E’ possibile fare la trasformazione da tempo pieno a part-time di un rapporto di lavoro in essere? Chi decide se e come trasformare il contratto in tempo parziale? Nel diritto del lavoro italiano questo è possibile, ma è necessario stipulare un apposito accordo scritto tra lavoratore e datore di lavoro. E’ invece contraria alla legge la pretesa del dipendente di convertire unilateralmente il rapporto in part-time senza un accordo con l’azienda. Stesso discorso a ruoli invertiti. Peraltro non costituisce giustificato motivo di licenziamento il rifiuto del dipendente di convertire il proprio rapporto in tempo parziale.
Inoltre, non tutti i dipendenti hanno eguali diritti di ottenere il part-time. Esistono una serie di condizioni personali che danno al lavoratore priorità di accesso all’orario ridotto, come coloro che hanno familiari affetti da patologie oncologiche.
Vediamo nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sulla trasformazione dal tempo pieno all’orario ridotto.
Trasformazione da tempo pieno a part-time: regole generali
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time è possibile solo con accordo scritto azienda – dipendente. Eventuali pretese unilaterali dell’azienda o del dipendente di convertire il rapporto sono contrarie alla legge.
Questo significa che se un dipendente svolge per molti mesi attività lavorativa per meno ore rispetto a quelle previste (ad esempio 24 ore settimanali invece delle 40 previste per il tempo pieno) l’azienda non può considerare questo rapporto part-time senza il consenso scritto del lavoratore.
Di seguito un fac-simile di accordo di trasformazione del rapporto in part-time.
Oggetto: trasformazione del rapporto in part-time.
A seguito delle intese intercorse Le comunichiamo a decorrere dal __________ la trasformazione del Suo rapporto da full-time a part-time pari a __________ ore settimanali così distribuite:
Dalle Alle Dalle Alle
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Le restanti condizioni, restano valide quelle previste dal CCNL applicato, nella lettera di assunzione e nelle intese successivamente intercorse.
Il lavoratore per ricevuta e accettazione Il datore di lavoro
__________________ __________________
Dipendenti con priorità di trasformazione
A determinate condizioni alcuni dipendenti hanno priorità di accesso al part-time rispetto ai colleghi. In particolare coloro che hanno:
- Coniuge, figli o genitori affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico degenerative ingravescenti;
- Assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che assume connotazione di gravità, cui è stata riconosciuta un’invalidità al 100% con necessità di assistenza continua perché incapace di compiere gli atti quotidiani della vita;
- Con figlio convivente di età superiore ai 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap.
Chi ne ha diritto
Hanno diritto alla trasformazione del contratto in part-time (anziché una semplice priorità) i lavoratori affetti da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa (accertata da una commissione medica istituita presso l’ASL territorialmente competente).
Quando lo stato di salute lo rende possibile, il rapporto dev’essere trasformato a tempo pieno quando il dipendente lo richiede.
Hanno altresì diritto alla trasformazione in part-time, se sono disponibili posti di questo tipo nell’organico, le lavoratrici dipendenti inserite in percorsi di protezione contro la violenza di genere. Anche in questo caso, a richiesta dell’interessata il rapporto deve tornare full-time.
Congedo parentale
Il lavoratore può chiedere una sola volta al posto del congedo parentale e per il periodo residuo, la trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time. La riduzione d’orario non può eccedere il 50%.
Entro 15 giorni dalla richiesta, l’azienda deve ottemperare alla volontà del dipendente.
Ripristino del rapporto da part-time a tempo pieno
Ma per coloro che hanno trasformato il rapporto in part-time è possibile tornare al tempo pieno? Sì, sempre previo accordo scritto con l’azienda. Non solo, i dipendenti ad orario ridotto hanno precedenza per convertire il rapporto al tempo pieno in caso di nuove assunzioni di personale full-time per lo svolgimento delle stesse mansioni o mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle del personale part-time.
Chi ha in passato trasformato il rapporto in part-time può tornare a tempo pieno ed ha altresì diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o mansioni di pari livello dei dipendenti part-time.
Comunicazione Unilav al Centro per l’impiego
Sia in caso di trasformazione da tempo pieno a part-time che viceversa, l’evento dev’essere comunicato al Centro per l’impiego con invio del modello Unilav entro i 5 giorni successivi.
Una volta che il rapporto è stato trasformato in part-time non sarà più necessario inoltrare la comunicazione in caso di successivi cambi di orario. In questi frangenti è sufficiente un accordo scritto tra azienda e dipendente.
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Effetti economici della trasformazione del contratto da tempo pieno a part-time
La trasformazione da tempo pieno a part-time se da un lato riduce l’impegno lavorativo del dipendente dall’altro comporta una riduzione della paga mensile.
Ipotizziamo un dipendente a tempo pieno (40 ore settimanali) con retribuzione lorda pari a 1.850,00 euro, con un netto (ipotetico) pari a 1.300 euro.
Dal 1° aprile 2019 il rapporto passa a 20 ore settimanali, con una percentuale part-time del 50% (20 ore * 100 / 40 ore a tempo pieno). Di conseguenza la retribuzione lorda sarà di euro 925 (1.850 * 50%), con conseguente riduzione del netto.
Tipologie di orario a tempo parziale
L’orario di lavoro può essere trasformato in part-time di qualsiasi tipo:
- Orizzontale;
- Verticale;
- Misto.
A patto che la tipologia di part-time applicata sia desumibile dall’accordo scritto.
Allo stesso modo, nel part-time possono essere introdotte clausole elastiche che consentono al datore di variare la collocazione delle ore di lavoro nonché la durata della prestazione.
La previsione delle clausole può avvenire nell’accordo di trasformazione o in un secondo momento purché risulti per iscritto.
Nell’applicazione delle clausole l’azienda deve osservare quanto previsto dal CCNL applicato. In assenza della disciplina collettiva, datore e dipendente possono pattuire per iscritto le clausole avanti le commissioni di certificazione.
LUL e cedolino dopo la trasformazione del rapporto di lavoro a part-time
La trasformazione da tempo pieno a part-time deve risultare sia nel Libro Unico del Lavoro che nel cedolino. In particolare, dovrà essere data indicazione della percentuale di part-time applicata. Per questo motivo, per dare migliore evidenza degli effetti economici differenti tra full-time e part-time, in caso di trasformazione in corso di mese saranno prodotti due LUL e due cedolini per il medesimo dipendente.