Cosa si può fare se ci si accorge di aver inviato il modello 730 precompilato sbagliato? Entro il 20 giugno è possibile annullare il 730 precompilato errato ma comunque inviato: l’annullamento comporta, entro la stessa data, l’invio di un nuovo 730. Superata tale data, se vogliamo correggere un errore a nostro sfavore potremo inviare il modello “Redditi correttivo” entro il 15 ottobre 2024 oppure presentare, dopo il 15 ottobre 2024, un modello “Redditi integrativo”.
Per annullare la precompilata già trasmessa, bisogna avere per prima cosa la ricevuta dell’invio dalla quale risulti la dicitura “Elaborato” e poi occorre accedere all’applicazione con le stesse credenziali utilizzate per la trasmissione.
Aggiornamento: la scadenza per annullare il 730 già inviato via web è stata prorogata alle 23,59 di lunedì 24 giugno 2024, senza conseguenze sulle tempistiche di rimborso. La nota è apparsa sulla homepage del sito dell’Agenzia delle entrate, che proroga la scadenza di 4 giorni rispetto alla scadenza originaria del 20 giugno. Stessa proroga per annullare il modello 730 + “Redditi correttivo” già trasmesso con o senza F24.
Ecco come procedere e cosa sapere.
730 precompilato sbagliato: invio sostitutivo entro il 24 giugno
Se una volta inviato il 730 precompilato ci accorgiamo di avere commesso un errore a sfavore o a favore del Fisco, entro il 24 giugno 2024 (scadenza prorogata) possiamo provvedere ad annullare il primo invio e ad effettuare un invio sostitutivo. L’invio sostitutivo è ammesso una sola volta.
Leggi anche: come accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata
Come annullare il 730 precompilato inviato
Per annullare il 730 precompilato inviato si deve:
- accedere all’area riservata del sito https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it con le proprie credenziali SPID, CiE o CNS;
- trovare la ricevuta del 730 precompilato inviato
- verificare che la stessa sia nello stato “Elaborato”
- cliccare sul pulsante “annulla 730 inviato” per annullare il precedente invio del 730 precompilato
Attenzione, annullando la dichiarazione:
- tutti i dati inseriti saranno cancellati e
- sarà di nuovo disponibile la dichiarazione precompilata così come originariamente predisposta dal Fisco, al netto dell’eventuali modifiche effettuate in precedenza.
L’annullamento del 730 è possibile se lo stato della ricevuta dell’invio risulta “Elaborato” e se si accede al portale della precompilata con le stesse credenziali che sono state utilizzate per l’invio.
Inoltre, come riportato sul portale della dichiarazione precompilata, se è stato compilato il modello Redditi aggiuntivo (ad esempio il quadro RW del modello Redditi) o correttivo del 730, prima è necessario cancellare i dati inseriti. Ciò è possibile cliccando su “Ripristina” nella sezione “Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo”.
Detto ciò, per procedere con l’annullamento del 730 deve essere selezionata la funzione “Richiedi annullamento 730”.
Superata la data del 24 giugno, nella sezione “Ricevute” è possibile controllare e stampare le ricevute dell’annullamento. L’annullamento riguarda anche l’F24 predisposto in automatico sulla base delle risultanze del dichiarativo annullato.
730 integrativo e modello Redditi
Come detto in premessa superata la data del 24 giugno per l’invio del 730 sostitutivo, è possibile correggere la dichiarazione precedentemente inviata:
- presentando al Caf o al professionista un 730 integrativo.
- trasmettendo, tramite l’applicazione web, il modello Redditi correttivo o
- il modello Redditi integrativo, dopo il 30 novembre e fino al 31 dicembre 2029.
Modello Redditi integrativo
Perchè il modello Redditi integrativo può essere presentato entro il 31 dicembre 2029? Perchè la dichiarazione integrativa può essere presentata entro i termini dell’accertamento.
Ai sensi dell’art.43 del DPR 600/73,
gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Modello 730 integrativo
Il 730 integrativo si può presentare solo nel caso in cui si tratti di una dichiarazione più favorevole al contribuente. Dunque se nel 730 già inviato abbiamo riportato in maniera errata dei valori reddituali o degli oneri detraibili e ciò ha comportato un minor credito Irpef o un maggior debito, possiamo presentare un 730 integrativo.
Attenzione:
- il 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto;
- è necessario esibire la documentazione necessaria al Caf per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata.
Se l’assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione.
Il 730 integrativo può essere presentato anche laddove:
- l’integrazione della dichiarazione riguarda esclusivamente i dati del sostituto d’imposta;
- l’integrazione riguarda sia i dati del sostituto d’imposta sia altri dati della dichiarazione la cui correzione comporta un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata.
Modello Redditi per correggere il 730 sbagliato
Se una volta effettuato l’invio del 730 ci siamo accorti di non aver inserito qualche dato, un reddito, oppure abbiamo indicato delle detrazioni o delle deduzioni per un importo maggiore rispetto a quello spettante, per la correzione, dobbiamo utilizzare per forza il modello Redditi. Infatti in questo caso, l’integrazione o la rettifica 730 inviato comporta un minor credito o un maggior debito.
Il modello REDDITI Persone fisiche può essere presentato:
- entro il 30 novembre (correttiva nei termini);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).
Se dall’integrazione emerge un importo a debito, sarà necessario versare:
- il maggio tributo;
- gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e
- la sanzione per omesso versamento (30%,15%,1%) in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso).
Attenzione, se il modello Redditi a correzione del 730 è presentato entro il 30 novembre (Redditi correttivo), non sarà necessario versare alcuna sanzione per infedeltà dichiarativa. Dopo tale data si versa la sanzione per infedeltà dichiarativa, dal 90% al 180% dell’imposta non dichiarata. Attenzione, tale sanzione assorbe anche quella del 30% per omesso/carente versamento.
Infine è necessario chiarire quali sono gli effetti sul conguaglio Irpef in caso di dichiarazione integrativa.
Ebbene, la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730. Il datore di lavoro o l’ente pensionistico sono tenuti ad effettuare i conguagli in base al 730 originariamente tramesso, anche tramite l’invio sostitutivo.