La Commissione Centrale di Coordinamento dell’attività di vigilanza ha inserito i tirocini formativi e di orientamento negli ambiti principali di intervento dell’INL per l’anno 2018. Ciò significa che la materia è stata ritenuta meritevole di particolare attenzione da parte degli organismi preposti alla verifica della regolarità dei rapporti di lavoro. Le ragioni di tale inserimento sono essenzialmente due.
In primo luogo, dopo alcuni anni di monitoraggio del fenomeno ed anche sulla scorta della Raccomandazione del 10 marzo 2014 del Consiglio dell’Unione Europea (che ha ribadito come il tirocinio sia “un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuita o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l’acquisizione di un’esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l’occupabilità e facilitare la transizione verso un’occupazione regolare”), in data 25 maggio 2017 la Conferenza permanente Stato/Regioni ha emanato nuove linee guida in materia di tirocini formativi ed orientamento, che hanno aggiornato ed integrato i contenuti delle precedenti (approvate il 24 gennaio 2013), con l’intento di superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione dell’istituto.
Per altro verso, è stato riscontrato nel tempo un uso dei tirocini extracurriculari spesso distorto, soprattutto in quanto da parte datoriale si è impropriamente ritenuto che l’impiego di un tirocinante potesse essere sostitutivo di quello di un lavoratore subordinato.
Nondimeno va evidenziato che in alcuni casi si è registrato un elevato ricorso, in termini numerici, all’attivazione di tirocini da parte di taluni soggetti ospitanti nonché che talvolta si è assistito all’impiego di un considerevole numero di tirocinanti rispetto agli organici aziendali. Ed è proprio in tale contesto elusivo, dunque, che sono state emanate – come rilevato – le citate nuove linee guida.
Preliminarmente, va precisato che esse si applicano solo ai tirocini cd. extracurriculari (stage o tirocini formativi, di orientamento e di inserimento/reinserimento lavorativo), mentre non riguardano i tirocini curriculari, quelli previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche nonché i periodi di pratica professionale, i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale nonché i tirocini per lavoratori extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso al lavoro per tali soggetti.
Inoltre, deve osservarsi che resta ferma la disciplina speciale per i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione di coloro che sono presi in carico dal servizio sociale, professionale e/o dai servizi sanitari (disciplina che non viene toccata dalla regolamentazione di cui ci stiamo occupando).
Da ultimo, va rilevato che in materia – attesa la competenza legislativa esclusiva delle Regioni ex art. 117, comma 4 Cost. – allo stato attuale non tutte le Regioni hanno recepito i contenuti delle nuove linee guida del 2017; di conseguenza, nei casi di Regioni che non hanno ancora provveduto a tale recepimento, la disciplina di riferimento continua a essere quelle adottata a seguito dell’approvazione delle precedenti linee guida del 24 gennaio 2013.
Al riguardo è opportuno precisare che, in sede di controllo ispettivo, gli organi di vigilanza terranno a riferimento le linee guida vigenti nel territorio in cui è attivato il tirocinio, con la precisazione che – per le ipotesi di soggetto ospitante multilocalizzato – va applicata la normativa vigente nella Regione dove è ubicata la sede legale.
Circolare n. 8/2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)
In data 18 aprile 2018, infine, sul tema si segnala l’emanazione di specifica circolare (la n. 8/2018) da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la quale vengono fornite articolate e puntuali indicazioni operative al personale ispettivo, con l’invito esplicito di realizzare opportune sinergie con i competenti uffici delle Regioni.
Esaminiamola in dettaglio, partendo dall’assunto (che deve costituire sempre un punto di riferimento imprescindibile) della sopra citata Raccomandazione del Consiglio dell’UE del 10 marzo 2014, che qualifica l’istituto del tirocinio come un periodo di pratica lavorativa limitato, anche non retribuito, che ha l’esclusivo obiettivo di consentire al tirocinante l’apprendimento di competenze finalizzate alla sua assunzione regolare.
L’attività di vigilanza e la riqualificazione del rapporto di tirocinio formativo
In primo luogo, l’INL segnala ai propri funzionari ispettivi la necessità che l’attività di vigilanza nella materia di cui trattasi debba indirizzarsi principalmente nella direzione di verificare la genuinità dei rapporti instaurati; ciò in quanto, come già rilevato, è frequente che l’organizzazione dell’attività dei tirocinanti da parte del datore di lavoro, benchè formalmente finalizzata all’apprendimento, spesso presenti aspetti coincidenti con i profili dell’etero-direzione, che connotano i rapporti di lavoro subordinato.
