Il tirocinio formativo è un rapporto lavorativo particolare. Il tirocinio o stage non si qualifica come lavoro dipendente, ma al tirocinante spettano comunque alcune garanzie (vedi assicurazione INAIL) e devono essere osservati una serie di adempimenti propri dei normali rapporti di lavoro: comunicazione obbligatoria di assunzione, cedolino paga, versamento delle tasse trattenute e dei premi assicurativi INAIL a mezzo modello F24.
Trattasi inoltre di un rapporto riservato a determinate categorie di persone, attivabile dietro impulso degli enti promotori (individuati dalla normativa regionale) e che si svolge all’interno delle aziende (cosiddetti “soggetti ospitanti”) sotto la supervisione di due tutor.
Cerchiamo di capire cos’è e come funziona.
Tirocinio formativo: cos’è
Il tirocinio (o stage) nasce per facilitare l’ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro di talune categorie di soggetti, come giovani, disoccupati, disabili o extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia.
Esso non si qualifica come “rapporto di lavoro” e il tirocinante non è considerato “lavoratore dipendente”.
Tirocini curriculari e extracurriculari
Esistono due categorie di tirocini:
- Tirocini curriculari: disciplinati e previsti nei piani di studio delle Università e degli enti o istituti di formazione;
- Tirocini extracurriculari: disciplinati dalle singole Regioni e Province autonome (nel rispetto comunque di regole comuni definite in sede di Conferenza Stato – Regioni) finalizzati all’inserimento lavorativo di giovani, disabili, disoccupati ed altre categorie.
I tirocini curriculari sono per intenderci quelli inseriti negli ultimi anni dell’Università e valevoli un certo numero di crediti formativi indispensabili per conseguire la laurea. La durata e le caratteristiche del tirocinio dipendono dal corso di studi intrapreso.
Tirocinio extracurriculare
Vediamo ora nel dettaglio come funzionano i tirocini formativi extracurriculari.
Soggetti coinvolti nel tirocinio formativo extracurriculare
I soggetti coinvolti nel tirocinio extra-curriculare sono tre:
- Tirocinante;
- Soggetto promotore, da intendersi come colui che dà impulso al tirocinio, lo progetta e ne controlla lo svolgimento;
- Soggetto ospitante, azienda presso la quale si svolge il tirocinio.
Dal momento che la disciplina del tirocinio cambia a seconda della Regione, le realtà produttive con sedi in più regioni possono fare riferimento a quella ove è ubicata la sede legale o in alternativa in base al luogo di svolgimento del tirocinio.
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Promotori del tirocinio
Solo determinati enti o istituzioni possono rivestire il ruolo di promotori. Nello specifico parliamo di Servizi per l’impiego e agenzie regionali per il lavoro, soggetti autorizzati all’intermediazione dall’ANPAL o accreditati ai servizi per il lavoro, ANPAL, istituzioni formative private convenzionate con la Regione, servizi pubblici di inserimento lavorativo di disabili, cooperative sociali / enti ausiliari / comunità terapeutiche inseriti negli appositi albi regionali, centri pubblici o convenzionati per la formazione professionale o l’orientamento, università pubbliche o private, istituzioni scolastiche pubbliche o private, fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS).
Le Regioni sono libere di integrare o modificare l’elenco dei promotori.
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Ospitante
Per poter ospitare un tirocinante l’azienda dev’essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, osservare le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili (Legge n. 68/1999), non aver effettuato licenziamenti (da intendersi quelli per giustificato motivo oggettivo, collettivi, per superamento del periodo di comporto, mancato superamento della prova, fine appalto ovvero al termine dell’apprendistato) nella stessa unità produttiva in cui si svolgerà il tirocinio e nei 12 mesi precedenti la sua attivazione.
Precluso altresì l’avvio del rapporto per le aziende che hanno in corso procedure concorsuali (ad esempio fallimento o concordato preventivo) nonché quelle coinvolte in procedure di Cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga nella stessa unità produttiva e per attività equivalenti a quelle del tirocinio.
