Con la Circolare 34/E del 22 ottobre scorso l’Agenzia delle Entrate ha risposto in merito ad alcune questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale sul 730 2015.
Con le circolari n. 6/E del 19 febbraio 2015, n. 11/E del 23 marzo 2015 e n. 26/E del 7 luglio 2015, premette l’Agenzia delle Entrate, sono stati forniti i primi chiarimenti in merito alla dichiarazione dei redditi denominata 730 precompilato, introdotta con il D. lgs 21 novembre 2014, n. 175 cosiddetto Decreto Semplificazioni.
Con questa Circolare vengono forniti ulteriori chiarimenti in merito alle corrette modalità con cui sono tenuti ad operare, a tal fine, i CAF e i professionisti. In particolare nella Circolare vengono sciolti alcuni dubbi in merito alla sanzione per visto di conformità infedele, al modello 730 rettificativo e alla tardività dei modelli.
Sanzione per visto di conformità infedele
In merito alla sanzione per visto di conformità infedele l’Agenzia delle Entrate precisa che, così come per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d’imposta non superi l’importo di 30 euro non si procede ad alcuna attività di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione anche la sanzione per visto di conformità infedele non scatta nel caso in cui l’ammontare del credito comprensivo di sanzioni ed interessi non supera i 30 euro totali.
Modello 730 2015 rettificativo
Se il Caf o il professionista dopo aver inviato tempestivamente l’originario modello 730 presenta una dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata prestata l’assistenza è previsto il pagamento della sola sanzione ridotta.
Resta fermo che la sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione troverà applicazione nel caso in cui l’originario modello 730 sia stato presentato oltre il limite fissato ovvero il 23 luglio 2015. Laddove, infine, il modello 730 inviato tardivamente (ovvero dopo il 23 luglio) sia anche rettificato entro il 10 novembre alla sanzione per tardività si aggiunge quella per visto infedele.
Tardività dei modelli
Nel caso di invio tardivo, entro il 10 novembre 2015, del modello 730 originario, la tardività decorre dal 23 luglio 2015, ovvero dalla data prorogata.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 34/E del 22 ottobre 2015 (348,7 KiB, 820 hits)
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