Diritto alla disconnessione nel lavoro agile: cos’è e come funziona? Questa particolare modalità di svolgimento di lavoro da casa è sottoposto ad un contratto o accordo individuale tra azienda e dipendente che si accordano per organizzare la prestazione secondo fasi, cicli e obiettivi senza precisi vincoli di orario e luogo di svolgimento. La libertà riconosciuta al dipendente nell’organizzare i ritmi lavorativi deve tuttavia rapportarsi con le esigenze aziendali e produttive.
Tuttavia anche qui c’è un limite: lavorare da casa non significa essere sempre connessi e pronti a rispondere al cellulare o sulla chat aziendale a qualsiasi ora. La legge che disciplina il lavoro agile (Legge numero 81/2017) prevede l’obbligo di stipulare un accordo scritto tra azienda e dipendente in cui disciplinare, tra le altre cose, anche il diritto alla disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni di lavoro.
Aggiornamento: nella legge 61/2021, di conversione del decreto legge 30/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 12 maggio, è stata inserita una norma specifica sul diritto a disconnettersi per il lavoratore. La Legge disciplina fra gli altri, il diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici per i lavoratori agili. Si conferma che il diritto a “staccare” va sempre regolato dall’accordo individuale di lavoro agile.
Analizziamo la questione nel dettaglio.
- Diritto alla disconnessione smart working: cos’è l’accordo individuale di Lavoro Agile
- Diritto alla disconnessione nel lavoro agile: cos’è e come funziona
- Quali sono le fasce di reperibilità del lavoratore agile
- Divieto a contattare il lavoratore in smart working
- Mancato rispetto delle fasce di reperibilità di lavoro agile
- Come usare le chat aziendali e il cellulare
- Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro agile
- Orario di lavoro smart working: come funziona
Diritto alla disconnessione smart working: cos’è l’accordo individuale di Lavoro Agile
Eccezion fatta per il periodo di emergenza Covid, in caso di ricorso al lavoro agile, datore e dipendente devono stipulare un apposito accordo individuale. Questo deve avere forma scritta ai fini della prova e deve contenere:
- La disciplina riguardante lo svolgimento della prestazione al di fuori dei locali aziendali;
- Le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo da parte dell’azienda;
- I mezzi tecnologici ed in generale le strumentazioni utilizzate dal dipendente;
- I tempi di riposo;
- Gli accorgimenti tecnico-organizzativi per assicurare la disconnessione del lavoratore;
- Il diritto all’apprendimento permanente;
- Le sanzioni disciplinari irrogabili dall’azienda a fronte di comportamenti del lavoratore nell’esecuzione dell’attività in regime di smart working.
Copia dell’accordo dev’essere inviata al Ministero del lavoro, utilizzando la piattaforma presente sul portale “Cliclavoro” (sezione “Aziende” sottosezione “Smart working”).
L’invio della documentazione deve avvenire entro il giorno precedente quello di decorrenza dell’accordo.
Leggi anche: Smart working: contratto, retribuzione, tutele e diritti del lavoro da casa
Diritto alla disconnessione nel lavoro agile: cos’è e come funziona
L’articolo 19 comma 1 della Legge numero 81 stabilisce espressamente che l’accordo di smart working contenga, oltre ai periodi di riposo del lavoratore, anche
“le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni di lavoro”.
Di conseguenza, all’interno dell’accordo di lavoro agile sarà necessario prevedere:
- Tempi di riposo del lavoratore;
- Misure tecniche ed organizzative tali da garantire al dipendente la possibilità di interrompere i collegamenti internet e disattivare i dispositivi elettronici.
Un’obbligo, quello citato, che si ritiene di dover rispettare anche nel periodo dell’emergenza COVID-19, pur in assenza dell’obbligatorietà di un accordo scritto disciplinante il lavoro agile.
