La quattordicesima mensilità dello stipendio è un esempio di “retribuzione differita” che spetta ad alcuni lavoratori dipendenti se prevista nel CCNL di riferimento. Significa che il suo ammontare non viene erogato ogni mese, ma matura ogni mese di lavoro e viene pagata in un’unica soluzione secondo le scadenze previste dai singoli contratti collettivi. L’importo è dato dalla somma dei singoli ratei che il dipendente matura per ogni mese in cui è in forza all’azienda. Il periodo di maturazione della quattordicesima di norma decorre da luglio a giugno dell’anno successivo (tranne i periodi che non ne danno diritto).
Come la tredicesima, anche la 14a è una mensilità aggiuntiva perché addizionale rispetto alle dodici ordinarie, relative ai singoli mesi di calendario dell’anno. Vediamo ora nel dettaglio cos’è, a chi spetta, come si calcola e quando arriva in busta paga. Se sei un pensionato e cerchi notizie, qui trovi la nostra guida sulla quattordicesima pensionati.
Quattordicesima: come si calcola e come matura
L’ammontare della quattordicesima e la scadenza entro cui dev’essere riconosciuta vengono disciplinate dai singoli CCNL. Sono tuttavia ammesse condizioni di maggior favore da parte dei contratti aziendali.
Ad esempio, se il contratto collettivo non prevede la quattordicesima, l’azienda può decidere di erogarla, disciplinandola in un apposito accordo interno.
L’ammontare della quattordicesima è di norma pari alla retribuzione prevista per il mese di erogazione. Se ad esempio la liquidazione avviene entro il 30 giugno di ogni anno, la quattordicesima sarà pari alla retribuzione di giugno.
Facciamo l’esempio di un dipendente assunto in data 1º gennaio 2015. Il CCNL prevede la liquidazione della quattordicesima entro il 30 giugno 2023. L’interessato ha maturato tutti e dodici i ratei pertanto ha diritto all’ammontare pieno della mensilità aggiuntiva.
Ipotizziamo che nella busta paga di maggio 2023 la sua retribuzione mensile lorda sia stata pari a 2.050,00 euro. A giugno, in virtù di uno scatto di anzianità, la sua retribuzione passa a 2.080,00 euro. In sede di liquidazione della quattordicesima gli spetterà pertanto una somma pari a 2.080,00 euro.
Esempio di calcolo quattordicesima
Fanno eccezione a questa regola i dipendenti che nel corso del periodo di maturazione hanno variato l’orario di lavoro passando da part-time a full-time o viceversa. In questo caso nell’importo della quattordicesima si dovrà tener conto della retribuzione ridotta dei mesi in cui il dipendente è stato a tempo parziale.
Prendiamo il caso del dipendente dell’esempio precedente. Il periodo di maturazione della quattordicesima è luglio 2022 – giugno 2023. Dei mesi interessati, sei sono stati lavorati in regime di part-time al 50% e i restanti full-time.
Il calcolo è il seguente:
- retribuzione part-time mensile 2.050,00 / 2 = 1.025 euro;
- importo della quattordicesima per i mesi di part-time (1.025/12) * 6 mesi = 512,50 euro;
- retribuzione full-time mensile 2.080 euro;
- importo della quattordicesima per i mesi di full-time (2.080/12) * 6 mesi = 1.040,00 euro.
L’importo totale della quattordicesima da erogare a giugno 2020 sarà il risultato della somma di 512,50 + 1.040,00 = 1.552,50 euro.
Assenze e maturazione della quattordicesima
La quattordicesima matura per un arco temporale di dodici mesi definito dal contratto collettivo applicato. Di norma, l’intervallo decorre dal mese di luglio a giugno dell’anno successivo. Ad esempio, con la quattordicesima 2023 saranno liquidati gli importi maturati da luglio 2022 a giugno 2023.
Nel conteggio si considerano i mesi in cui il dipendente è stato in forza presso l’azienda, eccezion fatta per quelle assenze che non consentono la maturazione della quattordicesima, come ad esempio:
- assenze non retribuite;
- assenze ingiustificate;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- aspettativa non retribuita;
- congedo parentale;
- cassa integrazione pagata direttamente dall’INPS al dipendente;
- sciopero.
Per contro, esistono tutta una serie di assenze in cui la quattordicesima matura regolarmente:
- ferie;
- permessi per festività soppresse o per riduzione dell’orario di lavoro;
- permessi Legge 104/1992;
- malattia;
- maternità;
- infortunio sul lavoro;
- donazione sangue;
- cassa integrazione anticipata dall’azienda in busta paga (in base a quanto previsto dall’accordo sindacale).
A fronte delle assenze che non consentono la maturazione del rateo mensile o di periodi parzialmente in forza presso l’azienda è necessario assumere l’importo totale della quattordicesima e riproporzionarlo.
