Come e quando procedere con il sollecito per gli stipendi non pagati? Questa è una domanda molto frequente in ambito lavorativo e si tratta altresì di un argomento molto delicato. Il contratto di lavoro subordinato si caratterizza per essere un rapporto a prestazioni corrispettive, in cui l’azienda si obbliga a riconoscere la retribuzione a fronte della prestazione resa dal dipendente.
Il riconoscimento dello stipendio è tutelato già nella Costituzione dove, all’articolo 36, si afferma che il “lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.
Tale è l’importanza di corrispondere al lavoratore il giusto compenso e nel rispetto di tempi certi che numerose controversie (anche davanti al giudice), tra aziende e dipendenti, nascono proprio quando il datore di lavoro è accusato di aver pagato una retribuzione inferiore a quella spettante o di averla liquidata in ritardo o, nei casi limite, di non averla corrisposta affatto.
Analizziamo quindi in dettaglio quali sono gli strumenti in mano al lavoratore per sollecitare il mancato pagamento dello stipendio.
Obbligo di corrispondere la retribuzione
Nell’ambito degli impegni assunti in sede di stipula del contratto di lavoro subordinato, l’azienda – datore di lavoro ha l’obbligo di riconoscere al dipendente la retribuzione al termine di ogni periodo di paga (generalmente coincidente con il mese); e comunque nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro o dagli usi interni.
Può pertanto accadere che, all’interno dell’azienda Alfa S.r.l., per uso aziendale lo stipendio venga pagato entro il giorno 10 del mese successivo quello di competenza della busta paga. Il termine, in caso di coincidenza con la domenica o un giorno festivo slitta per prassi al primo giorno lavorativo successivo.
Richiesta di chiarimenti al datore di lavoro
Se l’azienda non ha riconosciuto lo stipendio entro la scadenza prevista, per ottenere chiarimenti sul perché del ritardo, il lavoratore può rivolgersi:
- al proprio responsabile diretto,
- all’ufficio personale
- o allo stesso datore di lavoro.
Se la richiesta di informazioni, avanzata in maniera informale (a voce):
- non sblocca la situazione
- o il lavoratore ritiene non soddisfacenti le giustificazioni alla base del ritardo,
lo stesso può trasmettere una lettera di sollecito al pagamento dello stipendio, in forma scritta.
Come scrivere la lettera di sollecito (Fac-simile)
La lettera di sollecito al pagamento dello stipendio può essere consegnata in forma scritta con una raccomandata a mano o con avviso di ricevimento. In alternativa, si può optare per l’invio a mezzo posta elettronica o pec.
Nel documento, dopo aver inserito i dati del lavoratore e quelli del datore di lavoro (destinatario), oltre al mezzo di comunicazione scelto, si dovrà riportare
Oggetto: “Sollecito per omesso pagamento della retribuzione del mese di _______anno ______”.
A seguire: “Il sottoscritto _____________ assunto in data _____________ in qualità di lavoratore dipendente di _____________ comunica di non aver ricevuto a mezzo _____________ il pagamento dello stipendio del mese di _______anno ______ nel rispetto della scadenza coincidente con il giorno ______,
CHIEDE
Che gli vengano forniti entro il termine di ______ giorni dal ricevimento della presente, idonei e veritieri chiarimenti in forma scritta sui motivi alla base del ritardo nel pagamento dello stipendio o, in alternativa, che si provveda alla liquidazione delle spettanze nel rispetto del medesimo termine di ______ giorni dal ricevimento della presente.
In caso di omessa, insufficiente o inidonea risposta, nonché in caso di mancato pagamento della retribuzione entro i termini di cui sopra, il sottoscritto si riserva di ricorrere all’assistenza e alla consulenza di soggetti esterni all’azienda per far valere i propri diritti.
In fede,
Firma
Sollecito con o senza busta paga?
La legge 5 gennaio 1953 numero 4 impone (articolo 1 comma 1) ai datori di lavoro di “consegnare, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti” un cedolino o busta paga contenente:
- I dati del lavoratore;
- Il periodo di riferimento della retribuzione;
- Gli elementi che compongono la retribuzione;
- Il dettaglio delle trattenute operate a titolo di contributi previdenziali a carico del lavoratore e tassazione IRPEF.
Gli elementi indicati nel cedolino devono peraltro corrispondere a quanto riportato sul Libro Unico del Lavoro (LUL).
In concreto, può accadere che l’azienda consegni o trasmetta al lavoratore il cedolino paga senza tuttavia procedere al pagamento della retribuzione netta. Il semplice cedolino paga, eventualmente contrassegnato dal lavoratore, non ha alcun valore probatorio in termine di avvenuto pagamento della retribuzione.
In caso di contestazione del dipendente, sarà l’azienda a dover dimostrare di aver liquidato le somme. Al contrario, in presenza di una firma del lavoratore per ricevuta e quietanza, espone quest’ultimo a dover provare la non corrispondenza tra la busta paga e le somme percepite (o meno).
Sollecito stipendi non pagati: come farsi assistere da un legale / sindacalista
Nel caso in cui la richiesta di informazioni (informale e successivamente formale):
- si riveli infruttuosa
- o non convinca completamente il lavoratore
l’interessato potrà rivolgersi ad un legale o ad un sindacalista interno o esterno all’azienda.
Il soggetto esterno scelto, si preoccuperà, in nome e per conto del lavoratore, di prendere contatti con l’azienda.
Stipendi non pagati: quali sono le soluzioni successive?
Qualora, nonostante i solleciti del legale / sindacalista, l’azienda continui a non pagare la busta paga o, in alternativa, le risposte e le motivazioni fornite siano giudicate insufficienti per il dipendente, questi ha la possibilità di presentare ricorso all’Ispettorato del lavoro per avviare una conciliazione monocratica.
Decreto ingiuntivo
In alternativa, resta aperta la strada del ricorso al Tribunale competente, in funzione di giudice del lavoro, al fine di ottenere un decreto ingiuntivo.
Dimissioni per giusta paga per mancato pagamento dello stipendio
Si ricorda da ultimo, che il mancato o ritardato pagamento della retribuzione rientra nell’elenco tassativo di quei comportamenti del datore di lavoro, talmente gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto (nemmeno temporanea) e legittimare il lavoratore a risolvere il contratto ricorrendo alle dimissioni per giusta causa, senza l’obbligo di rispettare il periodo di preavviso.
In presenza degli altri requisiti, peraltro, il lavoratore dimessosi per giusta causa può presentare domanda di indennità di disoccupazione NASpI, erogata dall’INPS.