Diritto alla disconnessione dipendenti pubblici
Nella legge 61/2021, di conversione del decreto legge 30/2021 è stata inserita una norma che sancisce e rafforza il diritto alla disconnessione per i dipendenti pubblici. Si tratta dell’articolo 2 comma 1-ter, il quale recita testualmente:
Ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, è riconosciuto al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati.
L’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.
Quali sono le fasce di reperibilità del lavoratore agile
Un’applicazione del diritto alla disconnessione è certamente la previsione, all’interno dell’accordo, di una serie di fasce di reperibilità nell’arco della giornata in cui il dipendente dev’essere:
- Collegato con gli strumenti tecnologici a sua disposizione;
- Impegnato nello svolgere la prestazione lavorativa.
Eventuali modifiche a quanto indicato nell’accordo dovranno essere preventivamente autorizzate dal datore di lavoro / responsabile, nel rispetto di un termine di preavviso anch’esso riportato per iscritto.
Al di fuori delle fasce di reperibilità il dipendente è libero di organizzare i propri tempi di lavoro e di riposo.
La scelta delle fasce di reperibilità è rimessa agli accordi tra azienda e dipendente, tenuto conto di:
- Esigenze produttive;
- Mansione ricoperta dal lavoratore;
- Esigenze personali, sociali e familiari del dipendente.
Divieto a contattare il lavoratore in smart working
L’accordo può prevedere il divieto per il datore di lavoro, il responsabile e più in generale qualsiasi collega o cliente, di contattare il dipendente al di fuori delle fasce di reperibilità.
In deroga al blocco delle chiamate, le parti possono concordare che, in presenza di esigenze urgenti e imprevedibili, esclusivamente il datore di lavoro o il responsabile siano autorizzati a contattare il dipendente, via telefono o e-mail.
Mancato rispetto delle fasce di reperibilità di lavoro agile
Nella sezione dedicata alle responsabilità disciplinari, l’accordo può prevedere particolari richiami o sanzioni nei confronti del dipendente che, senza alcuna giustificazione, non si rende reperibile nelle fasce orarie pattuite.
Ricordiamo che, a seconda della condotta di cui si rende responsabile il lavoratore, il codice disciplinare interno (a cui l’accordo di smart working deve fare riferimento) prevede sanzioni variabili in base alla gravità del comportamento contestato. Queste ultime vanno infatti dal semplice richiamo verbale sino ad arrivare, nei casi più gravi, al licenziamento disciplinare senza obbligo di rispettare il preavviso.
E in caso di assenza del lavoratore?
Se nell’accordo non vengono previste fasce di reperibilità, il diritto alla disconnessione può essere garantito preavvertendo il datore di lavoro o il diretto responsabile dei periodi della giornata in cui si è offline o comunque non raggiungibili telefonicamente.
Una soluzione, quest’ultima, che presenta difficoltà organizzative superiori rispetto alla semplice previsione delle fasce di reperibilità.
Come usare le chat aziendali e il cellulare
Per garantire al dipendente di non essere disturbato durante i periodi di riposo, nell’accordo si devono prevedere sistemi telematici per comunicare la disconnessione dal lavoro. Si pensi ad esempio ad una chat aziendale o ad un sistema di messaggistica; questi consentono infatti di impostare lo status dell’utente su “offline” o “non disturbare”.
Per quanto riguarda invece il cellulare aziendale, l’accordo può consentire al lavoratore di spegnerlo durante i periodi di riposo.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro agile
Il tema della disconnessione si collega alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in smart working, posta a carico dell’azienda.
A tal proposito, è fatto obbligo al datore di lavoro di consegnare al dipendente in lavoro agile e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls), un’informativa sui rischi connessi allo svolgimento dello smart working. Copia firmata da entrambe le parti (dipendente ed Rls) dev’essere restituita all’azienda.
Orario di lavoro smart working: come funziona
Oltre al diritto alla disconnessione, al lavoratore in smart working si devono garantire riposi giornalieri e settimanali, al pari dei colleghi in sede.
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