La dichiarazione dei redditi rappresenta il momento finale del rapporto tra contribuente ed Erario per quanto riguarda il conguaglio dell’IRPEF a credito o a debito da versare o da rimborsare con riferimento ad un determinato periodo d’imposta. Acronimo di “Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche” l’IRPEF è calcolata con riguardo ad una serie di categorie reddituali, si citano ad esempio i redditi da lavoro dipendente, pensione, terreni e fabbricati.
Dal momento che alcuni redditi sono tassati in anticipo nel corso del periodo d’imposta (si pensi ai redditi da lavoro dipendente e da pensione) in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi con modello 730 o REDDITI Persone Fisiche, si opera il conteggio definitivo dell’IRPEF dovuta sommando le varie componenti reddituali. Alcune di esse sono certificate nel loro ammontare grazie al rilascio, da parte del soggetto che le ha corrisposte (sostituto d’imposta) di un apposito modello, la cosiddetta “Certificazione Unica” detta anche CU o cud.
Può accadere ad esempio che lo stesso contribuente, in quanto dipendente di più aziende nel corso dell’anno, riceva due o più Certificazioni Uniche, attestanti i redditi corrisposti dai diversi sostituti d’imposta, le ritenute operate nonché le detrazioni e i crediti d’imposta (ex “Bonus Renzi”) riconosciuti. Oppure che un dipendente presti lavoro a termine presso un’azienda, poi percepisca la NASpI per un altro periodo e poi torni a lavorare presso un’altra azienda: in quest’ultimo caso ci sarebbero addirittura 3 Certificazioni Uniche, due dalle aziende e uno dall’INPS.
In tali casi, l’interessato è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi? O il suo rapporto con l’Erario si è esaurito quando, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, l’azienda ha operato il calcolo definitivo delle tasse dovute per l’anno? Analizziamo la questione in dettaglio.
730 con due CUD: è obbligatorio?
Il contribuente con due CUD in un anno è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi (tramite modello 730 o REDDITI Persone Fisiche) a meno che non rientri nelle cause di esonero descritte dalla stessa Agenzia delle Entrate.
All’interno delle istruzioni per la compilazione del modello 730 (disponibili collegandosi a “agenziaentrate.gov.it – Schede informative e servizi – Dichiarazioni – 730 2022 – Modello e istruzioni”) si chiariscono le condizioni di esonero per coloro che ricevono determinati redditi da più sostituti d’imposta:
Contribuenti che ricevono esclusivamente i seguenti redditi (**) | Condizioni di esonero |
Lavoro dipendente |
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Pensione | |
Lavoro dipendente / pensione + abitazione principale e relative pertinenze compresi altri fabbricati non locati (*) | |
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto | |
(*) L’esonero dal presentare la dichiarazione non opera se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’IMU. | |
(**) L’esonero non si applica per quei contribuenti che, pur in presenza delle condizioni sopra descritte, devono restituire in tutto o in parte il trattamento integrativo (ex “Bonus Renzi”). |
Esonero dichiarazione dei redditi con due CUD
Di conseguenza, il lavoratore con due CUD, il quale ha percepito solo redditi da lavoro dipendente, non è tenuto a presentare il 730 se l’ultimo datore di lavoro (sostituto d’imposta), sulla base della Certificazione Unica rilasciata dalla precedente azienda, ha effettuato il conguaglio di fine anno in busta paga (operazione attestata anch’essa dalla CU) e, al tempo stesso:
- Le detrazioni per coniuge e familiari a carico già riconosciute in busta paga spettano effettivamente all’interessato;
- Non sono dovute le addizionali regionale e comunale;
- Non si è tenuti a restituire il trattamento integrativo.
In tal caso infatti, pur in presenza di due cud la dichiarazione dei redditi non è necessaria in quanto l’ammontare definitivo delle imposte è già stato stabilito nel cedolino che sconta gli effetti del conguaglio di fine anno (di norma coincidente con quello del mese di dicembre).
730 con due CUD: un esempio di esonero
Per meglio comprendere quanto detto finora facciamo l’esempio di Caio il quale ha percepito nel corso del 2021 soltanto redditi da lavoro dipendente da parte di:
- Azienda Alfa S.r.l. con cui il rapporto è cessato in data 31 maggio 2021;
- Azienda Beta S.p.a. in virtù di un’assunzione a decorrere dal 1° luglio 2021, tuttora in corso.
Caio riceve due cud con le tasse e le detrazioni applicate dai sostituti d’imposta. Tuttavia, se l’azienda Beta S.p.a. in sede di conguaglio di fine anno con il cedolino di dicembre 2021 (in cui sostanzialmente si opera il conteggio definitivo delle imposte sulla base dei redditi noti al sostituto d’imposta) considera, grazie alla CU rilasciata da Alfa S.r.l., anche le somme erogate, le detrazioni ed i bonus riconosciuti dal precedente sostituto d’imposta, effettua in anticipo i conteggi che altrimenti Caio avrebbe dovuto fare presentando la dichiarazione 730.
