Il dipendente che svolge ore di lavoro eccedenti rispetto l’orario a tempo pieno ha diritto ad una retribuzione maggiorata secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato. Tuttavia, azienda e lavoratore possono accordarsi per un importo fisso mensile a titolo di straordinari forfettizzati, da erogare in busta paga indipendentemente da quante ore il dipendente presta nei singoli mesi.
A differenza della disciplina relativa agli straordinari effettivamente svolti, la forfettizzazione non soggiace ad alcuna norma di legge o di contratto collettivo. Tutto è lasciato alla libera determinazione dell’azienda e all’accordo che questa deve necessariamente trovare con il dipendente, il quale può rifiutarsi di sottoscrivere un contratto o un accordo che preveda la forfettizzazione delle ore di straordinario. In questi casi, l’azienda sarà tenuta a retribuire il dipendente in base alle ore in più effettivamente prestate.
Vediamo nel dettaglio cos’è lo straordinario forfettizzato e come funziona, ma prima vediamo in breve come funziona il lavoro straordinario a ore.
Lavoro straordinario: come funziona
Il lavoro straordinario è quello svolto oltre l’orario a tempo pieno previsto dalla legge o dal contratto collettivo applicato.
Lo stesso CCNL stabilisce l’eventuale limite di ore annue di lavoro straordinario oltre alle maggiorazioni da riconoscere per coloro che le svolgono.
Il contratto collettivo Commercio e terziario – Confcommercio fissa un tetto allo straordinario pari a 250 ore annue. Mentre le maggiorazioni della retribuzione oraria sono pari a:
- 20% per lo straordinario fino a 48 ore settimanali;
- 25% per lo straordinari oltre le 48 ore settimanali;
- 35% per lo straordinario festivo;
- 55% per lo straordinario notturno.
Il dipendente può legittimamente rifiutarsi di svolgere lavoro straordinario se è studente ovvero se sussiste un giustificato e comprovato motivo di rilevante gravità che impedisca la prestazione.
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Straordinari forfetizzati: cosa sono
Gli straordinari forfetizzati rappresentano una deroga rispetto a quelle che sono le previsioni dei contratti collettivi. Questi infatti prevedono l’erogazione di determinate somme per compensare il dipendente che ha svolto prestazioni oltre l’orario di lavoro a tempo pieno.
Questo significa che se nel mese in questione il dipendente non ha svolto ore di straordinario percepirà solo la normale retribuzione senza che gli sia dovuto nulla a titolo di lavoro straordinario. Viceversa se ha prestato 10 ore di straordinario queste gli verranno compensate secondo quanto previsto dal contratto collettivo. Stesso discorso se totalizza 2 ore di straordinario: il valore economico delle ore effettivamente prestate sarà erogato in busta paga.
Forfettizzare gli straordinari significa invece corrispondere al dipendente una cifra fissa mensile indipendentemente dall’ammontare delle ore di straordinario che svolge. La somma in questione sarà perciò dovuta anche in assenza di ore di straordinario.
Importo straordinario forfettizzato
Sulla quantificazione dell’importo da riconoscere a titolo di straordinario forfettizzato non esistono disposizioni legislative e nemmeno previsioni dei contratti collettivi. E’ rimesso alle parti (azienda e dipendente) trovare un accordo sulla somma.
Per un principio di uguaglianza nei rapporti con i dipendenti è consigliabile che l’azienda adotti criteri univoci nella determinazione dell’importo. Una soluzione potrebbe essere quella di ricavare la media delle ore di straordinario svolte dal lavoratore interessato nei 12 mesi precedenti o nel semestre, da cui ottenere il corrispondente valore economico.
Viceversa, per introdurre lo straordinario forfettizzato direttamente in sede di assunzione si potrebbe prendere a riferimento la media delle ore prestate in eccedenza da coloro che svolgono la medesima mansione cui sarà adibito il neo assunto ovvero quelle totalizzate dagli appartenenti allo stesso reparto produttivo o ufficio.