Pertanto, la verifica ispettiva valuterà prioritariamente se le modalità di svolgimento del tirocinio extracurriculare siano effettivamente funzionali all’apprendimento oppure se invece l’impiego del tirocinante sia qualificabile come esercizio di mera prestazione lavorativa.
Sotto tale profilo potrebbe anche risultare dirimente la verifica dell’osservanza della normativa regionale di riferimento e delle linee guida applicate.
Di conseguenza, in termini generali, laddove il personale ispettivo riscontri violazioni delle disposizioni regionali ovvero di requisiti di forma propri del tirocinio extracurriculare oppure qualora accerti che in concreto il rapporto di tirocinio formativo non abbia avuto il suo contenuto formativo tipico, procederà a disconoscerlo ed a ricondurlo – ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 del D.lgs. n. 81/2015 – nell’alveo della forma comune di rapporto di lavoro (rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato).
Ipotesi di violazione della normativa su stage e tirocini extracurriculari
A titolo esemplificativo, l’INL individua alcune ipotesi di violazioni della normativa (formali e sostanziali), che possono condurre alla riqualificazione dei tirocini formativi in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato:
- un tirocinio attivato per attività semplici, elementari e ripetitive, per le quali non è necessario un periodo formativo;
- un tirocinio attivato per soggetto non individuato come destinatario del rapporto formativo dalla legge regionale;
- tirocinio di durata inferiore al limite minimo stabilito dalla stessa legge regionale;
- tirocinio attivato da soggetto promotore che non possiede i requisiti prescritti dalla legge regionale;
- assenza di convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante;
- coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante;
- assenza di piano formativo individuale (PFI);
- tirocinio attivato per sopperire ad esigenze di assunzione di lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività oppure per sostituire lavoratori assenti per ferie, malattia o maternità;
- ipotesi in cui il tirocinante sia l’unico occupato nell’azienda oppure sia inserito organicamente nell’organizzazione aziendale, che non può dunque prescindere dal suo utilizzo ovvero quando lo stesso tirocinante svolga un’attività assolutamente essenziale e non complementare per l’azienda;
- tirocinio attivato con un lavoratore che abbia già avuto con il soggetto ospitante un rapporto di lavoro subordinato ovvero una co.co.co. negli ultimi due anni oppure un precedente rapporto di tirocinio concluso con l’espletamento della formazione per il periodo massimo di durata previsto dalla legge regionale;
- tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimo consentito dalla legge;
- impiego del tirocinante per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nel piano formativo individuale in modo continuativo e sistematico (può ritenersi orientativamente sistematico l’impiego del
- tirocinante per almeno il 50% delle ore in più rispetto al PFI);
difformità tra le attività previste dal PFI e quelle effettivamente svolte dal tirocinante presso il soggetto ospitante; - corresponsione significativa e non episodica di somme ulteriori rispetto al rimborso spese previsto.
In estrema sintesi, l’attivazione dei tirocini formativi e di orientamento per attività che non necessitano di un periodo formativo o l’assenza di uno degli elementi essenziali di forma (quali ad esempio la Convenzione di tirocinio oppure il PFI), così come la violazione di alcuni requisiti soggettivi previsti in capo al tirocinante, al soggetto ospitante ed al promotore, si configurano come irregolarità tali da compromettere la natura formativa del rapporto e da ricondurre la fattispecie in ambito di rapporto di lavoro ordinario.
Disconoscimento dei tirocini formativi
Al disconoscimento del tirocinio si perverrà analogamente in tutte le ipotesi in cui il concreto atteggiarsi del rapporto, anche alla luce dei parametri sostanziali sopra indicati, sia tale da non farlo ritenere incardinabile in un contesto formativo ma richiami espressamente una tipologia di rapporto di lavoro ordinario.
Inoltre, pur in presenza di rispetto della normativa regionale di riferimento, il personale ispettivo valuterà con attenzione altri aspetti sostanziali che potranno determinare una riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro: l’assoggettamento del tirocinante alle stesse regole vigenti per il personale dipendente in relazione alle presenze, all’orario di lavoro (si pensi, ad esempio, alla richiesta di ferie o all’inserimento in turni del tirocinante) e/o all’imposizione al medesimo tirocinante di standard di rendimento periodici.
