CCNL contratto commercio, come funziona la malattia? Negli articoli che seguiranno andremo ad analizzare uno dei C.C.N.L. (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) più importanti nel panorama italiano, quello del commercio. Tratteremo gli argomenti che più frequentemente suscitano domande fra i lavoratori partendo dalla malattia, tema piuttosto controverso dopo il rinnovo del contratto nazionale siglato a febbraio del 2011, che ha stabilito un “tetto massimo” di malattie indennizzabili dal datore di lavoro nell’anno solare.
Nei prossimi articoli affronteremo temi come la maternità, l’infortunio, le ferie e i permessi (rol e ex festività), le festività. Non mirando certamente all’esaustività rispetto a questi argomenti, vista la loro complessità, ci proponiamo di fornire ai lavoratori alcune informazioni di base utili alla comprensione del contratto.
Malattia contratto commercio
Passiamo ora a vedere nel dettaglio la normativa relativa alla malattia contratto commercio; partiamo per ora dagli obblighi del lavoratore e del datore di lavoro, relativamente al pagamento dell’indennità di malattia.
Gli obblighi del lavoratore
- Il lavoratore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente la malattia al datore di lavoro. Trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza senza alcuna comunicazione, l’assenza stessa potrà essere considerata ingiustificata.
- dovrà comunicare al datore di lavoro, entro due giorni dal rilascio, il numero di protocollo del certificato di malattia rilasciato dal medico curante o dall’ospedale in caso di ricovero ospedaliero o day hospital. Il numero di protocollo consente infatti al datore di lavoro di visualizzare il certificato on-line, tramite il sito dell’Inps.
- non è più tenuto ad inviare una copia del certificato medico all’Inps; è lo stesso medico curante a provvedere all’invio telematico del certificato all’Istituto. Il certificato medico deve essere prodotto entro il giorno successivo all’inizio dell’assenza. A questo proposito ricordiamo che il certificato medico non giustifica le giornate di assenza antecedenti il giorno precedente la data del rilascio.
Un esempio: il lavoratore è assente dal 18 al 22 giugno. Il certificato medico dovrà riportare come data di rilascio il 18 o al massimo il 19. E se la data di rilascio fosse tardiva, ad esempio il 20? La malattia sarebbe giustificata (e pagata) a partire dal 20; i giorni 18 e 19 sarebbero considerati assenze ingiustificate e pertanto non verrebbero retribuiti né dall’azienda, né dall’Inps.
Il lavoratore deve essere reperibile al domicilio indicato sul certificato medico di malattia dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per l’effettuazione di eventuali visite fiscali richieste dal datore di lavoro o dall’Inps (cosiddetti orari mutua).
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Retribuzione malattia commercio
- Per i primi tre giorni di malattia (la cosiddetta “carenza malattia commercio”) il lavoratore ha diritto al 100% della retribuzione, che sarà a totale carico del datore di lavoro (l’Inps non integra), ma solo per i primi due eventi nell’anno solare. Il terzo evento è infatti indennizzato solo al 66% (due terzi della retribuzione lorda giornaliera), il quarto al 50%. I periodi di carenza del quinto evento e dei successivi eventi nell’anno solare non sono indennizzati dal datore di lavoro. Questo significa che dal quinto evento in poi, al lavoratore verranno potranno essere trattenute in busta paga fino a tre giornate di lavoro, pari a 3/26 della retribuzione lorda mensile.
- Per i giorni dal 4° al 20°, il lavoratore ha diritto al 100% della retribuzione, indipendentemente dal numero di eventi nell’anno solare. L’indennità di malattia è al 50% a carico dell’Inps e viene integrata dal datore di lavoro fino al raggiungimento del 75%.
- Dal 21° fino al 180° giorno, il lavoratore ha diritto al 100% della retribuzione, anche in questo caso indipendentemente dal numero di eventi nell’anno solare. L’indennità di malattia è per il 66,66 % a carico dell’Inps e viene integrata dal datore di lavoro fino al raggiungimento del 100%.
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Carenza malattia busta paga
In quali casi il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei giorni carenza indipendentemente dal numero di eventi?
- Per malattie con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni (considerando quindi i giorni di calendario intercorrenti fra la data in cui il lavoratore dichiara di essere ammalato e quella di prognosi riportate sul primo certificato rilasciato dal medico curante).
- tutte le malattie successive all’accertamento dello stato di gravidanza della lavoratrice (certificato del ginecologo attestante la data presunta del parto).
- ricovero day hospital o ricoveri ospedalieri.
- sclerosi multipla progressiva o qualsiasi patologia grave che comporti terapie salvavita.
Periodo di comporto malattia commercio
Il periodo di comporto è il periodo nel quale il lavoratore in malattia conserva il diritto alla conservazione del posto, trascorso il quale, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento.
Nel contratto del Commercio detto periodo non può superare i 180 giorni nell’anno solare.
Indennità malattia in busta paga CCNL Commercio
La busta paga dovrà indicare:
- L’importo della carenza;
- L’indennità a carico dell’Inps (se la malattia supera i 3 giorni);
- L’integrazione dell’indennità a carico del datore di lavoro.
- Eventuali giornate di assenza per malattia non giustificate.