Doppia stretta dal 1° gennaio 2025 sulle auto aziendali ad uso promiscuo e sulle spese di trasferta. La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato il 10 aprile un approfondimento che analizza i riflessi operativi delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) su due fronti centrali nella gestione del personale: i fringe benefit derivanti dall’uso promiscuo dei veicoli aziendali e la tracciabilità dei rimborsi spese per missioni e trasferte.
Il documento tecnico offre una lettura dettagliata delle modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), fornendo interpretazioni operative utili sia ai datori di lavoro che ai professionisti.
Uso promiscuo dei veicoli: cambia il calcolo del fringe benefit
Uno degli interventi di maggiore impatto riguarda il valore imponibile dei veicoli concessi ai dipendenti per uso promiscuo. L’articolo 1, comma 48 della legge 207/2024 riscrive l’art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR, introducendo una nuova logica di determinazione del reddito imponibile basata sulla tipologia del mezzo e sul suo impatto ambientale.
Dal 1° gennaio 2025, per i veicoli di nuova immatricolazione assegnati con contratti stipulati da quella data, si applicano le seguenti percentuali sul costo chilometrico ACI per una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui:
- 50% per la maggior parte dei veicoli (auto, motocicli e ciclomotori)
- 20% per i veicoli ibridi plug-in
- 10% per i veicoli elettrici
L’obiettivo è favorire la transizione ecologica, penalizzando i veicoli tradizionali e incentivando l’adozione di mezzi a basso impatto ambientale.
Il nodo dei veicoli immatricolati nel 2024 ma assegnati nel 2025
La Fondazione evidenzia un caso spinoso: cosa succede se un veicolo è stato immatricolato entro il 31 dicembre 2024 ma assegnato al dipendente a partire dal 1° gennaio 2025? In assenza di un chiarimento normativo specifico, questa situazione rischia di generare incertezze applicative.
Richiamando la Risoluzione 46/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate, i Consulenti del Lavoro ipotizzano che in questi casi si possa dover ricorrere al criterio del valore normale, valutando l’effettivo utilizzo personale del bene e scorporando l’uso lavorativo. Una soluzione tecnicamente complessa e che lascia spazio a interpretazioni, per cui si auspica un intervento chiarificatore da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Spese di trasferta: detraibilità e tassazione solo con pagamenti tracciabili
L’altra importante novità riguarda la tracciabilità delle spese di vitto, alloggio e trasporto durante le trasferte lavorative. A partire dal 2025, secondo quanto previsto dai commi 81-83 dell’art. 1 della legge 207/2024, i rimborsi sono esenti da tassazione e deducibili per l’azienda solo se pagati con strumenti tracciabili.
Nello specifico:
- Per il lavoratore, le somme rimborsate non concorreranno a formare reddito solo se pagate con bonifico, carta, o altri sistemi tracciati previsti dall’art. 23 del D.lgs. 241/1997.
- Per l’azienda, le stesse spese sono indeducibili se sostenute con modalità non tracciabili.
Questa regola riguarda anche le spese rimborsate a lavoratori autonomi ma con qualche incertezza interpretativa, come segnala la Fondazione, dato che il TUIR (art. 54-septies) richiama esplicitamente solo il comma 3 dell’art. 95 e non il nuovo comma 3-bis sulla tracciabilità.
Le conseguenze sull’indennità forfettaria
Il documento chiarisce anche che la tracciabilità delle spese non incide sulla determinazione dell’indennità forfettaria di trasferta. L’esenzione fino a 46,48 euro per le trasferte in Italia (77,47 euro all’estero) rimane valida, con riduzioni previste in caso di rimborsi analitici.
Anche se le spese rimborsate in forma non tracciata perdono il beneficio fiscale, ciò non modifica la soglia di esenzione dell’indennità forfettaria.
In attesa di chiarimenti
La Fondazione Studi chiude il suo approfondimento auspicando un intervento interpretativo da parte dell’Agenzia delle Entrate per risolvere le zone grigie, in particolare quelle legate alla tempistica di immatricolazione e assegnazione dei veicoli e ai confini della deducibilità per i lavoratori autonomi.
Nel frattempo, per imprese e professionisti il consiglio è uno solo: tenere alta l’attenzione su assegnazioni e rimborsi, documentare tutto e usare solo strumenti tracciabili. Il 2025 segna infatti un cambio di paradigma su due fronti rilevanti della gestione del personale, con impatti fiscali da non sottovalutare.
In sintesi
- Veicoli aziendali ad uso promiscuo: dal 1° gennaio 2025 il valore del fringe benefit varia in base al tipo di veicolo e al suo impatto ambientale. Agevolazioni per auto elettriche e ibride plug-in.
- Attenzione alla tempistica: i veicoli immatricolati nel 2024 ma assegnati nel 2025 possono generare incertezze fiscali. Si attende un chiarimento ufficiale.
- Spese di trasferta: vitto, alloggio e trasporti sono esenti da tassazione e deducibili solo se pagati in modo tracciabile.
- Indennità forfettaria: la tracciabilità delle spese non incide sulle soglie di esenzione, ma influisce su tassazione e deducibilità dei rimborsi.
Leggi l’approfondimento direttamente dal sito della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro da qui.
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