Numero massimo di tirocini attivabili
Il numero massimo di tirocinanti che possono essere ospitati contemporaneamente nella singola unità produttiva è pari a:
- 1 tirocinante se i dipendenti assunti a tempo indeterminato e a termine nell’unità operativa è pari o inferiore a 5;
- 2 tirocinanti se i dipendenti assunti a tempo indeterminato e a termine nell’unità operativa è compreso tra 6 e 20;
- Pari al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato o a termine per quelle unità dove il loro numero è superiore a 20.
Fatti salvi i particolari casi di proroghe o i rinnovi non si può realizzare più di un tirocinio con il medesimo soggetto.
Inoltre, è preclusa l’attivazione del rapporto con quei soggetti che hanno intrattenuto negli ultimi 2 anni rapporti di lavoro, collaborazioni o incarichi con il soggetto ospitante.
Tutor
Una figura importante del tirocinio è il tutor. Ne esistono di due tipi:
- Tutor individuato dal promotore e che funge da responsabile organizzativo del tirocinio;
- Tutor individuato dal soggetto ospitante che affianca il tirocinante sul luogo di lavoro.
Tipologie di tirocinio
Le tipologie di tirocinio si differenziano in base ai soggetti coinvolti. Come anticipato, solo determinate categorie possono essere inserite in un percorso di tirocinio. In generale ci si riferisce a neo laureati o neo diplomati, disoccupati, inoccupati, lavoratori coinvolti in ammortizzatori sociali, disabili (ai sensi della Legge n. 68/1999), svantaggiati (ai sensi della Legge n. 381/1991), richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale o umanitaria, persone in percorsi di protezione sociale ovvero in carico ai servizi sociali e/o sanitari.
Durata del tirocinio formativo
La durata del tirocinio varia in base alla normativa territoriale e alla tipologia dei soggetti coinvolti. Questa non può comunque essere inferiore ai 2 mesi né eccedere l’anno, eccezion fatta per talune ipotesi in cui si arriva fino a 24 mesi.
Il tirocinio può cessare anzitempo per volere del tirocinante (necessario specificare la motivazione per iscritto con una lettera indirizzata ai due tutor) o del soggetto ospitante / promotore in caso di gravi inadempienze da parte di una delle figure coinvolte ovvero di impossibilità nel conseguire gli obiettivi del tirocinio.
È prevista la sospensione del tirocinio in caso di infortunio, maternità o malattia (se di durata pari o superiore a 30 giorni solari).
Compenso
Sono le parti coinvolte, soggetto promotore azienda e tirocinante ad accordarsi sul compenso. Questo non può essere inferiore all’importo previsto dalla normativa regionale.
Ogni singola regione non può fissare un compenso al di sotto dei 300 euro lordi mensili.
Il compenso è soggetto a tasse (non a contributi INPS) e deve risultare dal cedolino paga.
All’atto dell’erogazione delle somme (esclusivamente con metodi di pagamento tracciabili con esclusione quindi dei contanti) al tirocinante dev’essere rilasciato il cedolino paga.
Infine, anche al tirocinante spetta la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, calcolata secondo la voce “0611” prevista per coloro che partecipano a corsi di istruzione e formazione professionale. Tuttavia, se il tirocinio prevede la partecipazione alle attività esercitate dall’azienda, la copertura INAIL dev’essere quella applicata ai dipendenti.
Obbligatoria anche la copertura assicurativa contro la responsabilità civile verso i terzi.
Adempimenti: convenzione e piano formativo individuale
Lo svolgimento del tirocinio è disciplinato da due documenti: convenzione e piano formativo individuale (o PFI). In quest’ultimo documento (che dev’essere sottoscritto da promotore, azienda e tirocinante) sono sintetizzate le caratteristiche del rapporto come decorrenza, durata, tipologia del soggetto coinvolto, attività che dovrà svolgere, compenso e nominativi dei tutor.
Al di là di quelli che sono gli ulteriori adempimenti richiesti dalle leggi regionali, l’azienda ospitante è tenuta a comunicare ai Centri per l’impiego l’assunzione del tirocinante, a mezzo invio telematico del modello Unilav, entro le ore 24 del giorno antecedente quello di avvio del rapporto.
Previo accordo, è possibile demandare la comunicazione Unilav al soggetto promotore.