Dopo aver affrontato la malattia nei suoi aspetti più generali di applicazione, oggi esamineremo il trattamento economico della malattia nel CCNL Metalmeccanici Industria e gli effetti di questo evento su altri istituti. Nello specifico stiamo sempre parlando della sezione IV, titolo VI, all’art. 2 che regola il trattamento in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro.
Vediamo dunque brevemente il trattamento economico dovuto al lavoratore in malattia e i suoi eventuali effetti sugli altri istituti. Trattandosi di una descrizione non esaustiva ai fini della sintesi, per un esame più completo e approfondito si rimanda al testo integrale del CCNL.
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Trattamento economico della malattia nel CCNL Metalmeccanici Industria
Al lavoratore e alla lavoratrice assente per malattia o infortunio non sul lavoro, fermo restando la conservazione del posto, spetta un’integrazione di quanto percepito fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto.
Più in generale ricordiamo che a partire dal 4° giorno di malattia (i primi 3, detti anche carenza, sono completamente a carico aziendale) e fino al 20° l’Inps corrisponde il 50% della retribuzione media giornaliera. Dal 21° al 180° giorno invece il 66,66% della retribuzione media giornaliera.
Nello specifico il trattamento economico della malattia nel CCNL Metalmeccanici Industria (o anche dell’infortunio non sul lavoro) è, in base all’anzianità di servizio, pari a:
- anzianità di servizio fino a 3 anni: intera retribuzione globale per i primi 122 giorni di calendario e all’80% della retribuzione globale per i giorni residui;
- anzianità di servizio da 3 a 6 anni: intera retribuzione globale per i primi 153 giorni di calendario e all’80% della retribuzione globale per i giorni residui;
- anzianità di servizio oltre i 6 anni: intera retribuzione globale per i primi 214 giorni di calendario e all’80% della retribuzione globale per i giorni residui.
Quanto sopra ricomincia in caso di malattia o infortunio non sul lavoro dopo un periodo di 61 giorni di calendario dalla ripresa del servizio. Ai periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi corrisponde l’intera retribuzione globale in aggiunta al trattamento economico di cui sopra fino ad un massimo di 61 giorni di calendario.
Nel caso in cui durante ogni anno, dal 1º gennaio al 31 dicembre, avvengano assenze per malattia di durata non superiore a 5 giorni per un numero di eventi superiori a 3, i primi 3 giorni della 4° e delle successive assenze di durata non superiore a 5 giorni saranno retribuiti nel seguente modo:
- 4° assenza: 66% della intera retribuzione globale;
- 5° e successive: 50% della intera retribuzione globale.
Sono escluse le assenze per ricovero ospedaliero o day hospital, ma anche quelle per malattia durante la gravidanza (successive alla sua certificazione) o per altre patologie individuate dal contratto collettivo.
Effetti della malattia su altri istituti
L’assenza per malattia o infortunio non sul lavoro, fermo restando quanto previsto per la conservazione del posto, è utile ai fini del TFR e dell’anzianità di servizio anche su tutti i ratei (ferie, 13ma, ecc.).
La malattia insorta durante il periodo di ferie le sospende nei casi di:
- malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso;
- malattia con prognosi superiore a 7 giorni di calendario.
La sospensione delle ferie per malattia avviene solo assolvendo agli obblighi di comunicazione e certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.