La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato sul proprio portale la circolare n. 11/2017 sui nuovi sgravi contributivi conciliazione vita-lavoro.
La circolare è una guida sullo sgravio contributivo per i contratti collettivi aziendali contenenti misure di conciliazione vita-lavoro.
Sgravi contributivi conciliazione vita-lavoro
La circolare della Fondazione Studi arriva a seguito della pubblicazione della circolare Inps n.163/2017 sugli Sgravi contributivi conciliazione vita-lavoro. Con questa circolare la Fondazione fornisce maggiori chiarimenti sul tema.
Circolare INPS numero 163 del 03-11-2017 (879,6 KiB, 661 hits)
Nella circolare-guida viene analizzata la nuova misura a beneficio della contrattazione di secondo livello, introdotta con decreto interministeriale (Lavoro e MEF) in attuazione dell’art. 25 del D.lgs. 80/2015.
Leggi anche: Conciliazione vita lavoro e sgravi contributivi, approfondimento
Successivamente la Fondazione Studi si sofferma sulle condizioni di fruizione dello sgravio:
- caratteristiche del contratto aziendale
- tempistiche di attuazione
- modalità di deposito del contratto aziendale
- richiesta di ammissione all’agevolazione
- istruttoria Inps
- calcolo del beneficio spettante al datore di lavoro.
LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER LE MISURE DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO
I PRESUPPOSTI NORMATIVI
Riprendendo gli obiettivi dell’art. 9 della L. 53/2000, i commi 8 e 9 dell’art. 1 della L. 183/2014, legge delega alla base della stagione riformista del Jobs Act, perimetravano un intervento legislativo che mirasse alla incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell’orario lavorativo e dell’impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l’esercizio delle responsabilità genitoriali e dell’assistenza alle persone non autosufficienti e l’attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro.
Nel giugno del 2015, l’art. 25 del D.lgs. 80/2015 recepiva tale indirizzo, destinando per il triennio 2016-2018, sotto forma di sgravi contributivi, un budget percentuale (il 10%) rispetto al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello (art. 1 c. 68 L. 247/2007). Tale previsione di spesa è stata successivamente riformulata dalla L. 208/2015 che, all’art. 1 c. 191, l’ha ricalcolata in 38,3 milioni di euro per l’anno 2016, 36,2 milioni per il 2017 e a 35,6 milioni per il 2018.
In attesa del necessario decreto attuativo di fonte ministeriale, il D.lgs. 193/2016 (art. 8 c. 1bis) ha disposto che le risorse relative all’anno ormai in scadenza sarebbero state utilizzate nel biennio successivo nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, aumentando così la quota erogabile per ogni anno (per il 2017 ora pari a 55 milioni e 200mila euro, per il 2018 54 milioni e 600mila euro).
Il decreto interministeriale del Dicastero Lavoro, di concerto con il MEF, richiesto dal secondo comma dell’art. 25, doveva stabilire criteri e modalità di utilizzo delle risorse accantonate nonché gli interventi di conciliazione vita-lavoro richiesti per accedere allo sgravio in oggetto, con l’istituzione di una apposita cabina di regia ministeriale.
[…]
Continua a leggere sul sito di Fondazione Studi