Nel Consiglio dei Ministri dello scorso 20 giugno è stato esaminato in via preliminare il decreto legislativo contenente disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione dell’ar. 7 della delega di cui alla legge n. 23 dell’11 marzo 2014. Fra le novità senz’altro più rilevanti troviamo l’introduzione in via sperimentale per il 2015, con riferimento ai redditi prodotti nel 2014, della dichiarazione dei redditi ovvero il modello 730 precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il provvedimento approvato in via preliminare passa ora al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti per il prescritto parere, tornerà quindi all’esame del Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva. Ci troviamo quindi ancora alle prime fasi e non si tratta ancora di uno strumento definitivo.
Il 730 precompilato sarà messo a disposizione dei lavoratori dipendenti e assimilati e dei pensionati, una platea di circa 30 milioni di contribuenti, che hanno i requisiti per presentare questo tipo di dichiarazione dei redditi, vediamo brevemente di cosa si tratta, anche se ovviamente si tratta ancora del primo decreto attuativo.
Leggi anche: Lavoro dalla A alla Z: cos’è il modello 730?
Quali dati conterrà il 730 precompilato?
Per la sua elaborazione, l’Agenzia delle Entrate utilizzerà le informazioni già in suo possesso che sono disponibili presso l’Anagrafe tributaria. Ad esempio:
- il 730 o l’unico dell’anno precedente e i versamenti effettuati;
- i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali);
- i CUD rilasciati dai sostituti d’imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- i CUD da pensione e ai redditi diversi, come i compensi soggetti a ritenuta (ad esempio per attività occasionali di lavoro autonomo);
- a partire dal 2016 inoltre i dati si completeranno con quelli del Sistema Tessera Sanitaria (acquisti di medicinali, prestazioni sanitarie).
Accesso al modello 730 precompilato via internet, CAF o sostituto d’imposta
Entro il 15 aprile di ciascun anno il 730 precompilato sarà disponibile in via telematica al contribuente che potrà accedervi attraverso i seguenti canali:
- direttamente on line, tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
- tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;
- tramite un centro di assistenza fiscale CAF o un professionista abilitato;
- Altri canali saranno individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
A questo punto il contribuente può accettarlo così com’è oppure modificarlo, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni.
In ogni caso il contribuente può decidere autonomamente di continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il modello 730 o il modello Unico Persone fisiche; questo proprio perchè il 730 precompilato è una sorta di semplificazione, ma non si sostituisce obbligatoriamente almeno per ora alle vecchie dichiarazioni dei redditi ordinarie.
Termini e scadenze
Si anticipa inoltre al 28 febbraio (attualmente 30 aprile) il termine ultimo per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ad alcuni oneri deducibili e detraibili sostenuti nell’anno precedente, quali interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare, ed al 7 marzo quello per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei CUD da parte dei sostituti. Si armonizzano, poi, i termini di presentazione, consegna ai contribuenti e trasmissione della dichiarazione, unificati al 7 luglio.
Accettazione o integrazione del 730 precompilato
Una volta ottenuta la dichiarazione precompilata, il contribuente ha due possibilità:
- accettarla, così rendendo definitivi gli eventuali crediti (dovuti ad esempio ad un mutuo o un assicurazione sulla vita); questi crediti non verranno sottoposti a controlli preventivi anche se superiori a 4.000 euro e sono direttamente rimborsati con i metodi consueti;
- integrarla, mediante dati non conosciuti all’Agenzia delle entrate (oneri detraibili diversi da quelli comunicati da banche, assicurazioni ecc…), consegnati ai centri di assistenza fiscale CAF o a professionisti abilitati all’assistenza fiscale, che provvedono all’integrazione della dichiarazione ed all’apposizione del visto di conformità. La responsabilità in questo caso, salva la dichiarazione di rettifica possibile entro il 10 novembre successivo, è a carico del prestatore di assistenza fiscale.
Permane il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni e sugli oneri certificati ma non trattenuti dai sostituti.
Altri provvedimenti approvati
Il decreto legislativo contiene ancora numerose misure di semplificazione e snellimento di adempimenti relativi alle persone fisiche, alle società e ai rimborsi fiscali, oltre alla eliminazione di adempimenti superflui, per il cui approfondimento vi consiglio la lettura del comunicato stampa che allego di seguito.
Governo italiano: comunicato stampa del 20-06-2014 (178,6 KiB, 854 hits)