Il potere disciplinare permette al datore di lavoro di punire comportamenti dei dipendenti che siano contrari agli obblighi di diligenza e di obbedienza attraverso la procedura di richiamo disciplinare. Questo potere è giustificato dall’esigenza di garantire uno svolgimento corretto e ordinato dell’attività lavorativa.
Le condotte vietate e le corrispondenti sanzioni sono raccolte in un apposito documento, il cosiddetto codice disciplinare aziendale. A seconda della gravità della condotta le sanzioni disciplinari a disposizione dell’azienda sono:
- Rimprovero verbale;
- Ammonizione scritta;
- Multa;
- Sospensione;
- Trasferimento;
- Licenziamento.
Ad eccezione del rimprovero verbale, le altre misure devono rispettare precisi requisiti formali e di procedura, per consentire al dipendente di difendersi ed evitare così che la sanzione venga adottata.
Di seguito si analizzeranno nel dettaglio forma e contenuto della lettera di richiamo disciplinare e quali strumenti di tutela ha a sua disposizione il lavoratore.
Richiamo disciplinare sul lavoro: cosa dice la legge
La legge di riferimento è lo Statuto dei lavoratori, l’art. 7 Legge n. 300/70 prevede che il datore di lavoro non possa adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza:
- Avergli prima fatto presente che il comportamento tenuto da quest’ultimo è una violazione del codice disciplinare;
- Aver sentito le sue giustificazioni.
La contestazione dev’essere:
- Immediata, da intendersi come tempestiva rispetto al momento in cui il datore ha avuto completa conoscenza del fatto;
- Specifica, nel senso di riportare dettagliatamente il comportamento incriminato, in modo tale da consentire al dipendente di difendersi.
Fin qui le regole generali valevoli per tutte le tipologie di sanzioni. Tuttavia, ogni qual volta il codice disciplinare preveda l’applicazione di misure che non siano il rimprovero verbale il datore deve rispettare precisi requisiti formali e di procedura.
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Richiamo disciplinare scritto
Dal punto di vista formale la contestazione della condotta vietata deve avvenire in forma scritta. La forma scritta serve a garanzia del diritto di difesa del lavoratore.
La forma non verbale è finalizzata ad assicurare l’immutabilità dei fatti oggetto di contestazione, impedendo al datore di sollevare circostanze nuove.
Contestazione disciplinare: come funziona
La legge impone un’apposita procedura per l’adozione di tutte quelle sanzioni che non siano il rimprovero verbale (sempre l’art. 7 Legge n. 300/70).
- Il primo passo è la consegna della lettera di richiamo al lavoratore. Sul punto non ci sono indicazioni normative tuttavia è bene che il documento venga consegnato a mani del lavoratore e dallo stesso firmato per ricevuta. In alternativa, raccomandata con ricevuta di ritorno.
- Entro cinque giorni dalla consegna della contestazione il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni, in forma scritta o orale. E’ fatta salva la possibilità per i contratti collettivi di prevedere un termine più ampio. I cinque giorni sono da intendersi di calendario (si considerano anche i festivi). Il dipendente può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La giurisprudenza (sentenza Cassazione n. 5057/2016) ha escluso l’ausilio di un legale.
Se il lavoratore presenta le sue giustificazioni senza riservarsi di integrarle entro i cinque giorni, secondo la giurisprudenza (Cassazione sentenza n. 1884/2012) è possibile sanzionarlo prima della scadenza del termine. Per altro orientamento (sempre Cassazione sentenza n. 2610/2012) il datore deve comunque attendere che siano passati i cinque giorni per adottare i provvedimenti.
Qualora il dipendente non ne faccia richiesta, il datore non è obbligato a sentire la sua difesa e trascorsi cinque giorni dalla contestazione può decidere se irrogare o meno la sanzione.
Lettera di richiamo disciplinare: cosa deve contenere
La lettera di richiamo disciplinare sul lavoro deve prevedere essenzialmente:
- In oggetto la dicitura “procedimento di contestazione disciplinare”;
- Nella prima parte la formula “con la presente si comunica l’apertura della procedura di contestazione disciplinare ai sensi dell’articolo 7 Legge n. 300/70, del CCNL applicato e del codice disciplinare”;
- Nella seconda parte dev’essere riportato in dettaglio il fatto contestato al dipendente;
- Infine, l’invito a “presentare le argomentazioni a difesa in qualsiasi forma entro il termine di 5 giorni” o l’eventuale maggior termine previsto dal CCNL;
- Firma del lavoratore per ricevuta (qualora venga consegnata a mani del dipendente).