I sindacati sono organizzazioni costituzionalmente garantite e hanno la funzione di farsi promotrici degli interessi e dei bisogni dei lavoratori oppure dei datori di lavoro. Esistono pertanto associazioni che rappresentano i dipendenti (organizzazioni dei lavoratori) e i datori di lavoro (associazioni datoriali o di categoria).
La Costituzione (Art. 39) tutela la libertà sindacale e la possibilità di costituire associazioni finalizzate a proteggere i datori di lavoro e i dipendenti, all’interno dei luoghi di lavoro o all’esterno degli stessi (cosiddetti “sindacati extra – aziendali”). La legge è intervenuta (Legge n. 300/70) con lo scopo di garantire diritti sindacali collettivi e individuali, spettanti ai lavoratori e alle articolazioni dei sindacati presenti in azienda.
Vediamo ora cosa sono i sindacati dei lavoratori e di cosa si occupano.
Sindacati: cosa sono
La Costituzione italiana (articolo 39 comma 1) sancisce la libertà di organizzazione sindacale, da intendersi come la possibilità di costituire associazioni finalizzate alla tutela degli interessi di lavoratori da una parte e datori dall’altra.
Lato dipendenti, l’attività sindacale può svolgersi:
- All’interno del luogo di lavoro, attraverso le rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU);
- All’esterno del luogo di lavoro, grazie ai cosiddetti “sindacati extra-aziendali”.
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Sindacati extra-aziendali: come funzionano
Di norma l’attività sindacale si svolge mediante la costituzione di apposite associazioni, cui si applicano le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute.
I sindacati si finanziano attraverso i contributi versati dai propri associati, cosiddetta “quota sindacale” calcolata in base alla retribuzione del dipendente, trattenuta direttamente in busta paga dal compenso netto e versata dall’azienda all’organizzazione per conto del lavoratore. Alla quota sindacale può aggiungersi, a seconda di quanto stabilisce il regolamento interno, una quota associativa iniziale.
Il rifiuto ingiustificato dell’azienda di versare la quota sindacale rappresenta illecito civilistico e condotta antisindacale.
Sindacati extra-aziendali, struttura
I sindacati extra-aziendali hanno una doppia struttura:
- Verticale, in base alla categoria merceologica o settore produttivo;
- Orizzontale, che comprende i lavoratori dei vari settori produttivi presenti in un determinato territorio.
L’organizzazione sindacale si sviluppa in maniera verticale, suddividendosi in base a categoria merceologica, settore produttivo (metalmeccanica, commercio, edilizia) o per ramo d’industria.
A livello orizzontale, al contrario, l’organizzazione comprende tutti i lavoratori dei vari settori presenti in un determinato territorio. In questo caso si parla di “confederazioni”, cioè associazioni di secondo grado i cui membri sono altre associazioni, quelle verticali.
Le confederazioni si articolano a livello nazionale, regionale, provinciale e di zona. A livello nazionale, quelle che raccolgono il maggior numero di aderenti sono CGIL, CISL e UIL.
Sindacati in azienda
In azienda possono essere presenti due diversi sistemi di rappresentanza sindacale:
- Rappresentanze sindacali aziendali (RSA) previste dalla legge (L. 300/70) applicabili in tutti i settori economici, eccezion fatta per i datori di lavoro non imprenditori (associazioni con fini politici, sindacali, ricreativi e sportivi);
- Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) disciplinate dagli Accordi Interconfederali tra sindacati (CGIL, CISL e UIL), Confindustria e Confcommercio applicabili alle aziende del settore industriale e del commercio.
Diritti sindacali
Sempre la Legge 300/70 riconosce specifici diritti ai sindacati presenti in azienda, a patto che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo siano occupati più di 15 dipendenti (5 per le imprese agricole). Se ciascuna unità non raggiunge i limiti citati, si prende a riferimento il territorio comunale.
I diritti sono riconosciuti alle sole RSA ed RSU legittimamente costituite e si dividono in diritti:
- Diritti collettivi come: assemblea, referendum, affissione;
- individuali come divieto di discriminazione e proselitismo.
Diritti sindacali collettivi: assemblea, affissione e uso di locali aziendali
Il diritto di assemblea, ha la funzione di consentire a tutti i dipendenti (aderenti o meno al sindacato) di partecipare e confrontarsi sui problemi di natura contrattuale e sindacale. L’assemblea può svolgersi in orario di lavoro all’interno dei locali aziendali e nel limite di 10 ore annue retribuite ovvero, senza limiti temporali, al di fuori dell’orario di lavoro.
RSA ed RSU hanno diritto di affiggere, in appositi spazi, testi e comunicati relativi a materie sindacali e di diritto del lavoro.
L’azienda è obbligata a predisporre spazi adeguati e idonei, accessibili a tutti i dipendenti.
Le unità produttive con più di 200 dipendenti devono mettere a disposizione ad RSA / RSU gratuitamente e in via permanente un locale comune, presente all’interno dello stabilimento / uffici o nelle immediate vicinanze.
Diritti sindacali individuali
I dipendenti hanno diritto di svolgere proselitismo all’interno dei luoghi di lavoro, a patto che lo stesso non pregiudichi lo svolgimento dell’attività d’impresa.
Divieto di discriminazione degli iscritti ai sindacati
Qualsiasi atto o accordo diretto a subordinare l’occupazione del dipendente all’adesione o meno a determinate organizzazioni sindacali è nullo.
Contrattazione collettiva
La principale attività dei sindacati è la contrattazione collettiva. Questa ha una doppia funzione:
- Stabilire il trattamento economico e normativo dei dipendenti;
- Regolare i rapporti tra rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti (cosiddette “relazioni sindacali”).
La contrattazione si sviluppa su due livelli:
- Primo livello, comprendente accordi interconfederali e CCNL;
- Secondo livello, comprendente accordi territoriali, aziendali e di prossimità.
Accordi interconfederali
Gli accordi interconfederali sono stipulati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Questi contratti hanno lo scopo di fissare regole comuni per interi settori economici (ad esempio commercio, industria, artigianato, agricoltura e credito).
CCNL
Il Contratto collettivo nazionale di lavoro è un accordo tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro che ha la funzione di stabilire le regole applicabili ai rapporti di lavoro che interessano un singolo settore produttivo (ad esempio CCNL Alimentari – industria o CCNL Chimica – industria).
Contratti di secondo livello
La contrattazione di secondo livello si esercita sulle materie delegate dai CCNL. Possono essere sottoscritti accordi territoriali che si applicano a datori e dipendenti occupati in un determinato ambito distrettuale, provinciale o regionale o contratti aziendali efficaci nei confronti dei lavoratori di una singola realtà produttiva.
Ultimo esempio di accordi di secondo livello sono i contratti di prossimità, in grado di derogare (in senso migliorativo o peggiorativo) a quanto previsto dalla legge o dal CCNL e di essere applicabili a tutti i dipendenti interessati.
Perché si possa parlare di contratto di prossimità è necessario che l’accordo risponda a determinati requisiti di legge, attinenti a:
- L’accordo dev’essere sottoscritto dalle rappresentanze sindacali maggioritarie;
- Il contratto dev’essere finalizzato a maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro, adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, emersione del lavoro irregolare, incremento dei salari e della competitività, gestione delle crisi aziendali, investimenti e avvio di nuove attività;
- Il contratto deve disciplinare specifiche materie come impianti audiovisivi, mansioni del lavoratore, contratti a termine o part-time, orario di lavoro, modalità di assunzione, trasformazione dei contratti di lavoro, conseguenze del recesso dei dipendenti.
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