Il 30 novembre scade la 2° o unica rata di acconto dell’Irpef dovuta per l’anno 2022. La 2° rata non può essere rateizzata così come invece concesso per legge per il saldo dell’anno precedente e per il primo acconto dell’anno successivo.
Detto ciò, i lavoratori dipendenti che hanno chiuso il 730 a debito, coma da risultanze del modello 730-4 messo disposizione del datore di lavoro dall’Agenzia delle entrate, subiscono le trattenute direttamente in busta paga.
Da qui, laddove il lavoratore dipendente intenda versare un 2° acconto in misura inferiore rispetto a quello che è il risultato della dichiarazione 730, deve presentare un’apposita comunicazione al proprio datore di lavoro.
La comunicazione deve essere fatta per iscritto entro il 10 ottobre.
730 a debito e trattenute in busta paga
Grazie al modello 730-4, il datore di lavoro è a conoscenza del risultato del 730 del proprio dipendente. Il risultato può essere a credito o a debito. Considerando le trattenute subite dal lavoratore dipendente in corso d’anno e le agevolazioni fiscali, detrazioni e deduzioni di cui ha diritto in dichiarazione dei redditi.
Detto ciò, ex art.19 del DM 164/1999:
Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se il sostituto d’imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell’importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d’imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.
Gli interessi applicati sono pari allo 0,40 mensile. E’ ammessa la possibilità di rateizzate gli importi dovuti con un aggravio dello 0,33 mensile.
Detto ciò, in merito alla seconda o unica rata di acconto in scadenza a novembre, lo stesso articolo 19 dispone che:
- è trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre;
- ove tale retribuzione risulti insufficiente, la parte residua maggiorata dagli interessi, è trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre.
Laddove non sia sufficiente, il datore di lavoro comunica al contribuente l’ammontare del debito residuo che lo stesso deve versare in F24.
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2° acconto Irpef, cos’è e come funziona la scadenza del 10 ottobre
Come detto sopra e ribadito nelle istruzioni di cui al 730/2022, a novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca.
A tal fine, se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta.
La comunicazione deve essere effettuata:
- entro il 10 ottobre, indicando, sotto la propria responsabilità,
- l’importo che eventualmente ritiene dovuto.
Poco conta se gli acconti sono siano stati inizialmente calcolati con il metodo previsionale o con quello storico.
La comunicazione può essere inviata tramite PEC, raccomandata con ricevuta di ritorno, mail ordinaria, ecc.