Ufficio delle Entrate trasmette al contribuente un invito a comparire, prima di procedere alla notifica di un avviso di accertamento.
Nell’invito sono riportati:
- I periodi d’imposta soggetti ad accertamento;
- Gli elementi rilevanti ai fini della verifica;
- Giorno e luogo dell’appuntamento.
Se il contribuente non si presenta, l’Agenzia Entrate procede con l’emissione dell’accertamento ed il contribuente stesso non potrà inoltrare alcuna istanza di adesione.
Al contrario, se l’interessato si presenta, il contradditorio potrà concludersi con:
- Archiviazione per non luogo a procedere, se il contribuente dimostra che le posizioni dell’AE sono errate;
- Atto di adesione, se il contribuente intende definire la sua posizione;
- Atto di accertamento, a fronte della non adesione del contribuente o di adesione non perfezionatasi.
La proposta di adesione rappresenta un passaggio preliminare che l’AE è tenuta a rispettare prima di emettere l’avviso di accertamento.
La mancata proposta comporta, previa impugnazione, l’invalidità dell’avviso qualora il contribuente dimostri in concreto le posizioni che avrebbe potuto far valere in caso di contraddittorio.
L’obbligo di preventiva adesione non ricorre tuttavia in caso di:
- Emissione del Processo Verbale di Contestazione (PVC) da parte degli organi di controllo;
- Avviso di accertamento parziale;
- Urgenza motivata o di pericolo per la riscossione.
Iniziativa del contribuente
Il contribuente può presentare istanza per l’accertamento con adesione nelle seguenti ipotesi:
- Prima della notifica dell’atto di accertamento;
- Quando si è ricevuto un atto di accertamento (anche parziale) o di rettifica, senza l’invito a comparire.
Prima dell’atto di accertamento
Prima dell’accertamento, l’adesione può essere proposta dal contribuente con un’istanza in carta semplice trasmessa:
- Direttamente all’Ufficio competente;
- In alternativa, a mezzo posta o PEC inviata alla casella delle Direzione provinciale (o regionale) competente.
L’AE non è obbligata a convocare il contribuente. Tuttavia, in caso di omessa convocazione, è possibile per l’interessato inoltrare una nuova istanza a seguito dell’atto di accertamento. In questa situazione l’Ufficio Entrate è obbligato a convocare il contribuente.
Dopo l’atto di accertamento o rettifica
Il contribuente che ha ricevuto un atto impositivo non preceduto da un invito a comparire può presentare istanza di adesione (con le stesse modalità sopra descritte) prima di impugnare l’atto stesso (nel termine di 60 giorni) presso la Commissione Tributaria Provinciale (l’eventuale successiva impugnazione comporta l’impossibilità di proporre l’adesione).
Entro i 15 giorni successivi al ricevimento dell’istanza, l’AE può (non è obbligata) a trasmettere al contribuente un invito a comparire.
Quali effetti ha la proposta di adesione del contribuente?
Il contribuente che trasmette un’istanza di adesione, dopo aver ricevuto un avviso di accertamento o rettifica, beneficia della sospensione dei termini per:
- Impugnare l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale;
- Effettuare i pagamenti IVA risultanti dall’accertamento;
- L’iscrizione provvisoria a ruolo delle imposte sui redditi.
La sospensione opera per un periodo di 90 giorni decorrenti:
- Dalla data di presentazione agli Uffici competenti o spedizione (per posta) della raccomandata con avviso di ricevimento;
- Dalla data di ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia Entrate, se la trasmissione avviene con modalità diverse da quelle sopra citate.
L’eventuale esito negativo dell’istanza, prima della scadenza dei 90 giorni, non comporta una riduzione del periodo stesso di sospensione.
Quando si considera concluso l’accertamento con adesione?
L’accordo tra contribuente ed Amministrazione finanziaria si perfeziona grazie ai seguenti passaggi:
- Redazione e sottoscrizione dell’atto (in duplice copia) con il dettaglio dei tributi interessati e dei motivi che hanno portato all’adesione, oltre alla liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e degli interessi;
- Il contribuente paga (in misura integrale o rateale) le somme definite con l’atto di adesione entro i 20 giorni successivi la redazione dello stesso;
- Il contribuente fornisce all’AE (entro 10 giorni dal versamento) la quietanza di pagamento integrale o della prima rata (con contestuale ritiro di copia dell’atto di accertamento con adesione).
E’ possibile pagare l’accertamento a rate?
Le somme definite nell’atto di adesione possono essere versate integralmente o, in alternativa, in rate trimestrali:
- Fino ad un massimo di 16, se l’importo dovuto eccede i 50 mila euro;
- Fino ad un massimo di 8, se l’importo è pari o inferiore a 50 mila euro.
Le rate, comprensive degli interessi legali calcolati dal giorno successivo il termine di scadenza della prima tranche, devono essere pagate:
- Se trattasi della prima rata, entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione;
- Le rate successive alla prima, entro l’ultimo giorno di ogni trimestre.
Quali modalità di pagamento deve utilizzare il contribuente?
Le modalità di versamento da utilizzare sono:
- Il modello F24 per imposte dirette ed IVA, oltre a interessi e sanzioni;
- Il modello F23 (eccezion fatta per i casi di utilizzo corrente del modello F24) per tutte le altre imposte indirette.
In alternativa è possibile compensare gli importi dovuti con i crediti maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione.
La compensazione potrà avvenire con modello F24 telematico – tipologia “F24 crediti PP.AA.”.