Il rapporto di lavoro può cessare per volontà del datore (licenziamento) o del dipendente (dimissioni), esiste inoltre una terza ipotesi denominata risoluzione consensuale in cui le parti di comune accordo decidono di risolvere il contratto; questa è prevista dal codice civile all’articolo 1372.
Fino al 12 marzo 2016 datori e dipendenti che volessero dar corso ad una risoluzione del contratto consensuale non erano tenuti a particolari adempimenti eccezion fatta per l’obbligo di comunicazione al Centro per l’impiego a mezzo modello Unilav, entro i 5 giorni successivi all’ultimo lavorato.
Tuttavia, a partire dalla predetta data e per effetto del Dlgs. n. 151/2015 il lavoratore deve formalizzare la sua volontà di interrompere il rapporto esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro, trasmessi poi al datore e all’Ispettorato Territoriale del lavoro.
Una particolare procedura è prevista in caso di risoluzione consensuale che coinvolga:
- la lavoratrice durante il periodo di gravidanza;
- lavoratrice o lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento o, in caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni decorrenti dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, o della comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.
In questi casi, la risoluzione è efficace solo se convalidata davanti al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio.
Nei paragrafi che seguono analizzeremo nel dettaglio la disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro con accordo tra le parti.
Risoluzione consensuale: l’accordo
Nell’accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, datore e dipendente sono liberi di definire ogni aspetto relativo alla cessazione del contratto.
In primis stabilire la decorrenza degli effetti dell’accordo che può essere immediata o differita:
- se la decorrenza è immediata, il rapporto cesserà alla data di sottoscrizione dell’accordo;
- in caso di decorrenza differita le parti convengono che nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione dell’accordo e la data di cessazione il dipendente lavori regolarmente ovvero si collochi in aspettativa o goda delle ferie.
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con incentivo all’esodo
L’accordo di risoluzione può prevedere l’impegno del datore ad erogare somme aggiuntive rispetto a quanto dovuto per effetto della cessazione del rapporto, il cosiddetto “incentivo all’esodo”. Questo gode peraltro di una normativa di favore:
- Sul suo ammontare azienda e dipendente non pagano i contributi INPS;
- Dal punto di vista fiscale si applica la tassazione separata (di norma inferiore rispetto a quella ordinaria) con l’aliquota prevista per il trattamento di fine rapporto.
Infine, è opportuno sottolineare che le cessazioni a seguito di accordo di risoluzione consensuale non danno diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.
Risoluzione consensuale online
Come anticipato nell’introduzione, il Dlgs. n. 151/2015 con l’intento di combattere il fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco” (raccogliere la firma del dipendente su una comunicazione di dimissioni senza data che verrà invece apposta all’occorrenza e in maniera fraudolenta dall’azienda) ha previsto dal 12 marzo 2016 l’obbligo per il dipendente di formalizzare la sua volontà di interrompere il rapporto in modalità telematica con l’invio di moduli standard al datore (via pec) e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Dal momento che l’obbligo si estende anche ai casi di risoluzione consensuale, i dipendenti coinvolti dovranno attenersi alla procedura telematica. Ogni altra modalità di comunicazione è inefficace.
Nel compilare il modulo il dipendente dovrà indicare trattasi di risoluzione consensuale oltre a riportare la data di decorrenza della cessazione (per intenderci il giorno successivo all’ultimo in cui è stato in forza).
L’invio del modulo può avvenire in autonomia sul sito www.cliclavoro.gov.it (è necessario possedere il PIN dispositivo INPS o delle credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale cosiddetto SPID) o tramite intermediari abilitati come patronati, consulenti del lavoro, sindacati, enti bilaterali, commissioni di certificazione e sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (in questi casi non è richiesto il PIN dispositivo INPS o le credenziali SPID).
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Revoca della risoluzione consensuale
Il lavoratore ha 7 giorni di tempo decorrenti dalla data di trasmissione per revocare la dichiarazione di risoluzione consensuale; la revoca si invia con le stesse modalità previste per l’invio.
Convalida della risoluzione consensuale
E’ soggetta a una particolare e distinta procedura di convalida la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che coinvolga:
- la lavoratrice durante il periodo di gravidanza;
- lavoratrice o lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino. Oppure nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento o, in caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni decorrenti dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, o della comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.
In questi casi, il dipendente presenta un’apposita richiesta al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro (istituito presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo in cui il lavoratore è impiegato), allegando l’accordo di risoluzione consensuale, la cui efficacia è sospesa fino al termine della procedura.
Pervenuta la richiesta, il servizio competente:
- Convoca il dipendente al fine di verificare l’effettiva volontà di interrompere il rapporto.
- Entro 45 giorni dalla richiesta rilascia un provvedimento di convalida trasmesso al lavoratore e all’azienda.
Ticket licenziamento
Il ticket licenziamento ovvero il contributo aziendale di recesso non è di norma dovuto nei casi di risoluzione consensuale del rapporto; eccezion fatta per i casi che danno diritto all’indennità di disoccupazione NASPI. Nello specifico le risoluzioni avvenute in ragione del rifiuto del dipendente di essere trasferito ad altra unità produttiva, distante oltre 50 km dal luogo di residenza o raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi di trasporto pubblici.
Si ricorda che per avere diritto alla NASPI il dipendente dovrà rispettare anche i seguenti requisiti:
- 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
- 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Il contributo aziendale di recesso o contributo NASpI è pari ad euro 495,34 per ogni 12 mesi di anzianità aziendale. Per coloro che hanno un’anzianità pari o superiore a 36 mesi il ticket è pari a 495,34 * 3 = 1.486,02 euro.
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La somma, a carico del datore di lavoro e destinata a finanziare l’indennità di disoccupazione, dev’essere versata all’INPS con modello F24; la somma si paga quindi insieme ai contributi previdenziali del mese.
Risoluzione consensuale contratto a tempo determinato
Infine quella della risoluzione con accordo tra le parti anche una delle vie percorribili per interrompere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato.