Come si calcola la tredicesima per i part-time? I lavoratori con contratto di lavoro part-time hanno diritto alla stessa retribuzione garantita ai lavoratori a tempo pieno riproporzionata in virtù dell’orario di lavoro ridotto.
Questo principio ha effetti anche sulla spettanza di altri elementi retributivi, come le mensilità aggiuntive disciplinate dai singoli contratti collettivi. Prima fra tutte la tredicesima mensilità (o gratifica natalizia), in pagamento a dicembre in corrispondenza delle festività natalizie.
Nelle righe che seguono forniremo tutte le informazioni necessarie sul diritto dei lavoratori part-time alla tredicesima e come questa si calcola.
Tredicesima part-time: parità retributiva
La normativa italiana garantisce ai lavoratori part-time la stessa retribuzione riconosciuta dai contratti collettivi ai full-time. Il trattamento economico viene tuttavia riproporzionato in ragione dell’orario ridotto.
Questo significa che gli elementi economici come paga base, contingenza, scatti di anzianità vengono assunti nel loro importo “pieno” che viene poi riproporzionato in virtù della percentuale di part-time.
Esempio
Facciamo l’esempio di Caio assunto a tempo parziale 20 ore settimanali, 3º livello, contratto collettivo Commercio. In questo caso la retribuzione lorda mensile è pari a:
- Paga base 1.263,15 euro;
- Contingenza 527,90 euro;
- Terzo elemento (variabile in base alla provincia di lavoro ipotizziamo Milano) 11,36 euro.
Il totale ammonta ad euro 1.802,41. Questo sarà il valore-base su cui applicare la percentuale di part-time pari, nel caso di Caio, al 50% posto che l’orario a tempo pieno è fissato in 40 ore settimanali: 20/40 = 0,5.
Ne consegue che il compenso mensile lordo sarà: (1.802,41 * 50) / 100 = 901,21 euro.
Questo principio si traduce nel calcolo di tutte le altre componenti retributive previste dal CCNL o comunque dallo stesso disciplinate, come ad esempio:
- Scatti di anzianità;
- Retribuzione riconosciuta per chi si assenta in ferie o permessi retribuiti;
- Mensilità aggiuntive.
Analizziamo nel dettaglio quest’ultimo aspetto.
Tredicesima lavoratori part-time: come funziona
La tredicesima è un elemento “differito” della retribuzione disciplinato dalla contrattazione collettiva. Si definisce elemento “differito” in quanto la sua liquidazione è posticipata in un’unica soluzione in un determinato periodo dell’anno, rispetto alla maturazione mensile.
La tredicesima si definisce anche mensilità “aggiuntiva” dal momento che si somma ai dodici mesi ordinari da gennaio a dicembre. Questo significa che un dipendente in forza per l’intero periodo di maturazione della tredicesima avrà diritto, alla scadenza, ad una mensilità di retribuzione lorda.
Esempio
Ipotizziamo che Caio:
- Part-time 20 ore settimanali;
- Retribuzione lorda mensile euro 901,21;
- Contratto collettivo Commercio.
Sia stato in forza presso l’azienda Alfa per l’intero periodo di maturazione della tredicesima da gennaio a dicembre 2020.
Il CCNL prevede la liquidazione della tredicesima in coincidenza con la vigilia di Natale. Nel rispetto della scadenza contrattuale Alfa eroga a Caio un importo di euro 901,21 pari alla retribuzione lorda mensile, dal momento che risultano maturati dodici mesi di tredicesima.
Al contrario, se l’orario part-time fosse stato di 30 ore settimanali la retribuzione lorda mensile e la tredicesima avrebbero avuto un importo di 901,21 euro lordi ciascuna.
Tuttavia, l’importo della tredicesima per i part-time può subire variazioni in base a:
- Periodi di maturazione inferiori all’anno in virtù di assunzione o cessazione del rapporto;
- Modifica dell’orario di lavoro in corso d’anno.
Vediamoli nel dettaglio.
Calcolo tredicesima part-time: assunzione o cessazione in corso d’anno
In caso di assunzione o cessazione in corso d’anno il dipendente non maturerà l’intero importo della tredicesima ma tanti mesi (cosiddetti “ratei”) quanti sono stati i periodi in forza.
Di norma, si assume il principio per cui il dipendente matura un rateo di tredicesima se è stato in forza per almeno quindici giorni nel mese. Nel conteggio si considerano i giorni di calendario e non quelli di effettivi lavoro.
Riprendiamo l’esempio di Caio e ipotizziamo che questi sia stato assunto in data 17 febbraio 2020. Ai fini della tredicesima il dipendente maturerà i ratei da marzo a dicembre pari a dieci, di conseguenza l’importo lordo della mensilità aggiuntiva sarà:
- 901,21 / 12 = 75,10 euro, che corrispondono alla quota mensile di tredicesima;
- 75,10 euro * 10 ratei = 751,00 euro lordi.
Pertanto, Caio riceverà un importo a titolo di tredicesima 2020 pari a 751,00 euro lordi.
Lo stesso principio si applica per le cessazioni in corso d’anno. Anche in questi casi il criterio è legato ai giorni di calendario in cui il dipendente è in forza, se pari o inferiori a quindici giorni.
Esempio
Riprendendo la casistica di Caio supponiamo che questi abbia interrotto il rapporto in data 13 maggio 2020.
A titolo di tredicesima l’importo lordo sarà pertanto pari ai ratei maturati da gennaio ad aprile, dal momento che a maggio il dipendente non ha totalizzato i quindici giorni di calendario richiesti.
In caso di interruzione del contratto, la mensilità aggiuntiva maturata viene liquidata nel cedolino relativo all’ultimo mese in forza, nel nostro caso quello di maggio 2020. La somma che Caio riceverà sarà pari a:
- (901,21 / 12) * 4 = 300,40 euro lordi.
Calcolo tredicesima part-time: variazioni di orario nel corso dell’anno
Il dipendente che nel corso dell’anno non mantiene lo stesso orario part-time, riceverà un importo a titolo di tredicesima i cui ratei sono calcolati in funzione dell’orario in vigore in ciascun mese di maturazione. Cerchiamo di comprendere meglio con un esempio.
Caio da gennaio a maggio è stato in forza presso l’azienda Alfa con orario pari a 20 ore settimanali, mentre da giugno a dicembre è passato a 30 ore. A questo punto per calcolare il rateo di tredicesima maturato in ogni singolo mese prendiamo in considerazione la retribuzione lorda mensile per un tempo pieno pari a 1.802,41 (valore utilizzato nel primo paragrafo).
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Questa dev’essere moltiplicata per la percentuale di part-time, equivalente a:
- (20 / 40) * 100 = 50% in caso di part-time a 20 ore settimanali;
- (30 / 40) * 100 = 75% in caso di part-time a 30 ore settimanali.
Di conseguenza, il rateo mensile che Caio ha maturato nei mesi con part-time 20 ore settimanali sarà:
- (1.802,41 * 50%) / 12 = 75,10.
Il valore è da moltiplicare per i mesi interessati, pari a 5. Di conseguenza il rateo di tredicesima per i mesi da gennaio a maggio sarà 75,10 * 5 = 375,50 euro lordi.
La stessa operazione si ripete per i mesi con part-time 30 ore settimanali (percentuale 75%) pari a 7:
- (1.802,41 * 75%) / 12 = 112,65.
- 112,65 * 7 = 788,55 euro lordi.
A questo punto, sommando i due risultati 375,50 + 788,55 = 1164,05 si otterrà l’importo lordo da corrispondere a titolo di tredicesima 2020.