A titolo di esempio ipotizziamo che l’azienda decida di erogare lo straordinario forfettizzato in costanza di rapporto, basandosi sulla media delle ore in più svolte dal dipendente nei 12 mesi precedenti. Queste ammontano a 15 ore. A questo punto si ottiene il valore economico delle ore moltiplicandole per la retribuzione oraria lorda, pari ad euro 9,50.
In questo caso l’importo da riconoscere a titolo di straordinario forfettizzato sarà pari a 9,50 * 15 = 142,50 euro lordi.
Tale somma entrerà a far parte degli elementi fissi della retribuzione e dovrà essere erogata sia nel caso in cui il dipendente svolga zero ore di straordinario sia che ne presti 16, 17 o qualsiasi altra cifra.
Naturalmente, l’importo forfettario può essere successivamente corretto in aumento, qualora emerga che il dipendente svolge con regolarità un numero di ore di straordinario superiore rispetto al numero preso a riferimento per il calcolo. La decisione è comunque rimessa all’accordo tra le parti non essendoci alcun obbligo in tal senso in capo all’azienda.
Straordinari forfettizzati: come introdurli
L’introduzione dello straordinario forfettizzato deve avvenire con un apposito accordo individuale azienda – dipendente o, se sono previsti sin dall’inizio del rapporto, da una clausola contenuta nel contratto di assunzione.
Nella comunicazione si deve specificare da quando decorre la forfettizzazione. La data può coincidere con quella di inizio del rapporto o un momento successivo, in base a quelli che sono gli accordi tra le parti.
Nel documento si dovrà altresì indicare l’ammontare dell’apposita voce di paga che racchiuderà la forfettizzazione. Di norma, si utilizza la dicitura “superminimo non assorbibile”.
Se la forfettizzazione viene introdotta direttamente in sede di assunzione, il dipendente firmando il contratto accetta tutte le condizioni in esso riportate ivi compreso quanto in argomento. Viceversa, nel caso di previsione successiva in corso di rapporto, la comunicazione di introduzione della forfettizzazione dev’essere firmata dal datore di lavoro e dal dipendente per accettazione.
Straordinari forfettizzati in busta paga
L’importo riconosciuto a titolo di straordinario forfettizzato a partire dalla sua introduzione entra a far parte di quelle che sono le voci di paga fisse. Tali si intendono quelli importi comunque riconosciuti al dipendente in ogni periodo di paga indipendentemente da quante ore lavora e quando. Questo significa che l’importo accordato a titolo di straordinario forfettizzato sarà erogato per tutti i mesi in cui sarà in essere il contratto, sino all’eventuale cessazione del rapporto.
L’importo in argomento si sommerà alle altre voci di paga fisse come quelle previste dal contratto collettivo:
- Paga base;
- Contingenza;
- Scatti di anzianità;
- Indennità riconosciute in ragione di particolari mansioni svolte dal dipendente (queste possono essere riconosciute anche in base ad un accordo individuale azienda – lavoratore);
- Elemento distinto della retribuzione (cosiddetto EDR);
- Altre somme previste dalla contrattazione collettiva.
La somma delle voci di paga fisse costituisce la cosiddetta “retribuzione lorda mensile”.
L’importo riconosciuto a titolo di forfettizzazione degli straordinari figura nella parte superiore del cedolino insieme alle altre voci di paga fisse, la cui somma è racchiusa in un apposito riquadro con la dicitura “retribuzione mensile”.
La somma a titolo di retribuzione mensile dev’essere prevista in ogni mese di paga. A questa possono aggiungersi elementi variabili legati alle particolari modalità di svolgimento della prestazione nel mese di competenza. Possono esserci ad esempio importi a titolo di indennità di trasferta, rimborsi spese o rimborsi chilometrici, maggiorazioni per lavoro notturno o festivo.
La retribuzione lorda mensile e gli elementi variabili rappresentano le “competenze”. Per determinare la retribuzione netta da accreditare al dipendente (con bonifico bancario o altro metodo di pagamento tracciabile con esclusione quindi dei contanti) dalle competenze si devono sottrarre i contributi a carico del dipendente dovuti all’INPS e le imposte trattenute per conto dell’Erario.