Maturazione rateo quattordicesima
Riportiamo una tabella con le principali assenze e l’effetto sulla maturazione:
ASSENZA | MATURAZIONE RATEO |
Maternità | Si |
Paternità | Si |
Congedo parentale | No |
Congedo matrimoniale | Si |
Malattia | Si |
Infortunio | Si |
Sciopero | No |
Ferie e festività | Si |
Permessi retribuiti | Si |
Malattia dei figli | No |
Aspettativa non retribuita | No |
Assenze ingiustificate | No |
Riposi giornalieri fino all’anno del bambino | Si |
Sospensione per provvedimento disciplinare | No |
Esempio maturazione quattordicesima
Facciamo l’esempio del dipendente Caio assunto il 1º settembre 2019. Ipotizzando che l’importo totale della quattordicesima 2023 sia pari a 1.700 euro lordi è necessario riconteggiare l’importo in funzione dei mesi in forza presso l’azienda:
- (1.700,00 / 12) * 10 = 1.416,67 euro.
Al contrario, se Caio fosse stato assunto il 16 settembre 2019 avrebbe maturato nove ratei anziché dieci, dal momento che si considerano solo i periodi superiori a quindici giorni. Questo vale anche per le assenze che non consentono la maturazione della quattordicesima. Sempre Caio avrebbe maturato un rateo in meno se a dicembre 2022 si fosse assentato in aspettativa dal 1º al 18 dicembre.
Quattordicesima part-time
I lavoratori part-time che svolgono un orario ridotto hanno diritto alla stessa retribuzione dei dipendenti a tempo pieno, ivi compresa la quattordicesima. Questa dev’essere riproporzionata in ragione del part-time. Facciamo l’esempio di un dipendente part-time 50% a 20 ore settimanali (il tempo pieno è pari a 40 ore settimanali).
Se la retribuzione lorda di un tempo pieno è di euro 1.560,00, quella del dipendente in questione sarà di euro 780,00. Ipotizziamo che il soggetto maturi l’intera quota di quattordicesima. L’importo lordo spettante sarà appunto pari a 780,00 euro.
Quando arriva la quattordicesima
Come anticipato, la quattordicesima dev’essere versata ai dipendenti secondo la scadenza prevista dal CCNL applicato.
Ad esempio il CCNL Commercio e terziario – Confcommercio prevede l’erogazione della quattordicesima entro il 1º luglio di ogni anno. Per contro, il CCNL Pulizia fissa la scadenza al 15 luglio.
CCNL quattordicesima
Vediamo cosa prevedono i principali CCNL su erogazione e importo della quattordicesima:
- Commercio e terziario-Confcommercio, erogazione il primo luglio di una mensilità di retribuzione;
- Gomma plastica industria, non prevista;
- Logistica trasporto merci e spedizione, una mensilità da erogare nei primi dieci giorni di luglio;
- Metalmeccanici industria, non prevista;
- Pulizia, una mensilità da corrispondere il 15 luglio;
- Turismo-Confcommercio, una mensilità da riconoscere con la retribuzione di luglio.
Quattordicesima in busta paga ogni mese
E’ possibile “spalmare” la quattordicesima lavoratori sulle 12 mensilità? Anche qui bisogna far riferimento ai contratti nazionali; questi normalmente prevedono il pagamento della quattordicesima a luglio.
Con un accordo aziendale oppure individuale, cioè tra datore di lavoro e lavoratore, si può comunque scegliere di pagare mensilmente la quattordicesima. Bisogna però stare attenti al risultato finale, cioè il totale delle 12 rate deve essere uguale alla somma che sarebbe spettata al lavoratore in caso di pagamento in unica soluzione nelle date ordinarie.
Quali sono le tasse e i contributi sulla quattordicesima
Le somme riconosciute a titolo di quattordicesima sono soggette a contributi e tassazione IRPEF al pari della retribuzione ordinaria mensile.
La tassazione sulla quattordicesima varia in funzione del momento in cui viene liquidata, fatto salvo il conteggio definitivo dell’IRPEF in sede di conguaglio di fine anno o di cessazione del rapporto.
In particolare le trattenute fiscali sulla quattordicesima sono inferiori se la stessa viene erogata in un cedolino a parte, rispetto alla liquidazione unitamente alla retribuzione ordinaria mensile.
Tuttavia, l’effetto della minor tassazione viene in parte mitigato perché in caso di liquidazione “in solitaria” non si applicano le detrazioni da lavoro dipendente o per carichi di famiglia, la cui funzione è quella di abbassare l’imposta a carico del lavoratore.
Quattordicesima su indennità a pagamento diretto dell’INPS
Un caso particolare riguarda la liquidazione delle indennità a carico dell’INPS. Nelle ipotesi in cui l’azienda è tenuta ad integrare quanto a carico dell’Istituto, la stessa liquida la tredicesima e la quattordicesima senza operare alcuna decurtazione.
Al contrario, quando non è previsto l’intervento dell’azienda e l’INPS calcola l’indennità considerando anche le mensilità aggiuntive, il datore sottrae dall’importo a suo carico quanto corrisposto dall’ente.
Chi è escluso dalla quattordicesima
Oltre ai dipendenti cui si applicano CCNL che non prevedono la quattordicesima mensilità, questa non spetta altresì a:
- lavoratori con contratto di lavoro intermittente (si riconosce un importo mensile in sostituzione delle mensilità aggiuntive);
- lavoratori autonomi e parasubordinati;
- tirocinanti e stagisti.