Il datore di lavoro ha il potere di impartire una serie di disposizioni destinate ad assicurare la corretta esecuzione dell’attività lavorativa in nome del buon andamento economico – produttivo dell’azienda (ai sensi del Codice Civile articolo 2104).
In tal senso è lecito chiedersi se tra le numerose decisioni che può adottare il datore di lavoro rientra anche quella di vietare ai dipendenti di andare in bagno. Ha fatto scalpore infatti la notizia di qualche giorno fa di una responsabile aziendale di un negozio che avrebbe vietato (“Piuttosto fatevela addosso!”) ai dipendenti di recarsi in bagno oltre le normali pause di lavoro.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Il diritto alla pausa lavoro
La normativa sull’orario di lavoro, rappresentata dal Decreto legislativo 8 aprile 2003 numero 66, dispone all’articolo 8 che, nelle ipotesi in cui l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, il dipendente ha diritto ad una pausa.
Quest’ultima, finalizzata al recupero delle energie psico-fisiche, alla consumazione del pasto o ancora all’attenuazione del carattere ripetitivo e monotono della prestazione svolta, ha una durata e modalità definite dai singoli contratti collettivi.
In mancanza di disposizioni contrattuali, la pausa non può avere una durata inferiore a dieci minuti consecutivi.
Chiarito che, nel corso della pausa, il dipendente può tranquillamente andare in bagno, la situazione si complica quando le esigenze fisiologiche si manifestano al di fuori del periodo stesso della pausa.
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La normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
La possibilità per i lavoratori di recarsi in bagno al di fuori della pausa è sancita dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, contenuta nel Decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81, nello specifico dall’articolo 63, comma 4.
Qui si dispone che il datore di lavoro deve adottare “misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale”.
La normativa si preoccupa poi di imporre alle aziende (Allegato IV del D.Lgs. numero 81/2008) il diritto dei lavoratori di avere, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, gabinetti e lavabi “con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi”.
In definitiva, l’azienda non ha la possibilità di vietare ai dipendenti di recarsi in bagno ma, al contrario, deve introdurre tutte le misure organizzative per assicurare ai lavoratori di soddisfare i propri bisogni fisiologici.
Pausa bagno a lavoro: cosa rischia l’azienda che la impedisce?
Nel momento in cui l’azienda non consente ai lavoratori di andare in bagno, la stessa sta violando la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza.
In queste situazioni se, a causa del comportamento datoriale, si produce un danno alla persona del lavoratore, questi può chiedere di essere risarcito attraverso il pagamento di una somma commisurata all’entità della lesione subita.
Il datore di lavoro, in particolare, può essere chiamato a rispondere:
- Del danno patrimoniale, che si concretizza in una diminuzione della ricchezza (si pensi alla perdita di capacità reddituale subita dal lavoratore);
- Del danno non patrimoniale, tale da coinvolgere la sfera non reddituale del lavoratore, come la qualità della vita o l’integrità psico-fisica.
Lo stesso Decreto legislativo numero 81/2008 prevede inoltre una serie di sanzioni amministrative (per le violazioni di minore entità, tali da non ledere o esporre a pericolo immediato e diretto la sicurezza e la salute dei lavoratori) e penali, per le violazioni più gravi.
Quali soluzioni ha il datore di lavoro?
Una volta chiarito che l’azienda non può vietare al dipendente di andare in bagno, può porsi il problema di come gestire internamente l’attività economico – produttiva, in particolare il bilanciamento tra:
- Esigenze fisiologiche del dipendente;
- Necessità di assicurare una presenza costante dei lavoratori, per le particolari caratteristiche della mansione, al fine di evitare pericoli o danni per cose e persone.
Il citato bilanciamento può realizzarsi attraverso la stesura di un regolamento interno che fissi ad esempio:
- Le modalità per segnalare ai colleghi il bisogno di andare in bagno;
- Le modalità per assicurare il passaggio di consegne tra il dipendente interessato e i colleghi.
Un esempio in tal senso può essere quello del regolamento che imponga:
- Di avvisare tramite la chat aziendale interna della necessità di assentarsi;
- Di attendere l’arrivo del collega (o dei colleghi) prima di abbandonare la postazione.
Il documento, da sottoporre al dipendente in sede di assunzione, il quale deve firmarlo per presa visione, è opportuno che richiami poi le norme disciplinari applicabili (contenute nell’apposito regolamento disciplinare) previste nei confronti del lavoratore responsabile.
Il dipendente può avere conseguenze disciplinari?
Il dipendente che si assenta dal posto di lavoro per andare in bagno non può essere sanzionato a livello disciplinare a meno che il regolamento interno non disponga che, per le particolari caratteristiche dell’attività svolta e / o della mansione ricoperta, non sia possibile abbandonare la postazione, lasciandola di fatto sguarnita, per il rischio di mettere in pericolo i colleghi, terze persone o gli impianti.
La condotta del lavoratore può quindi essere ricompresa dall’azienda tra quelle meritevoli di sanzione, soltanto se si opera un bilanciamento tra le esigenze fisiologiche del dipendente e la tutela di persone e impianti. In particolare, dev’essere prevista una procedura che il lavoratore sia tenuto a rispettare per poter andare in bagno. Ad esempio, l’obbligo di avvisare uno o più colleghi, prima di abbandonare la postazione, in modo da farsi sostituire.
In definitiva, in nessun caso può ritenersi legittima, in quanto contraria alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, una fattispecie disciplinare che sanzioni il dipendente per il semplice fatto di essere andato in bagno.
Al contrario, può essere rilevante sotto il profilo sanzionatorio, il comportamento del lavoratore che abbandona il posto di lavoro senza rispettare la procedura e le norme di sicurezza aziendali.
Quali sanzioni per il lavoratore?
Il dipendente che abbandona il posto di lavoro senza rispettare la procedura interna rischia di incorrere nella corrispondente sanzione, fissata dal regolamento disciplinare adottato in azienda.
A seconda della gravità della condotta, il lavoratore può incorrere in:
- Ammonizione scritta;
- Multa, fino a un massimo di quattro ore di retribuzione base;
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di dieci giorni;
- Trasferimento;
- Licenziamento per giustificato motivo soggettivo (con obbligo di preavviso in capo all’azienda) o per giusta causa (senza obbligo di preavviso).