Cos’è, come funziona, come si calcola e a chi si può destinare il cinque per mille (5×1000)? Ogni anno, all’atto della presentazione della dichiarazione dei redditi, che sia 730 o modello Redditi, i contribuenti si trovano davanti alla scelta se e a chi destinare una quota dell’Irpef dovuta in base alle risultanze delle dichiarazione dei redditi. Stiamo parlando della scelta del 2 per mille, del 5 per mille e dell’otto per mille.
Soffermandoci sul 5 per mille, la scelta può essere indirizzata in primis verso gli enti del volontariato. Ma questa non è l’unica possibilità di scelta.
Ecco i dettagli.
Cinque per mille, cos’è e come funziona
Il cinque per mille (5×1000) indica, come indicato in premessa, una quota di IRPEF, che lo Stato italiano ripartisce, per dare sostegno agli enti che svolgono attività socialmente rilevanti (associazione, onlus, università, istituto di ricerca o comune). Il versamento è a discrezione del cittadino-contribuente, contestualmente alla dichiarazione dei redditi.
Ogni contribuente che effettua questa scelta, effettivamente non tira fuori dei soldi, ma destina all’ente da lui prescelto il cinque per mille delle proprie imposte effettive.
Quindi la firma di un contribuente ad alto reddito comporta un trasferimento di fondi più alta rispetto alla firma di un contribuente a basso reddito.
5 per mille, a chi destinarlo
Il contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:
- sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale previste dall’articolo 10 del D.lgs. 4/12/1997, n. 460 e ss.mm.ii; nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della L. 7/12/2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori dettati all’art. 10, comma 1, lett. a), del D.lgs. 4/121997, n.460;
- finanziamento della ricerca scientifica e dell’università, finanziamento della ricerca sanitaria;
- finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (soggetti di cui all’art. 2, comma 2,
del D.P.C.M. 28 luglio 2016); - sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza e alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009);
- sostegno degli enti gestori delle aree protette.
In riferimento al modello 730, la scelta va espressa sul “Modello 730-1”. Apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità cui si intende destinare la quota del cinque per mille dell’Irpef. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui vuole destinare direttamente la quota del cinque per mille dell’Irpef.
Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell’Irpef sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Cosa succede se non scelgo a chi destinare il 5 per mille
La scelta se destinare o meno una quota del 5 per mille della propria Irpef alle suddette finalità non è obbligatoria. Infatti, in base a quanto riportato nelle istruzioni di compilazione della dichiarazione dei redditi:
l’effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
Se non effettuiamo alcuna scelta, il gettito Irpef pari alla quota che avremmo potuto destinare al 5 per mille rimane in tasca allo Stato.
5 per mille nel modello 730/2021
Ad ogni modo, se decidiamo di destinare il 5 per mille a una delle suddette attività dobbiamo compilare il 730-1. Nello specifico, il contribuente, deve consegnare il modello 730-1, in busta chiusa.
E’ ammessa la possibilità di utilizzare ” una normale busta di corrispondenza”(Fonte istruzioni 730/2021) indicando:
- Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”,
- il cognome, il nome e
- il codice fiscale del dichiarante.
Attenzione, anche se il contribuente non esprime alcuna scelta, deve comunque consegnare il 730-1.
In caso di dichiarazione in forma congiunta, le schede per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.
Cosa succede se non presento la dichiarazione dei redditi
Se il contribuente è esonerato dalla dichiarazione dei redditi, ciò non significa che non può esprimere la propria scelta. Infatti è possibile inviare la scheda telematicamente o tramite le Poste entro il 30 novembre.
A tal fine può essere utilizzata l’apposita scheda allegata allo schema di Certificazione Unica 2021 o al modello REDDITI Persone fisiche 2021/730 2021..
Beneficiari, come accedere al 5×1000
A fine campagna dichiarativa, lo Stato ha la contezza dei fondi raccolti ai fini della distribuzione della quota Irpef destinata al 5 per mille. La quota è destinata ai cd. beneficiari del 5 per mille.
Su tale punto, con il DPCM 23 luglio 2020:
- è stato eliminato il doppio adempimento, domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva, prevedendo un’autocertificazione del possesso dei requisiti contestuale all’istanza di accreditamento;
- il termine per la presentazione dell’istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille è stato fissato al 10 aprile per tutte le tipologie di beneficiari.
Gli elenchi sono permanenti, nel senso che, gli enti iscritti all’elenco, se permane il possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio, non devono più presentare annualmente la domanda di iscrizione. Sono ammesse anno per anno nuove iscrizioni.
Per l’anno 2021 il termine di scadenza è stato il 12 aprile in quanto il 10 aprile cadeva di sabato.
Le procedure di accreditamento
Per gli enti del volontariato, l’accreditamento ai fini della partecipazione del riparto del 5 per mille è di competenza dell’Agenzia delle entrate. Fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore(R.U.N.T.S.). A decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai fini dell’accreditamento gli Enti del Terzo settore si rivolgeranno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell’Ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore.
Per l’accreditamento delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), del DPCM 23 luglio 2020 è competente il CONI. Permane la competenza del Ministero dell’università e della ricerca per l’accreditamento degli enti della ricerca scientifica e quella del il Ministero della salute per l’accreditamento degli enti della ricerca sanitaria.
Con il decreto direttoriale n°488/2021 del 22 settembre, il Ministero del lavoro ha adottato i nuovi modelli di rendicontazione del 5 per mille.
Elenco dei beneficiari 5 per mille
Ciascuna amministrazione, per la sua competenza, provvede a pubblicare l’elenco provvisorio entro il 20 aprile e quello definitivo entro il 10 maggio, degli enti iscritti al contributo per ciascun esercizio finanziario.
La pubblicazione dell’elenco permanente degli enti beneficiari del 5 per mille avviene invece entro il 31 marzo. Infine, la pubblicazione degli elenchi degli enti ammessi ed esclusi avviene entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Segui gli aggiornamenti su Google News!
Segui Lavoro e Diritti su WhatsApp, Facebook, YouTube o via email