Novità dal Decreto rilancio anche per i rimborsi Irpef modello 730/2020: infatti per la dichiarazione dei redditi di quest’anno è possibile indicare l’Agenzia delle Entrate per ottenere il rimborso 730 a credito, anche in presenza di un sostituto d’imposta. Considerata l’emergenza economica-sanitaria da covid-19, il Dl Rilancio, in pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ammette la possibilità di presentare il 730 senza sostituto anche laddove vi sia un datore di lavoro tenuto a effettuare i conguagli d’imposta risultanti dal dichiarativo.
L’obiettivo è quello di mettere al riparo il contribuente da eventuali inadempienze nell’effettuazione dei conguagli da parte del proprio datore di lavoro che si trova ad affrontare l’attuale situazione di emergenza. In caso di conguagli a credito questi sono effettuati direttamente dall’Agenzia delle entrate sul conto corrente o tramite vaglia della Banca D’Italia.
Ecco in chiaro come come funziona il rimborso del 730 a credito e come sono effettuati i conguagli d’imposta optando per l’invio del 730/2020 senza sostituto.
Rimborsi IRPEF modello 730/2020: come funziona il conguaglio
Il risultato contabile derivante dal 730/2020, a debito o a credito d’imposta, deve essere canalizzato verso il datore di lavoro affinché quest’ultimo possa effettuare i conguagli in riferimento ad uno specifico lavoratore.
I conguagli possono essere:
- a credito ossia il lavoratore ha diritto a un rimborso Irpef perché nel corso dell’anno 2019 ne ha versato più di quanto dovuta,
- ovvero a debito, in tale ultimo caso il datore di lavoro trattiene sulla prima retribuzione utile, se sufficiente, le somme dovute.
La procedura ordinaria per effettuare i conguagli dei lavoratori è così articolata:
- il CAF o il Commercialista (o consulenti del lavoro ecc.) prestano assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti o pensionati sul 730 e
- trasmettono all’Agenzia delle entrate il risultato contabile della dichiarazione (730-4);
- l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei datori di lavoro i suddetti risultati ai fini dell’effettuazione dei conguagli.
I datori di lavoro ricevono i risultati tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate alla quale hanno comunicato la propria sede telematica o quella di un intermediario.
Anche laddove l’assistenza fiscale è prestata direttamente dal datore di lavoro, il risultato del 730 deve essere sempre comunicato all’Agenzia delle entrate. Il datore di lavoro deve comunque ricevere i risultati contabile dall’Agenzia per effettuare successivamente i conguagli.
La stessa procedura vale anche tramite invio del 730 precompilato.
Leggi anche: Modello 730/2020 precompilato: al via dal 14 maggio modifica e invio
I conguagli IRPEF a credito o a debito sono effettuati direttamente in busta paga a partire dal mese successivo a quello di ricezione del risultato della dichiarazione da parte del datore di lavoro.
I termini di effettuazione dei conguagli possono slittare laddove l’Agenzia pone in essere i c.d. controlli preventivi. In tale caso, il rimborso eventuale è erogato entro 6 mesi dalla presentazione della dichiarazione.
Conguaglio IRPEF senza datore di lavoro
La procedura di conguaglio è diversa laddove il contribuente non abbia un datore di lavoro che possa effettuare i conguagli in busta paga.
Vale sempre il discorso conguagli a credito o a debito, ma si procede come da tabella seguente:
Conguagli 730 senza sostituto
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Conguagli a debito | Il pagamento dell’imposta dovuta è effettuato direttamente dal contribuente (anche on line, tramite Fisconline o sul portale della precompilata ) o dal soggetto che presta l’assistenza fiscale tramite F24. Come avviene per coloro che presentano il modello Redditi. | |
Conguagli a credito |
Se comunico le coordinate bancarie | Il rimborso, indipendentemente dall’importo, viene accreditato su quel conto direttamente dall’Agenzia delle Entrate entro il mese di dicembre. E’ necessario che il beneficiario del rimborso coincida con l’intestatario (o uno degli intestatari, in caso di conto corrente cointestato) del conto corrente. In caso contrario, il rimborso non viene accreditato. |
Se non le comunico |
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I rimborsi in assenza di sostituto, sono effettuati generalmente entro dicembre o comunque entro sei mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
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Conguaglio 730/2020: casi particolari
Casi particolari nell’effettuazione dei conguagli possono essere come da tabella successiva:
Cessazione del rapporti di lavoro | Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi dopo la l’invio della dichiarazione dei redditi il sostituto d’imposta indicato non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente al lavoratore gli importi risultanti dalla dichiarazione, che devono versare tramite F24. Con conguaglio a credito invece, il datore di lavoro è tenuto ad erogare il rimborso, recuperandolo con minori ritenute sui compensi corrisposti agli altri lavoratori non cessati. |
Decesso del contribuente | Se il decesso avviene prima dell’effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito il sostituto è tenuto a comunicare agli eredi, l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate tramite F24. Gli eredi versano solo il saldo e non l’acconto d’imposta. In caso di conguagli a credito, gli eredi possono computarli nella dichiarazione successiva o presentare istanza di rimborso all’Agenzia delle entrate. |
Fatta tale doverosa ricostruzione vediamo le novità del decreto rilancio.
Rimborsi 730/2020: le novità del decreto Rilancio
In considerazione dell’emergenza da covid-19, molte imprese potrebbero trovarsi nell’impossibilità di effettuare i conguagli risultanti dal 730.
Per scongiurare tale possibilità ossia la mancata definizione del conguaglio fiscale risultante dal dichiarativo, il “Decreto Rilancio” prevede la possibilità di presentazione del Modello 730/2020 nella modalità “senza sostituto” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
In tale caso varranno dunque le regole su esposte, ovvero per i rimborsi IRPEF 730/2020 senza sostituto d’imposta. Quindi sarà direttamente il Fisco ad effettuare il rimborso della somma spettante entro il mese di dicembre 2020; ovvero entro 6 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
La novità prevista dal decreto rilancio è operativa in opzione solo per il 730/2020, periodo d’imposta 2019. Dal prossimo anno, varranno le regole finora in essere. Di conseguenza, nel 2021, il 730 senza sostituto, potrà essere presentato solo da chi non ha un datore di lavoro che possa eseguire i conguagli in busta paga.