La microimpresa che occupi cioè un solo lavoratore in nero incorre comunque nella sospensione dell’attività imprenditoriale se vengono riscontrate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come la mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi o la nomina del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Nota del 24 gennaio 2023 numero 162.
Nell’affermare che le microimprese con un solo dipendente in nero sono esentate dalla sospensione soltanto nelle ipotesi di lavoro irregolare, l’INL riaccende i riflettori sul tema dei provvedimenti cautelari adottati in presenza di gravi violazioni commesse dal datore di lavoro, in materia di lavoro irregolare e in materia tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Analizziamo in dettaglio in quali casi si incorre nella sospensione e come ottenerne la revoca.
Sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro irregolare (lavoro nero)
Una prima condizione per l’adozione del provvedimento di sospensione opera quando l’Ispettorato riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Come sottolineato dall’INL (Circolare del 9 novembre 2021 numero 3) la “regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’accesso è del tutto ininfluente e pertanto il provvedimento andrà comunque adottato”.
Si considerano irregolari:
- I lavoratori rispetto ai quali non è stata effettuata la comunicazione al Ministero del lavoro ovvero, nei casi in cui non è dovuta tale comunicazione, la denuncia nominativa all’Inail;
- I soggetti riconducibili alla nozione di lavoratore secondo la normativa sulla sicurezza sul lavoro, rispetto ai quali non si sia provveduto a formalizzare il rapporto.
Sono altresì ricompresi coloro che, pur risultando da visura camerale, come titolari di cariche societarie, svolgono attività lavorative a qualsiasi titolo, nonché i lavoratori autonomi occasionali, non genuini, per i quali dalla documentazione fiscale non si evince il versamento di ritenute o contributi in loro favore.
Come anticipato, la percentuale del 10% dev’essere individuata sul totale dei lavoratori (con qualunque tipologia contrattuale) presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo, computando sia i lavoratori regolari, irregolari, nonché gli autonomi occasionali in assenza della comunicazione di inizio attività.
Sospensione microimprese (unico occupato)
Se il lavoratore irregolare risulta l’unico occupato in azienda non può essere disposta la sospensione, ma si procede al contrario all’allontanamento dello stesso fino al momento in cui il datore di lavoro non abbia provveduto a regolarizzarne la posizione.
Al contrario, si applica la sospensione se contestualmente vengono rilevate anche gravi violazioni di natura prevenzionistica, inclusa la mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) o della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza
Il provvedimento di sospensione dev’essere adottato anche in tutte quelle ipotesi in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, individuate nell’Allegato I al Decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81.
A tal riguardo la normativa non richiede più che le violazioni siano reiterate. E’ quindi sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nel citato Allegato I per consentire l’adozione del provvedimento.
In cosa consiste il provvedimento di sospensione
Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 del citato Allegato I.
Trattasi, in particolare, di sospendere soltanto i lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro:
- Abbia omesso la formazione e l’addestramento (violazione numero 3);
- Abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (violazione numero 6).
Tali violazioni, infatti, possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore.
La sospensione, in tal caso, comporta l’impossibilità per l’azienda di avvalersi del dipendente interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento.
Resta comunque fermo, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, l’obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione.
Da quando decorre la sospensione
Gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere:
- Dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo;
- In alternativa, dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori, dei terzi o per la pubblica incolumità.
Benché la disposizione al riguardo non faccia distinzioni tra le due cause di sospensione (lavoro irregolare e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza) va considerato che
“fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato” (Circolare INL numero 3/2021).
Chi adotta il provvedimento di sospensione?
Il provvedimento di sospensione è adottato dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
Anche le ASL, nell’ambito degli accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, hanno il potere di sospendere l’attività imprenditoriale.
Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente.
Divieto di contrattare con la PA
Per l’intero periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la Pubblica amministrazione e le stazioni appaltanti.
Il provvedimento di sospensione è, peraltro, comunicato a:
- Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
per gli aspetti di rispettiva competenza, nonché per l’adozione da parte dello stesso Mit, del provvedimento interdittivo.
Misure per far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori
La normativa prevede la possibilità di imporre, unitamente al provvedimento di sospensione, ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Peraltro
“va evidenziato che la disposizione potrà trovare sempre applicazione anche in tutti i casi in cui non ricorrano i presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione (es. allontanamento del lavoratore nelle ipotesi di microimpresa” (Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro del 9 novembre 2021 numero 3).
Come si ottiene la revoca del provvedimento di sospensione?
Per la revoca del provvedimento di sospensione, da parte dell’amministrazione che lo ha adottato, è necessario:
- La regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- L’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- La rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni, nelle ipotesi di cui all’Allegato I al Decreto legislativo numero 81/2008;
- Nella fattispecie di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro, in caso di impiego fino a cinque lavoratori irregolari, somma che passa a 5.000 euro se i lavoratori impiegati sono più di cinque;
- Nelle fattispecie di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I.
Da notare che le somme aggiuntive sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti l’adozione del provvedimento, la stessa impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
Inoltre, laddove siano state riscontrate più violazioni, concernenti le
“fattispecie indicate nell’Allego I e / o l’impiego di lavoratori in nero, l’importo utile alla revoca sarà dato dalla somma di quanto indicato accanto a ciascuna fattispecie di all’Allego I e / o di quanto indicato dalla normativa in relazione all’impiego di lavoratori irregolari” (Circolare INL del 9 novembre 2021 numero 3).
Da ultimo, su istanza di parte, è possibile ottenere la revoca della sospensione subordinatamente al pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo, maggiorato del 5%, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versato o di versamento parziale dell’importo residuo entro il suddetto termine, il “provvedimento di accoglimento dell’istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato” (articolo 14, comma 11).
Quando e come è possibile fare ricorso?
Avverso i provvedimenti di sospensione per l’impiego di lavoratori irregolari, entro trenta giorni dalla notifica del documento in parola al datore di lavoro, è possibile presentare ricorso amministrativo dinanzi all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente.
L’Ispettorato è tenuto a pronunciarsi entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del ricorso e lo stesso si intende accolto qualora tale termine decorra inutilmente.
Cosa comporta l’inosservanza del provvedimento di sospensione
Il datore di lavoro che non rispetta il provvedimento di sospensione è punito con:
- L’arresto fino a sei mesi, nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- L’arresto da tre a sei mesi e l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle fattispecie di sospensione per lavoro irregolare.
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