Revoca delle dimissioni telematiche, in quali casi è ammessa, entro quando è ammessa e come bisogna procedere? Prima di vedere questo particolare istituto vediamo brevemente il contesto nel quale si colloca. Le dimissioni volontarie sono un atto con cui il dipendente manifesta la propria volontà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro. In passato si è posto il problema delle cosiddette “dimissioni in bianco”, che si concretizzava nel raccogliere la firma del dipendente su una comunicazione di dimissioni senza data che verrà invece apposta all’occorrenza e in maniera fraudolenta dall’azienda.
Per contrastare il fenomeno, dal 12 marzo 2016 il lavoratore che intende “licenziarsi” deve formalizzare la comunicazione esclusivamente con invio del modulo di dimissioni online utilizzando appositi modelli predisposti dal Ministero del Lavoro su www.cliclavoro.it (il modulo arriverà poi al datore di lavoro via PEC). Ogni altra modalità di comunicazione di dimissioni volontarie è inefficace, se non in determinati casi previsti dalla legge.
Per qualsiasi motivo, il lavoratore può procedere alla revoca delle dimissioni telematiche entro 7 giorni dalla data di trasmissione con le stesse modalità previste per l’invio. Vediamo nello specifico cos’è e come funziona la revoca.
Revoca delle dimissioni online: come fare e entro quando è possibile
La revoca comporta il venir meno degli effetti delle dimissioni volontarie. Il contratto è quindi ripristinato e il dipendente torna in forza al datore senza che ci sia bisogno di una nuova comunicazione di assunzione, come se il rapporto non si fosse mai interrotto.
Come detto, dal 12 marzo 2016 vige l’obbligo di presentare le dimissioni telematiche on line tramite apposito portale predisposto dal Ministero del Lavoro. La normativa consente comunque al dipendente di revocare ovvero ritirare le dimissioni volontarie entro e non oltre 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo.
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Revoca dimissioni volontarie, come procedere
Il dipendente accedendo direttamente o tramite intermediario al portale telematico www.cliclavoro.gov.it potrà visionare solo le comunicazioni trasmesse nei 7 giorni precedenti.
L’area riservata presenta due opzioni:
- “Nuovo” che guida il visitatore all’inserimento di una nuova comunicazione;
- “Revoca” per ritirare le comunicazioni già inviate.
Si possono quindi ritirare le dimissioni selezionando la voce REVOCA; una volta completata la procedura il sistema segnala all’Ispettorato Territoriale del Lavoro e al datore via PEC che la comunicazione di dimissioni precedentemente inviata è stata revocata.
Se invece sono passati 7 giorni dall’invio del modulo di dimissioni on line, le comunicazioni verranno rimosse impedendone di fatto la revoca.
Revoca risoluzione consensuale
Allo stesso modo ricordiamo che è possibile altresì revocare la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Revoca dimissioni telematiche, cosa deve fare l’azienda
Ricevute le dimissioni, l’azienda deve comunicarle al Centro per l’Impiego entro 5 giorni decorrenti dall’ultimo lavorato, utilizzando il modello Unilav.
In caso di revoca le ipotesi sono due:
- Se l’azienda ha già provveduto alla comunicazione Unilav deve inoltrarne un’altra che annulli quella precedentemente inviata;
- Al contrario, non deve fare nulla l’azienda che non abbia ancora provveduto alla comunicazione di dimissioni.
Con la revoca, le dimissioni non hanno più l’effetto di interrompere il rapporto a decorrere dall’ultimo giorno lavorato. Venendo meno la causa di risoluzione del contratto, continuano a valere gli obblighi reciproci delle parti:
- Il lavoratore presta attività manuale o intellettuale nel rispetto degli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà;
- Il datore eroga la retribuzione quale corrispettivo dell’attività lavorativa.
Dimissioni revocate: con e senza preavviso
Non si pongono particolari problemi nei casi in cui tra la data di trasmissione del modulo di dimissioni e l’ultimo lavorato si colloca il periodo di preavviso imposto dal contratto collettivo per i dipendenti a tempo indeterminato, qualora quest’ultimo sia superiore ai 7 giorni. Posto che durante il preavviso il rapporto prosegue regolarmente, un’eventuale revoca comporterebbe la prosecuzione naturale del contratto.
Discorso diverso nei casi in cui per effetto di un preavviso inferiore ai 7 giorni ovvero totalmente assente, alla data della revoca il rapporto è già cessato. In questo frangente il dipendente dev’essere reintegrato in azienda (a tal proposito è consigliabile una comunicazione del datore che lo inviti a riprendere l’attività quanto prima).
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Sul trattamento retributivo spettante per i giorni non lavorati a seguito delle dimissioni comunicate e successivamente revocate non si segnalano norme di legge né sentenze di Cassazione. In via prudenziale è consigliabile riconoscere la retribuzione spettante come se il dipendente avesse lavorato, dando notizia della revoca nelle note in calce al Libro Unico del Lavoro e al cedolino paga.
Revoca dimissioni: cosa succede oltre il termine dei 7 giorni
Le dimissioni telematiche trasmesse da oltre 7 giorni non possono essere revocate e acquistano piena ed inequivocabile efficacia; determinano quindi la cessazione del rapporto con effetto dal giorno indicato nel modulo (quello successivo all’ultimo lavorato).
L’unica possibilità per il lavoratore è quella di chiedere in giudizio l’annullamento delle dimissioni perché viziate da:
- Minaccia, come le dimissioni sollecitate dal datore pena un ingiusto licenziamento;
- Errore, tali sono le dimissioni di un lavoratore che ritiene erroneamente di avere in corso un rapporto a termine quando in realtà è a tempo indeterminato a causa della nullità del termine apposto;
- Incapacità di intendere e di volere, da intendersi come l’impossibilità temporanea di comprendere il contenuto e gli effetti dell’atto giuridico (le dimissioni) che si sta compiendo.
A seguito della pronuncia di annullamento il rapporto di lavoro è ripristinato e il dipendente ha diritto al risarcimento del danno. Secondo un orientamento maggioritario della Cassazione, in questi casi non spetta la retribuzione maturata dalla data delle dimissioni fino a quella di riammissione.
Annullabilità delle dimissioni cartacee
L’annullabilità è l’unica via d’uscita per coloro che, nei casi consentiti dalla legge, presentano le dimissioni cartacee ovvero non in modalità telematica:
- Dimissioni durante il periodo di prova;
- colf e badanti;
- lavoro marittimo.
Discorso diverso per le dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza o dai genitori nei primi 3 anni di vita del bambino. In questi casi risulta difficilmente ipotizzabile un annullamento, considerata la procedura di convalida presso i servizi competenti dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro volta ad accertare l’effettiva e consapevole volontà dell’interessato di presentare le dimissioni.
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Sono invece nulle (e il rapporto di lavoro prosegue regolarmente) le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni del matrimonio e un anno dopo la celebrazione delle nozze, se la volontà di risolvere il contratto espressa con l’invio del modulo telematico non viene confermata dall’interessata presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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