La dichiarazione di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata non ha natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, ma integra un atto volontario, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge, sicché, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall’Ufficio, né contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile” (cfr. Cass. n. 17141 del 28/06/2018);
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21459/2023. Dunque una volta manifesta l’adesione agli effetti incentivanti per la definizione in bonis di un atto, la stessa non può essere più ritrattata. Né dall’ufficio né dal contribuente.
Nel caso specifico si trattava di una adesione per la definizione di avviso di accertamento in rettifica di una dichiarazione di successione.
Qual è il motivo del contendere
Il motivo del contendere era legato ad un avviso di accertamento in rettifica di una dichiarazione di successione, che veniva definito con l’abbuono di legge del 10% dai coeredi della contribuente coinvolta nella controversia.
La contribuente decideva comunque di presentare:
- ricorso avverso l’atto impositivo, ottenendo dalla Commissione tributaria di primo grado la riduzione pari al 30% del valore accertato in base al disposto dell’articolo 11 della legge n. 880/1986;
- in parallelo, un’istanza di rimborso dell’imposta di successione pagata a seguito di adesione dei soli suoi coeredi.
Una volta formatosi il silenzio-rifiuto in ordine all’istanza, la stessa contribuente impugnava anch’esso e la Commissione tributaria di primo grado respingeva il ricorso, “appurato che i coeredi hanno definito la vertenza tributaria con adesione sul valore accertato, vincolante anche per la ricorrente coerede, stante il principio di solidarietà fra gli eredi nei confronti del fisco”.
Dunque secondo la Commissione, il rimborso non spettava, la ricorrente poteva eventualmente solo rivalersi nei confronti dei coeredi in sede civile.
Rispetto a tale posizione, la contribuente non presentava alcun appello. Tuttavia impugnava, la decisione di primo grado relativa all’avviso di rettifica della dichiarazione di successione, richiedendo nel corso della lite l’applicazione dei criteri di valutazione automatica del valore degli immobili ai sensi del Dl n. 70/1988, convertito nella legge n. 154/1988.
Accertamento con adesione non è ritrattabile: Sentenza della Cassazione
Dopo il primo passaggio, il giudizio arrivava in Cassazione.
Secondo la Cassazione, l’accertamento con adesione, avendo natura di concordato tra l’amministrazione ed il contribuente, ed essendo pertanto caratterizzato dal carattere volontario dell’adesione, non può che avere efficacia che nei confronti del solo soggetto che tale adesione ha prestato, dovendo escludersi che possa acquisire valore, anche indiretto, nei confronti di chi abbia impugnato l’atto impositivo fondato sul valore accertato con adesione in relazione ad un diverso soggetto, al che consegue che l’estensione degli effetti dell’accertamento con adesione relativo ad altri coobbligati può ammettersi solo in bonam partem ed in assenza di una espressa volontà contraria del contribuente (cfr. Cass. n. 18351 del 25/06/2021, n. 3148 dell’8.2.2011, in motiv.), sussistente nel caso in esame.
Tuttavia, la stessa Cassazione riconosceva pieno rilievo alla definizione della vertenza tributaria da parte degli altri coeredi con adesione sul valore accertato. Infatti le affermazioni contenute nella sentenza n. 930/16/1991, hanno effetto preclusivo dell’esame degli stessi elementi nel presente giudizio (relativo all’accertamento del valore dell’eredità tassata), in quanto l’azione in esso dispiegata avrebbe in ogni caso identici elementi costitutivi.
Dunque, rilevato il giudicato formatosi in ordine all’accertamento in sede giudiziale dell’adesione sul valore accertato da parte dei coeredi ex articolo 11, legge n. 880/1986, non è ammesso il riesame dei medesimi elementi di fatto nei confronti dei coeredi.