Il modello 730-2023 è a disposizione dei contribuenti nella sua versione precompilata a partire dal 2 maggio e presenta alcuni elementi di novità rispetto a quello dell’anno 2022. Dal 1° gennaio 2022, infatti, la Legge 30 dicembre 2021 numero 234 (Manovra 2022) ha modifica l’impianto dell’Irpef e, in particolare, le aliquote percentuali necessarie per determinarne l’importo lordo.
A tutto ciò si è aggiunta la revisione delle detrazioni per coloro che producono redditi da lavoro dipendente / assimilato, da pensione o altri redditi. Senza dimenticare le detrazioni per figli a carico, drasticamente limitate in termini di contribuenti beneficiari, a partire dal 1° marzo 2022 a seguito dell’introduzione dell’Assegno Unico Universale.
Oltre a questi argomenti di cui si è ampiamente parlato, il modello 730-2023 riporta altre novità in materia di detrazioni fiscali per la casa, in particolare quelle dovute a seguito di spese sostenute per locazioni abitative o interventi sugli immobili. Analizziamo l’argomento in dettaglio.
Bonus per eliminazione barriere architettoniche
Nel modello 730-2023 trova spazio la detrazione per gli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, le cui spese sono state sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
In tal caso è prevista una detrazione del 75% a beneficio dei detentori di immobili. Ad essere interessati sono gli interventi su edifici già esistenti, non solo abitativi, ma anche strumentali, patrimoniali (esempio locati) o beni merce di imprese. Escluse invece le nuove costruzioni e le demolizioni e successive ricostruzioni, classificate come ristrutturazioni.
La detrazione (ripartibile in cinque quote annuali) si calcola sul costo dell’investimento, nel rispetto dei limiti di seguito descritti:
- Ammontare massimo 50 mila euro, per gli interventi su edifici unifamiliari (villette e simili) o singole unità immobiliare che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- Ammontare massimo 40 mila euro (per unità immobiliare) nel caso di edifici composti da due ad otto unità immobiliari;
- Ammontare massimo 30 mila euro (per unità immobiliare) per gli edifici composti da oltre otto unità immobiliari.
In dichiarazione dei redditi la detrazione in parola dev’essere indicata nella sezione III A “Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche anche quelle per cui è possibile fruire del superbonus, spese per cui è possibile fruire del bonus facciate e del bonus verde”, all’interno dei righi da E41 a E43.
Nello specifico, all’interno della colonna 1 dovrà essere indicato l’anno in cui sono state sostenute le spese, mentre la colonna ospiterà i codici:
- 21 per la detrazione al 75% delle spese sostenute per interventi su edifici unifamiliari nel limite di 50.000 euro;
- 22 sempre per la detrazione al 75% delle spese sostenute nel limite di 40.000 euro (edifici composti da due ad otto unità immobiliari) o 30.000 euro (edifici composti da più di otto unità immobiliari).
Bonus affitto giovani under 31
All’interno della sezione V “Detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione” in corrispondenza del rigo E71, colonna 1 è necessario indicare il codice 4 se si vuole sfruttare la detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione destinata a residenza.
La misura è diretta a coloro che hanno un’età compresa tra i 20 e 31 anni, con reddito complessivo non superiore a 15.493,71, i quali stipulano in Italia un contratto di locazione a canone libero per un’unità immobiliare o una sua porzione (per esempio una stanza).
La detrazione spetta per i primi quattro anni, in misura pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000 euro con un minimo di 991,60 euro.
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Il requisito dell’età è da ritenersi soddisfatto se ricorre alla stipula del contratto, anche per una parte del periodo d’imposta. Se il giovane ad esempio compie 31 anni il 30 settembre 2022 e stipula il contratto di locazione precedentemente, la detrazione spetta per tutto il periodo d’imposta. Al contrario, se la stipula avviene il 30 settembre o successivamente, il contribuente non ha diritto alla misura. Si precisa inoltre che il requisito anagrafico deve permanere in ciascuno degli anni del quadriennio in cui si intende sfruttare la detrazione.
Per quanto riguarda l’immobile, questo dev’essere diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
Da ultimo, la detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione. Se lo stesso è stipulato da più conduttori e solo uno ha i requisiti anagrafici, esclusivamente quest’ultimo potrà fruire della detrazione in esame per la sua quota.
Nuovo Bonus facciate 2022
Il Bonus facciate interessa le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.
La detrazione spettava inizialmente in misura pari al 90% delle spese sostenute (senza alcun tetto massimo), salvo poi essere ridotta al 60% con riferimento alle spese effettuate nel 2022.
Il bonus, comunque spettante anche per gli interventi eseguiti successivamente al 2022, purché avviati entro la stessa data, è cessato a partire dal 1° gennaio scorso.
Nel 730-2023 la misura dev’essere esposta nella citata sezione III A riportando nei righi da E41 a E43, colonna 2, il codice 15. Nella colonna 1, al contrario, dev’essere indicato l’anno in cui sono state sostenute le spese.
Si ricorda peraltro che la detrazione:
- Dev’essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno di sostenimento delle spese ed in quelli successivi;
- E’ riservata agli interventi su edifici ubicati in centri storici, nelle aree abitate circostanti e nelle zone già urbanizzate, anche solo parzialmente (zona A o B ai sensi del DM Lavori pubblici n. 1444/1968 e zone assimilate in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali).
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