Dopo la prima parte introduttiva della nostra guida su come leggere la busta paga entriamo ora nel dettaglio andando a parlare di retribuzione.
In questa seconda parte andremo a vedere cos’è la retribuzione, partendo dalla definizione nel diritto del lavoro e andando poi ad analizzare i suoi aspetti principali. Andremo quindi a conoscere i vari tipi di retribuzione esistenti e i principali elementi di cui è composta.
La retribuzione: definizione nel diritto del lavoro
Nell’ambito del diritto del lavoro italiano la retribuzione è il corrispettivo che spetta al lavoratore per l’attività lavorativa svolta. Essa è inoltre è la principale obbligazione in capo al datore di lavoro.
Essa costituisce quindi il corrispettivo della prestazione fornita dal lavoratore, come disciplinato dall’art. 2094 del codice civile:
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
A livello contrattuale non esiste una definizione univoca, ma si deve fare rinvio ai contratti collettivi di categoria.
Secondo la Costituzione la paga deve essere proporzionale alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato. Essa deve essere inoltre sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Tipi di retribuzione esistenti
Esistono inoltre diverse forme di retribuzione, come indicato nell’art. 2099 del codice civile:
- retribuzione a tempo;
- a cottimo;
- a compartecipazione;
- con provvigioni o con prestazioni in natura.
Retribuzione a tempo
Questa tipologia viene calcolata moltiplicando il compenso stabilito per una unità di tempo per il numero di unità svolte. L’unità di tempo può essere l’ora, il mese o il giorno, moltiplicata quindi per il numero delle unità temporali di lavoro svolto.
Retribuzione a cottimo
Questa modalità di calcolo determina la retribuzione moltiplicando il compenso stabilito per un determinato risultato atteso dal lavoratore per il numero di unità effettivamente prodotte in un determinato periodo temporale.
Nei contratti collettivi non vi è mai previsione di cottimo puro, eventualmente un cottimo “misto” al fine di assicurare in ogni caso un minimo di retribuzione al lavoratore indipendentemente dal risultato ottenuto.
Retribuzione a compartecipazione
Nella retribuzione a compartecipazione (normalmente integrativa della retribuzione a tempo) il lavoratore è retribuito mediante:
- l’attribuzione di provvigioni sul valore di uno o più affari conclusi o semplicemente promossi dal lavoratore (forma contemplata dalle regolamentazioni contrattuali collettive per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali o commerciali);
- la partecipazione agli utili o ai prodotti dell’azienda.
Retribuzione in natura
E’ sempre il codice civile all’art. 2099 a prevedere la forma di retribuzione in natura. Questa tipologia è costituita non da denaro, ma da prestazioni in natura. Pensiamo alla concessione del vitto e dell’alloggio o l’attribuzione di una quota dei prodotti raccolti o trasformati.
Nella retribuzione in natura rientrano anche benefici attribuiti dalle aziende ai loro dipendenti come per esempio gli omaggi oppure la possibilità di utilizzare i mezzi di trasporto aziendali, dalla predisposizione del servizio mensa alla partecipazione a convegni o viaggi premio.
Gli elementi della retribuzione
Se quanto trattato finora ci interessa per avere un quadro generale sull’argomento, sicuramente più utile è entrare nel vivo degli elementi che compongono la retribuzione nella busta paga ogni mese.
Per ricondurci alla guida introduttiva alla busta paga, qui di seguito andremo ad elencare gli elementi che compongono la parte centrale del cedolino.
Innanzitutto gli elementi che la compongono sono stabiliti tanto dalla legge quanto dai contratti collettivi diversi in ogni settore. Altri elementi possono essere concordati direttamente a livello individuale tra lavoratore e datore di lavoro.
Gli elementi che prenderemo in considerazione in questa guida sono quelli legati al trattamento minimo contrattualmente dovuto mensilmente in applicazione degli accordi di cui sopra, nello specifico:
- minimo contrattuale;
- indennità di contingenza;
- E.d.r.;
- aumenti periodici di anzianità;
- superminimi collettivi e/o individuali.
Minimo contrattuale
Il minimo contrattuale o retribuzione base individua la misura del compenso minimo stabilito in egual misura per i lavoratori con pari qualifica e livello di inquadramento. Questi importi sono stabiliti dai contratti collettivi di categoria e ha lo scopo di rappresentare il disposto dell’art. 36 Costituzione.
Generalmente questi importi sono determinati con riferimento ad un periodo mensile, e frazionati ad ora o a giornata in base ai divisori convenzionalmente previsti dai contratti collettivi stessi. Salvo diversa disposizione in occasione degli aumenti dei minimi tabellari stabiliti dalla contrattazione collettiva non vi è assorbimento di altri elementi pattuiti precedentemente.
Ex indennità di contingenza
L’indennità di contingenza consiste in un’attribuzione patrimoniale di natura retributiva nata con lo scopo di compensare la perdita di potere di acquisto delle retribuzioni a causa del progressivo aumento del costo della vita.
E’ stata inizialmente disciplinata dagli accordi interconfederali in vigore per i grandi comparti di attività economica (industria, commercio e turismo, agricoltura, credito). Successivamente venne regolata dalla Legge fino al Protocollo del 31 luglio 1992 nel quale cessa definitivamente tale sistema.
Terminando il progressivo sistema di aumento ad oggi l’indennità di contingenza non costituisce più una voce retributiva variabile ma rimane congelata in cifra negli importi in atto al 1° novembre 1991.
E.d.r. – Elemento Distinto della Retribuzione
Con la cessazione del meccanismo legato all’indennità di contingenza venne stabilito, con il Protocollo 31 luglio 1992, l’erogazione alla generalità dei lavoratori (con l’esclusione dei dirigenti e del personale domestico) di una somma forfettaria a titolo di “elemento distinto dalla retribuzione”. Questo elemento fu fissato nella misura di € 10,33 – inizialmente era pari alle vecchie L. 20.000 – mensili per 13 mensilità, a partire dal mese di gennaio 1993.
Non è detto però che nei vostri cedolini troviate tutte le voci sopra descritte: infatti l’attuale tendenza è quella di conglobare i singoli elementi in un’unica voce retributiva.
Superminimi collettivi e individuali
Talvolta oltre agli elementi “base” che compongono la retribuzione possiamo trovare voci aggiuntive che aumentano l’importo totale della retribuzione lorda.
A seconda che venga previsto dal contratto collettivo oppure negoziato individualmente con il datore di lavoro possiamo trovare un superminimo collettivo o individuale.
Il primo è una voce retributiva che può essere erogata alla generalità dei dipendenti ovvero
limitatamente ai lavoratori inquadrati in un particolare livello. Questo è il caso classico dell’indennità di funzione istituita dalla maggior parte dei contratti collettivi a favore dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri.
Quando, invece, il lavoratore contratta con il datore di lavoro un aumento personale della propria retribuzione a fronte di specifiche qualità del prestatore allora si tratta di un superminimo individuale.
Scatti di anzianità
Lo scatto d’anzianità è un aumento periodico della retribuzione istituito dalla contrattazione collettiva a favore dell’anzianità di servizio del lavoratore.
È compito dei contratti collettivi disciplinare la maturazione, che può avvenire con cadenza biennale o triennale e l’entità dell’aumento, definito tanto in cifra fissa quanto in percentuale al minimo retributivo.
Ora abbiamo quindi gli strumenti necessari per leggere la prima parte della nostra busta paga che hanno il compito di formare la retribuzione lorda mensile.