Smart working in spiaggia o in vacanza: è possibile lavorare dalla località di villeggiatura? E’ noto ormai a tutti l’ampio utilizzo dello smart working, detto anche lavoro agile. Già prima della pandemia, aveva iniziato a diffondersi anche in Italia, ma la spinta decisiva è derivata dal lockdown e dalle regole anti-contagio che hanno condotto le aziende – per ragioni di tutela della salute – a servirsi dello smart working al posto dell’ordinario lavoro in ufficio. Ovviamente, ove possibile.
Lo smart working è senza dubbio una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che spicca per praticità ed elasticità. Ciò in quanto si svolge di regola senza specifici vincoli di orario e/o luogo di lavoro. Anzi, può essere organizzato per particolari fasce di reperibilità, ma senza maggiori carichi di lavoro. Oggi la normativa in materia garantisce, in ogni caso, al dipendente in smart working, sia lo sfruttamento dei tempi di riposo, sia la disconnessione dagli strumenti tecnologici che, di fatto, consentono il lavoro agile.
Di seguito, intendiamo occuparci di una questione pratica, connessa all’estensione progressiva dello smart working nell’ultimo anno e all’arrivo della stagione estiva. Ebbene la domanda che ci poniamo è la seguente: si può lavorare da remoto dalla casa al mare; oppure in albergo o magari in spiaggia, sotto l’ombrellone? Di seguito le doverose risposte, che vogliono fare chiarezza sulla normativa in tema di smart working.
Smart working in spiaggia: è possibile lavorare dal luogo di villeggiatura?
Chiariamo subito che le norme giuslavoristiche vigenti non vietano affatto la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in smart working, dalla casa al mare, in riviera o in montagna, oppure in un albergo situato in qualche città d’arte. La legge italiana insomma non oppone restrizioni a questa facoltà.
Pertanto non deve stupire che, con l’arrivo della stagione estiva e la voglia di andare in spiaggia e in vacanza, molti lavoratori si stiano domandando se il “lavoro agile” sia ammissibile fuori dalla propria abitazione e luogo di residenza.
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Ma come appena detto, non vi sono vincoli da questo punto di vista, tanto che è stata inventata la parola ‘workation‘ (unione dei termini ‘work’ e ‘vacation’) dopo il boom del lavoro agile a causa dell’accoppiata pandemia e lockdown. Ciò per definire la scelta di lavorare in regime di smart working in una località di villeggiatura, di mare o montagna. Insomma, è ben possibile alternare impegni professionali e momenti di svago e relax. A beneficiarne, la performance lavorativa, ma anche l’umore di colui che sceglie questa alternanza.
Lo smart working implica libertà di scelta di orari, spazi e strumenti di lavoro
Il lavoratore subordinato può avvalersi dello smart working in albergo, presso la casa al mare o in qualsiasi altro luogo di villeggiatura, giacchè la legge vigente lascia al dipendente piena libertà nella scelta degli spazi; degli orari e degli strumenti con cui compiere il proprio lavoro per conto del datore di lavoro. Come sopra accennato, lo smart working – così concepito – dà molti vantaggi sulla concreta qualità del lavoro compiuto, ma anche sulla vita del lavoratore stesso. Grazie alla veloce evoluzione tecnologica dell’ultimo ventennio e, soprattutto, in virtù dell’ampliamento delle funzionalità della rete internet, oggi lo smart working è una realtà concreta anche in Italia.
Lo ribadiamo: le regole attuali in tema di smart working contemplano la possibilità che il lavoratore possa liberamente scegliere di lavorare in casa in città, oppure al mare, in spiaggia o al fresco in un luogo di montagna. Questo indubbio vantaggio dello smart working consente dunque di coniugare vacanza, relax e lavoro. E senza dover ‘utilizzare’ le ferie disponibili.
Ciò che conta, alla fine, è la resa del lavoratore, ossia l’efficacia della sua performance. Poco importa il momento o il luogo. E in questa onda di espansione dello smart working in tutte le stagioni dell’anno, non deve stupire che non poche strutture ricettive, in prospettiva di luglio, agosto e settembre, si stiano organizzando per garantire lo smart working dal mare e da altri luoghi di villeggiatura e relax. Ciò è possibile grazie alla scelta di potenziare la connessione internet – con un wi-fi davvero performante – e di allestire spazi per il coworking. Con quest’ultimo termine, si intende la condivisione di un ambiente di lavoro, per ragioni organizzative.
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Il lavoratore deve chiedere il permesso o avvisare l’azienda?
A questo punto, non pochi potrebbero domandarsi se comunque al dipendente dell’azienda è richiesto di avvertire il datore di lavoro o anche chiedere il permesso di avvalersi dello smart working in albergo, al mare, in montagna o in un qualsiasi altro luogo di vacanza e villeggiatura. Ebbene, la risposta è immediata.
Per i lavoratori subordinati che lavorano in regime di lavoro agile, non sussiste alcun obbligo di render noto all’azienda o datore di lavoro, il luogo in cui sono espletate le mansioni. Ciò si deduce dalle regole vigenti in materia: perciò, chi intende lavorare dal mare, in casa propria o struttura ricettiva, non è gravato dall’obbligo di chiedere l’autorizzazione o comunque informare il datore di lavoro.
Ciò in quanto, almeno per il momento, la normativa nazionale di riferimento sullo smart working – ossia la legge n. 81 del 2017 – non dispone alcun obbligo o vincolo in tal senso. In buona sostanza, lo smart worker sceglie liberamente dove lavorare, essendo però sempre obbligato a rispettare gli standard qualitativi e quantitativi legati alla prestazione lavorativa. Ovviamente, il lavoratore deve assicurare altresì di essere reperibile, in caso di comunicazioni urgenti da parte del datore di lavoro.
Concludendo, quanto detto finora però non deve trarre in inganno: infatti, possono pur sempre essere predisposti degli accordi ‘individuali’ tra azienda e lavoratore, che in qualche modo limitano o circoscrivono la prestazione in smart working. In altre parole, possono essere introdotte regole che attenuano l’elasticità del lavoro agile, nell’ambito del contratto e rapporto di lavoro tra le parti. Per es. può essere disposta una clausola per la quale, ricorrendo specifiche circostanze, il lavoratore deve fare ritorno in ufficio entro poco tempo.