Con la risoluzione n. 57/E del 7 maggio 2014 l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito allo svolgimento dell’assistenza fiscale per la presentazione della dichiarazione con il modello 730/2014, in particolare in merito a quei casi di presentazione del modello 730 / 2014 senza sostituto d’imposta.
Nel 2013 infatti, i più ricorderanno, con il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è stata ampliata la platea di coloro che possono presentare il modello 730, anche ai contribuenti che non possono indicare nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi un sostituto d’imposta.
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730 senza sostituto
Il modello 730 può essere utilizzato quindi dai soggetti:
- titolari di redditi da lavoro dipendente articolo 49 TUIR,
- titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente articolo 50 TUIR, limitatamente a quelli indicati al comma 1, lettere:
- a) compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca;
- c) somme a titolo di borsa di studio e di assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
- c-bis) somme in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni o enti, collaborazioni a giornali, riviste o enciclopedie, collaborazioni a collegi o commissioni;
- d) remunerazioni di sacerdoti;
- g) indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo;
- i) assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro compresi quelli corrisposti al coniuge e quelli corrisposti in forza di testamento o donazione modale;
- l) compensi per lavori socialmente utili.
L’Agenzia fornisce quindi alcuni esempi pratici di coloro che possono utilizzare il modello 730 in assenza di un sostituto d’imposta che possa eventualmente effettuare il conguaglio:
- con rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato che non comprende almeno i mesi di giugno e luglio;
- di lavoro dipendente con privati come autisti, giardinieri, collaboratori familiari e altri addetti alla casa;
- di lavoro dipendente svolto all’estero in zone di frontiera erogato da un datore di lavoro non residente;
- titolari di borse di studio e di assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
- di assegni periodici;
- di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non comprende almeno i mesi di giugno e luglio.
730 senza sostituto: In caso di credito o di debito
Nel caso in cui dal 730 senza sostituto d’imposta scaturisca:
- un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate oppure, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento telematicamente, oppure in contanti in banca, presso uffici postali o presso gli esercizi abilitati. Le scadenze sono le stesse dell’Unico.
- un credito, in questo caso sarà direttamente il fisco a pagare, con accredito in C/C, che dovrà essere indicato nel 730, presumibilmente nel mese di dicembre 2014 (l’anno scorso l’accredito è avvento intorno a Natale). Oppure sempre nello stesso periodo con avviso di pagamento da richiedere presso gli uffici postali.
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730 senza sostituto: Dichiarazione congiunta
In questo caso l’Agenzia delle Entrate specifica che è possibile presentare il modello 730 in forma congiunta anche se entrambi i coniugi non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio nei tempi previsti, quando nel modello relativo al primo dichiarante è indicato un reddito di lavoro dipendente e assimilato a quello di lavoro dipendente; tale condizione non è necessaria per il secondo dichiarante.
730 senza sostituto: 730 integrativo
Il 730 senza sostituto potrà essere inviato anche sotto forma di “730 integrativo”. Ciò significa che anche se per il contribuente si verifica la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 originario e la data del 27 ottobre il contribuente, può presentare il modello 730 integrativo contrassegnato dal codice 1 e con la casella “MOD 730 Dipendenti senza sostituto” barrata, il rimborso sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate.
Nel caso in cui sia stato presentato un 730 originario in assenza di sostituto d’imposta ed entro il 27 ottobre il contribuente ha un nuovo sostituto può presentare il modello 730 integrativo ed ottenere il rimborso dal nuovo sostituto d’imposta.
Qualora il 730 originario sia stato inviato ad un sostituto non tenuto all’effettuazione del conguaglio e il contribuente non risulti avere un sostituto d’imposta può essere predisposto il “MOD 730 Dipendenti senza sostituto” contrassegnato con il codice 2 o con il codice 3.
Agenzia delle Entrate - RISOLUZIONE N. 57/E del 30/05/2014 (70,1 KiB, 1.059 hits)