Il Trattamento di Fine Rapporto è un credito che il dipendente matura nei confronti del datore di lavoro per tutta la durata del rapporto.
Il diritto del lavoratore al pagamento del TFR sorge nel momento in cui cessa il contratto, eccezion fatta per le ipotesi (limitate nelle motivazioni, negli importi e nel numero dei lavoratori che ne hanno diritto) di anticipazione di una quota – parte dell’ammontare maturato, in misura comunque non superiore al 70%, regolata dall’articolo 2120 del Codice Civile.
Pertanto, i problemi sorgono se, a fronte della cessazione del rapporto, il datore di lavoro non paga il TFR. In questi casi, cosa può fare il lavoratore e quali garanzie e tutele legislative ha?
Analizziamo la questione in dettaglio.
TFR non pagato: quanto tempo ha il datore di lavoro per versare la liquidazione
Come anticipato, il diritto a percepire il Trattamento di Fine Rapporto sorge, come intuibile dal nome, alla cessazione del contratto di lavoro.
In particolare, i contratti collettivi possono stabilire un termine, a partire dalla risoluzione del rapporto, entro cui l’azienda è tenuta a corrispondere il TFR.
Se tuttavia il CCNL nulla prevede in merito, il lavoratore (in quanto creditore) può esigere immediatamente il pagamento della somma.
TFR non pagato, cosa fare alla cessazione del rapporto di lavoro
Alla cessazione del rapporto di lavoro, l’azienda è tenuta a corrispondere:
- Ferie maturate e non godute;
- Permessi maturati e non goduti;
- Mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuale quattordicesima) maturate;
- TFR;
- Altre indennità e somme legate alla cessazione del rapporto di lavoro (si pensi all’indennità sostitutiva del preavviso).
Prima di rivalersi nei confronti del datore di lavoro a causa della mancata erogazione del TFR è bene considerare le seguenti tempistiche di pagamento, determinate dalla necessità di calcolare correttamente gli importi cui il dipendente ha diritto:
Cedolino paga relativo al mese | Somme corrisposte | Motivazione |
Di cessazione del rapporto di lavoro | Retribuzione ordinaria (calcolata sino all’ultimo giorno di vigenza del contratto), ferie e permessi non goduti, mensilità aggiuntive maturate, eventuali altre somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto (ad esempio indennità sostitutiva del preavviso) | Calcolo degli importi maturati dal dipendente sino alla data effettiva di cessazione del rapporto |
Successivo quello di cessazione del rapporto di lavoro | TFR | Calcolo della rivalutazione TFR in base all’indice ISTAT aggiornato alla data di cessazione del rapporto |
Qualsiasi ritardo nell’erogazione del TFR comporta l’applicazione di interessi e rivalutazione monetaria.
Ipotizziamo pertanto il caso del dipendente Mario Rossi il cui rapporto di lavoro è cessato in data 30 aprile 2022.
Nel cedolino di competenza del mese di aprile saranno riportate le somme a titolo di retribuzione, ferie e permessi non goduti, mensilità aggiuntive ed altre somme legate alla cessazione del rapporto.
Con la successiva busta paga (nel nostro caso competenza maggio 2022) l’azienda calcolerà il TFR spettante a Mario Rossi in base all’indice ISTAT effettivo, determinato in base alla data di cessazione del rapporto.
TFR non pagato, dopo quanto tempo scatta la prescrizione
Particolare attenzione dev’essere prestata dai dipendenti nei casi di TFR non percepito. A norma dell’articolo 2948 del Codice Civile (punto 5) infatti si applica la prescrizione quinquennale nei confronti delle “indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro” tra cui, appunto, il TFR.
E’ peraltro utile precisare che la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, intesa come data da cui inizia a maturare il diritto al Trattamento di Fine Rapporto.
TFR non pagato, cosa può fare il dipendente in via bonaria
Ma prima di giungere alle vie legali cosa può fare il dipendente in via bonaria per farsi pagare la liquidazione dal datore di lavoro?
Si parte dalla richiesta di informazioni formale e informale per poi chiedere l’intervento di un sindacato. Ecco cosa sapere.
Richiesta informazioni informale all’azienda
Qualora alla consueta data di pagamento dei cedolini, relativi al mese successivo quello di cessazione del rapporto o, in alternativa, spirato il termine previsto dal CCNL applicato, il lavoratore non si è visto corrispondere il TFR, è necessario chiedere innanzitutto spiegazioni, in via informale, direttamente al datore di lavoro, al proprio responsabile o all’ufficio personale, sul perché nell’ultima busta paga sia assente il Trattamento di Fine Rapporto.