Se, invece, è superata la durata massima del tirocinio prevista dalla legge regionale, con l’impiego quindi del tirocinante per un tempo superiore a quello consentito, le conseguenze sanzionatorie non potranno che essere quelle di una prestazione lavorativa non in regola, con l’applicazione della cd. maxisanzione per lavoro nero, ovviamente se si accerterà la presenza degli indici della subordinazione.
Qualora, infine, il superamento della durata del tirocinio rispetto alla previsione del piano formativo individuale sia tale da non sforare i limiti massimi di durata consentiti dalla legge regionale, sussistendo evidentemente gli altri indici di regolarità del rapporto di tirocinio, la fattispecie andrà sanzionata esclusivamente come violazione della comunicazione di proroga del rapporto ex art. 9bis DL n. 510/96, convertito dalla Legge n. 608/96.
Apparato sanzionatorio per violazioni della normativa regionale
Come espressamente previsto dalle nuove linee guida del 2017, il personale ispettivo può adottare provvedimenti sanzionatori differenziati a seconda della sanabilità o meno delle violazioni della normativa regionale accertate.
Nello specifico, l’organo di vigilanza adotterà il provvedimento di intimazione alla cessazione del tirocinio formativo, con conseguente interdizione per il soggetto promotore e/o ospitante ad attivarne altri nei successivi 12/18 mesi, per le seguenti violazioni non sanabili relative:
- ai soggetti promotori;
- alle caratteristiche soggettive ed oggettive del soggetto ospitante;
- alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini;
- alla durata massima del tirocinio;
- al numero dei tirocini attivabili contemporaneamente;
- al numero o alle percentuali di assunzione dei tirocinanti ospitati in precedenza;
- alla convenzione di tirocinio ed al relativo piano formativo.
L’organo di vigilanza, invece, adotterà in una prima fase un provvedimento di semplice invito alla regolarizzazione e, in caso di successivo inadempimento, la sopra richiamata procedura di intimazione alla cessazione del tirocinio ed interdizione per i successivi 12/18 mesi, qualora dovesse accertare le seguenti irregolarità sanabili:
- inadempimento dei compiti richiesti ai soggetti promotori, ai soggetti ospitanti ed ai rispettivi tutor;
- violazioni della convenzione di tirocinio o del piano formativo, nel caso in cui la durata residua del tirocinio consenta di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti;
- violazioni della durata massima del tirocinio prevista dalla legge regionale, quando al momento della verifica la stessa non sia stata ancora di fatto superata.
Inoltre, in tutti i casi in cui il personale ispettivo abbia riscontrato irregolarità, sanabili o non sanabili, ne darà notizia al competente ufficio della Regione, così come provvederà a segnalare al medesimo ufficio l’adozione dei provvedimenti di riqualificazione dei tirocini formativi in ordinari rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Infine, va evidenziato che la circolare INL fornisce istruzioni al personale ispettivo nella direzione di riqualificare i tirocini formativi in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in tutti i casi in cui il tirocinio risulti attivato da soggetto promotore interdetto dalla Regione nonché quando il rapporto di tirocinio sia comunque proseguito nonostante il provvedimento di intimazione alla cessazione.
Ulteriori sanzioni amministrative per tirocini formativi non genuini
Da ultimo, va segnalato che con l’adozione delle nuove linee guida non sono venute meno le sanzioni amministrative previste per violazioni di obblighi connessi al rapporto di tirocinio formativo; si ritiene utile richiamare le principali.
- L’instaurazione di un rapporto di tirocinio extracurriculare è soggetta alla comunicazione obbligatoria (modello UNILAV) al Centro per l’Impiego a carico del soggetto ospitante, pur potendo la stessa essere effettuata anche dal soggetto promotore; la mancata comunicazione è sanzionata ex art 9bis DL n. 510/96, convertito dalla Legge n. 608/96, con una somma che va da € 100 ad € 500.
- La mancata corresponsione dell’indennità al tirocinante è sanzionata ex art. 1, comma 35 della legge n. 92/2012 con una somma da € 1.000 ad € 6.000.
Note
Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno in alcun modo carattere impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.