Nonostante le procedure telematiche semplificate per la presentazione diretta del 730 precompilato, la Corte dei Conti nella relazione sul rendiconto generale dello Stato 2022, ha reso noto che continua ad essere di gran lunga prevalente e in crescita la presentazione tramite Caf e intermediari.
Nella maggior parte dei casi dunque, il contribuente si rivolge al Caf o ad altro intermediario abilitato. Nel momento in cui il contribuente decide di non occuparsi da se del dichiarativo, deve provvedere a delegare l’intermediario. Da quest’anno la delega può essere anche digitale.
Detto ciò, non basta la delega, infatti, laddove il contribuente decida di confermare il contenuto della dichiarazione precompilata, ossia di non apportare modifiche alla precompilata, dovrà presentare al Caf un ulteriore documento.
Tale documento è stato ben individuato dall’Agenzia delle entrate nella recente circolare n°14/E. Vediamo di cosa si tratta.
730 al Caf senza modifiche: quali controlli sulla dichiarazione dei redditi?
Prima di entrare nel merito della questione, è utile ricordare le regole sui controlli laddove il contribuente decide di presentare il 730 precompilato tramite Caf o altro intermediario.
Se la dichiarazione è presentata senza modifiche non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (spese mediche, funebri, di istruzione, ecc). Su tali dati resta fermo, in capo al contribuente, il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. E’ confermata la possibilità di controllo formale sugli altri dati inseriti in dichiarazione.
In contrapposizione rispetto a quanto appena detto, il controllo formale in capo al Caf o al commercialista, scatta solo in caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche. Il controllo documentale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi.
Nel caso in cui la dichiarazione precompilata risulta modificata, il controllo formale non è effettuato sulle spese sanitarie non modificate rispetto a quanto riportato nella dichiarazione precompilata. Per tali spese non si dovranno conservare gli scontrini ( documenti commerciali in realtà) e le fatture.
Controllo sistema TS
Ai fini del controllo, il CAF o il professionista, verifica la corrispondenza delle spese sanitarie trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria, mediante la presa visione della documentazione esibita dal contribuente con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa e utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata.
Attenzione, è possibile evitare di esibire gli scontrini, presentando al loro posto il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.
730 al CAF: oltre alla delega serve un’attestazione
Riprendendo quanto detto in apertura, laddove il contribuente decida di confermare il contenuto della dichiarazione precompilata, ossia di non apportare modifiche alla precompilata, dovrà presentare al Caf un ulteriore documento.
Infatti, nella circolare n°14/2023, l’Agenzia delle entrate ha messo nero su bianco la necessità che il contribuente proceda a consegnare al Caf una dichiarazione con la quale quest’ultimo attesta di avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione precompilata senza modifiche ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2014. In tale caso, non dovrà presentare la documentazione di spesa relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi all’Agenzia delle entrate (spese mediche, funebri, universitarie, ecc). Il CAF o il professionista abilitato è esonerato dalla conservazione della documentazione degli oneri comunicati dai soggetti terzi.
A ogni modo, il contribuente è libero di presentare al Caf anche la documentazione relative alle spese già conosciute dal Fisco:
- il CAF o il professionista abilitato sono tenuti ad esaminare i documenti e
- verificare la loro corrispondenza con i dati riportati nella dichiarazione precompilata.
Se tale corrispondenza è confermata, la dichiarazione viene presentata senza modifiche e il CAF o il professionista è esonerato dalla conservazione della documentazione relativa agli oneri comunicati dai soggetti terzi.
Il contribuente è tenuto sempre ad esibire (e il CAF o il professionista a conservare) la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni inserite in dichiarazione dei redditi.