Pertanto, ricorrendo le altre condizioni relative a detrazioni per familiari ed addizionali, Caio sarà esonerato dal presentare il modello 730 2022 redditi 2021.
Tre cud in un anno: il 730 è obbligatorio?
Quanto detto finora in merito alla dichiarazione dei redditi con due cud vale anche nel caso in cui le Certificazioni Uniche siano tre o più. Le condizioni di esonero e le modalità di presentazione del 730 non tengono conto infatti di quanti cud sono stati rilasciati al contribuente.
Naturalmente, per coloro che optano per la presentazione del 730 precompilato con due cud è potenzialmente meno complessa (a livello di verifiche sulla correttezza dei dati precaricati) rispetto a coloro che hanno ricevuto tre, quattro o addirittura cinque Certificazioni Uniche nello stesso periodo d’imposta.
730 con due cud: cosa fare?
Se non si rientra nei casi di esonero poc’anzi descritti, la presentazione del 730 con due cud è obbligatoria al fine di permettere il conteggio definitivo dell’IRPEF dovuta dal contribuente all’Erario in base ai redditi dallo stesso percepiti nel corso del periodo d’imposta.
La dichiarazione dei redditi con due cud segue le regole ordinarie. L’interessato può optare per la trasmissione del modello 730 ordinario o precompilato.
730 ordinario
Il modello 730 ordinario può essere presentato a:
- Sostituto d’imposta (datore di lavoro) che presta l’assistenza fiscale;
- Caf;
- Professionista abilitato.
Per i lavoratori dipendenti privi di un sostituto che si occupi dell’assistenza fiscale, il passaggio obbligato è rivolgersi ad un Caf – dipendenti o ad un professionista abilitato.
Il termine di scadenza del 730 ordinario 2022 è fissato al prossimo 30 settembre. Entro tale data, il modello dev’essere presentato al Caf, professionista abilitato o sostituto d’imposta.
730 precompilato
Con l’obiettivo di facilitare la presentazione del modello 730, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, a partire dal 30 aprile, la dichiarazione cosiddetta “precompilata” a beneficio di lavoratori dipendenti e pensionati.
Il modello, prelevabile sul portale “dichiarazioneprecompilata.agenziaentrate.gov.it” per gli utenti in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS, contiene una serie di dati precaricati dall’ADE provenienti da:
Dato nel 730 precompilato | Fonte |
Frontespizio | CU e anagrafe tributaria |
Prospetto familiari a carico | CU |
Redditi dei terreni | Dichiarazione redditi anno precedente e banche dati immobiliari |
Redditi dei fabbricati | Dichiarazione dei redditi anno precedente e banche dati immobiliari |
Redditi di lavoro dipendente ed assimilati | CU |
Altri redditi | CU |
Oneri e spese | CU, dichiarazione redditi anno precedente e comunicazione oneri deducibili e detrabili |
Acconti, ritenute, eccedenze ed altri dati | CU, dichiarazione redditi anno precedente, pagamenti e compensazioni con F24 |
Crediti d’imposta | Dichiarazione redditi anno precedente, compensazioni con F24 e CU |
Il modello 730 precompilato dev’essere presentato, entro il 30 settembre, direttamente all’Agenzia Entrate ovvero al Caf, professionista abilitato o sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Simulazione 730 con due cud
Il contribuente con due cud tanto nel caso di 730 ordinario che precompilato, troverà nei campi del modello la somma dei redditi corrisposti dai rispettivi sostituti d’imposta, certificati nelle singole CU.
Tornando all’esempio di Caio. Ipotizziamo quindi che:
- Il rapporto con Alfa S.r.l. sia stato a tempo determinato con reddito 2021 pari ad euro 6.530,21;
- Il rapporto con Beta S.p.a. sia a tempo indeterminato con reddito 2021 corrispondente ad euro 15.900,00.
Se questi è obbligato a presentare la dichiarazione modello 730-2022 redditi 2021 all’interno del “Quadro C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati – Sezione I – Rigo C1” dovrà indicare:
Sostituto d’imposta | Rigo | Colonna 1 “Tipo” | Col. 2 “Indeterminato / determinato” | Col. 3 “Reddito” |
Alfa S.r.l. | C1 | Codice “2” – redditi da lavoro dipendente ed assimilati | Codice “2” – rapporto di lavoro a tempo determinato | 6.530,00 |
Beta S.p.a. | C2 | Codice “2” – redditi da lavoro dipendente ed assimilati | Codice “1” – rapporto di lavoro a tempo indeterminato | 15.900,00 |
Infine alla successiva “Sezione II – Rigo C9” alla Colonna 1 dovrà essere indicata la somma delle ritenute IRPEF subite da Caio nel 2021 in virtù di entrambi i rapporti di lavoro.