Richiesta informazioni formale
Nel caso in cui il tentativo si riveli infruttuoso l’interessato ha la possibilità di inviare una richiesta di informazioni (formale) a mezzo raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, indirizzata al datore di lavoro, in alternativa utilizzando la posta elettronica certificata (PEC).
Nella missiva si dovrà chiedere il motivo del TFR non pagato e l’immediato soddisfacimento del credito.
Rivolgersi ad un legale / sindacalista
Se persiste la situazione di omesso pagamento delle somme dovute, l’ultima possibilità di risolvere la questione in via bonaria è rivolgersi ad un legale o ad un sindacalista (interno o esterno all’azienda) il quale si prenderà carico, in rappresentanza del dipendente, di prendere contatto con l’azienda al fine di chiedere le motivazioni del mancato pagamento del TFR.
Cosa fare se il problema persiste
Il dipendente che continua a non ricevere il TFR nonostante i tentativi (formali ed informali) non ha altre possibilità che:
- Rivolgersi all’Ispettorato territoriale del lavoro chiedendo una definizione bonaria della controversia grazie alla cosiddetta “conciliazione monocratica preventiva”;
- In alternativa, rivolgersi al Tribunale competente in funzione di giudice del lavoro, al fine di ottenere un decreto ingiuntivo.
Denuncia all’Ispettorato territoriale del lavoro
A seguito della richiesta del lavoro l’ITL, valutati i presupposti per una definizione bonaria della controversia, può promuovere una conciliazione monocratica preventiva, in cui evidenziare alle parti (azienda e dipendente) le conseguenze in caso di ispezione diretta in azienda.
Quest’ultima è pertanto evitabile se le parti trovano un accordo ed il datore di lavoro provvede a riconoscere al lavoratore il TFR non pagato. In caso contrario, l’Ispettorato procederà alle verifiche necessarie e, una volta accertato il credito del lavoratore, diffiderà l’azienda a riconoscere le somme interessate.
Decorsi i termini per inoltrare ricorso o esperire il tentativo di conciliazione, nonché nell’ipotesi in cui il ricorso sia rigettato o le parti non siano pervenute ad un accordo, la diffida dell’ITL acquista efficacia di titolo esecutivo.
Il lavoratore avrà pertanto la possibilità di agire per soddisfare il proprio credito da TFR.
Ricorso al Giudice del lavoro
Previa costituzione in mora del debitore (contenente, in forma scritta, un termine per corrispondere il TFR) o diffida ad adempiere (indirizzata sempre per iscritto all’azienda), il lavoratore può ricorrere al Tribunale competente in funzione di giudice del lavoro, al fine di ottenere un decreto ingiuntivo.
Adottato il decreto, con pronuncia del giudice entro 30 giorni dal deposito del ricorso, il datore di lavoro ha 40 giorni dalla notifica del provvedimento per ottemperare al pagamento.
Qualora l’azienda non adempia all’obbligazione e non si opponga al decreto ingiuntivo (entro il termine di 40 giorni), il dipendente potrà chiedere l’apposizione della formula esecutiva e, decorsi 10 giorni dalla notifica della stessa, avviare l’esecuzione forzata per il soddisfacimento del credito.
TFR non pagato, come e quando chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia INPS
I lavoratori subordinati dipendenti di aziende tenute al versamento del contributo (calcolato in misura pari allo 0,20% della retribuzione imponibile) al Fondo di garanzia per il TFR, possono chiedere l’intervento dell’INPS per il pagamento dell’intero ammontare del Trattamento di Fine Rapporto ivi compresi gli interessi e la rivalutazione monetaria calcolati dalla data di cessazione del rapporto fino a quella dell’effettivo adempimento.
L’intervento del Fondo, nel caso di datori di lavoro soggetti alle procedure concorsuali, è subordinata a:
- Cessazione del rapporto di lavoro;
- Accertamento dello stato di insolvenza ed apertura di una procedura concorsuale di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria;
- Accertamento del credito a titolo di TFR e / o crediti di lavoro relativi alle ultime tre mensilità.
Al contrario, per le realtà non soggette alle procedure concorsuali, i requisiti sono:
- Cessazione del rapporto di lavoro;
- Inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
- Esistenza del credito per TFR rimasto insoluto;
- Insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito di esecuzione forzata.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, è necessario che l’interessato provi di aver tentato il soddisfacimento del proprio credito in modo serio ed adeguato ricercando, secondo la normale diligenza, i beni del datore di lavoro nei luoghi ricollegabili allo stesso.
Al ricorrere delle condizioni sopra citate, l’INPS provvede al pagamento del TFR direttamente al lavoratore previa domanda dello stesso inoltrata:
- Collegandosi al portale telematico “it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro” per chi è in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS;
- Chiamando il Contact Center dell’INPS al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 da rete mobile;
- Rivolgendosi a patronati ed intermediari dell’Istituto.
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