E’ in scadenza il 25 ottobre la possibilità per il contribuente di inviare il modello 730 integrativo 2023. La dichiarazione dei redditi 730 2023 poteva essere presentata entro lo scorso 2 ottobre (il 30 settembre era sabato), sia nella versione precompilata che ordinaria. Detto ciò, può succedere che una volta trasmessa la dichiarazione all’Agenzia delle entrate, il contribuente si accorga di aver commesso degli errori a suo sfavore: magari ha indicato una detrazione per un importo più basso rispetto a quello spettante oppure non l’ha indicata proprio.
Da qui, deve attivarsi per non rimetterci di tasca e farsi ridare in busta paga quanto gli spetta di diritto. La correzione di errori pro Fisco, può essere effettuata anche con il 730 integrativo che può essere presentato entro il 25 ottobre. Diverso è il caso di 730 rettificativo, che riguarda gli errori da parte del professionista o intermediario.
Vediamo in quali casi specifici si può ricorrere a tale tipo di modello e come deve essere compilato il nuovo 730. Attenzione va posta al fatto che, anche laddove il precedente 730 era stato presentato direttamente dal contribuente o tramite il suo sostituto d’imposta, questa volta l’integrativo deve per forza essere tramesso da un CAF o da altro intermediario abilitato. Il contribuente, nel rivolgersi al C.A.F., dovrà esibire il prospetto di liquidazione relativo al modello 730 originario con tutta la relativa documentazione reddituale e di spesa.
Ecco i dettagli.
Modello 730 integrativo 2023: cos’è e come funziona
In base alle indicazioni riportate nelle istruzioni di compilazione del 730/2023, tre casistiche sono riconducibili alla presentazione del 730 integrativo:
- modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel modello 730 originario da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un’ imposta pari a quella determinata con il 730 originario (codice 1 casella “730 integrativo”);
- modifica e/o integrazione di dati presenti nel modello 730 originario che riguardano esclusivamente i dati del sostituto d’imposta (codice 2 casella “730 integrativo”); in tal caso l’errata indicazione dei dati relativi al sostituto d’imposta non ha consentito lo svolgimento delle operazioni di conguaglio a seguito dell’assistenza fiscale.
- modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel 730 originario relativi sia al sostituto d’imposta che ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un’ imposta pari a quella determinata con il 730 originario (codice 3 casella “730 integrativo”).
Come presentare il modello 730 integrativo
I codici sopra indicati dovranno essere inseriti a seconda del motivo per il quale di presenta il 730 integrativo, nell’apposita casella “730 Integrativo” presente nel frontespizio del 730. Tali codici andranno indicati anche nel Mod. 730-3 “Prospetto di liquidazione”.
Nella parte riservata ai messaggi del Mod. 730-3 integrativo deve essere indicato l’importo di cui il contribuente otterrà il rimborso. Tali importi sono quelli che dovranno essere comunicati tramite il Mod. 730-4 integrativo al sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio.
Detto ciò, si ponga attenzione al fatto che (vedi istruzioni di compilazione 730):
La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.
Chi può fare il 730 integrativo
A ogni modo, il 730 integrativo è ammesso solo se dalla liquidazione delle singole imposte viene fuori:
- un maggior importo a credito o un minor debito ovvero
- scaturisce un’ imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario.
Attenzione, qui il passaggio più importante, la verifica (maggior credito-minor debito), deve essere effettuata per ogni singola imposta e quindi rispetto a: IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale, acconto del 20 per cento sulla tassazione separata, imposta sostitutiva relativa alle somme per incremento della produttività e cedolare secca sulle locazioni. La verifica va fatta distintamente per Dichiarante e Coniuge dichiarante.
Così ad esempio, se rispetto all’Irpef, il modello originario chiudeva con un debito di 16 e l’integrativo di 18, in tale caso non sarà possibile presentare un 730 integrativo.