Il nuovo Contratto di prestazione di lavoro occasionale trova origine dalla necessità di colmare il buco lasciato dall’abrogazione dei voucher (dal 17 marzo 2017), ossia per inquadrare le i rapporti di lavoro che non sono prettamente di lavoro autonomo, ma non rientrano neanche fra le prestazioni di lavoro subordinato, in quanto prestazioni saltuarie e di breve durata. Inizialmente previsti dalla Legge Biagi il lavoro occasionale di tipo accessorio e i voucher entrano in vigore solo nel 2008, e poi vengono molte volte rivisti fino alla loro abolizione del 2017. Nello stesso anno i buoni lavoro sono stati reintrodotti sotto forma di PrestO e Libretto di Famiglia con forti limitazioni per l’utilizzo. In ultimo la disciplina è stata modificata dal Decreto dignità nell’ottica di favorirne l’utilizzo da parte di determinate attività produttive (come aziende alberghiere e strutture ricettive).
La disciplina delle prestazioni occasionali varia a seconda che le stesse siano utilizzate nell’ambito di un’attività professionale o d’impresa e in ambito familiare da un privato persona fisica.
Si ha quindi un contratto di prestazione occasionale, o in alternativa si utilizza il cosiddetto “libretto di famiglia”. In entrambi i casi datore di lavoro e prestatore devono preventivamente registrarsi presso un’apposita piattaforma informatica INPS, al fine di gestire il rapporto.
Vediamo la disciplina nel dettaglio.
Lavoro occasionale e saltuario: quali sono i limiti di utilizzo
Con il termine di lavoro occasionali si intendono quelle attività che nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) producono:
- Per ciascun prestatore, con riferimento a tutti gli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- Per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro.
Inoltre, il prestatore dal medesimo utilizzatore non può ricevere compensi superiori a 2.500 euro e nemmeno superare le 280 ore rese in un anno civile.
Questi limiti sono cambiati nel 2023: leggi la nostra guida aggiornata qui
Chi può usare il lavoro occasionale
Possono far ricorso ai “nuovi voucher”:
- Imprese che occupano non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato (mediante il ricorso al contratto di prestazione occasionale);
- Privati persone fisiche che non esercitano attività d’impresa e nemmeno professionale (ricorrendo al cosiddetto “Libretto di famiglia”).
Nell’ottica di favorire la diffusione delle prestazioni occasionali, il Decreto dignità dal 12 agosto 2018 ha esteso l’area di utilizzo alle aziende alberghiere e strutture ricettive che operano nel settore del turismo e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto dipendenti a tempo indeterminato, limitatamente alle prestazioni rese da:
- Titolari di pensione di vecchiaia;
- Giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
- Disoccupati;
- Destinatari di prestazioni integrative del salario, del reddito di inclusione o di altre prestazioni di sostegno al reddito.
Deroga alla normativa per i PrestO nel turismo
La deroga si applica a tutti coloro la cui attività principale o comunque prevalente si qualifica con uno dei seguenti codici Ateco2007:
- Alberghi (55.10.00);
- Villaggi turistici (55.20.10);
- Ostelli della gioventù (55.20.20);
- Rifugi di montagna (55.20.30);
- Colonie marine e montane (55.20.40);
- Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (55.20.51);
- Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulette (55.30.00).
Chi non può usare i PrestO
Al contrario, non si può ricorrere alle prestazioni occasionali nell’esecuzione di appalti o da parte di imprese:
- dell’edilizia e settori affini;
- che esercitano attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo;
- del settore delle miniere, cave e torbiere.
Prestazioni di lavoro occasionali: prestatori di lavoro occasionale
Eccezion fatta per il settore agricolo, famiglie e imprese possono attivare prestazioni di lavoro occasionale con qualsiasi soggetto, a meno che non si tratti di lavoratori con cui sia ancora in corso (o sia cessato da meno di sei mesi) un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, pena la conversione a tempo pieno e indeterminato qualora sia accertata la natura subordinata.
Nel settore agricolo le prestazioni occasionali sono ammesse solo per le attività rese dai seguenti soggetti:
- Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- Under 25, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
- Disoccupati;
- Percettori di prestazioni integrative del salario, del reddito di inclusione o di altre prestazioni di sostegno al reddito.
Tutti i soggetti citati non devono essere stati iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Il compenso dovuto per la prestazione occasionale
Il compenso spettante per le prestazioni di lavoro occasionali è stabilito dalle parti, in misura comunque non inferiore a 9 euro netti all’ora (8 per i privati), ad eccezione del settore agricolo dove il limite sono i minimi salariali mensili degli operai.
Esiste un limite anche per il compenso giornaliero pari ad almeno 36 euro, equivalenti a quattro ore di lavoro, anche nei casi in cui la durata della prestazione sia inferiore. Nessun limite invece per le ore eccedenti le quattro citate, comunque nel limite minimo di 9 euro netti all’ora.
E’ l’INPS ad occuparsi della liquidazione del compenso, entro il giorno 15 del mese successivo quello di esecuzione della prestazione.
Peraltro, anche nel lavoro occasionale i prestatori godono della copertura INPS (contributi versati alla Gestione separata) e INAIL, con oneri interamente a carico dell’azienda, cui si aggiungono i costi di gestione.
Dal punto di vista fiscale la prestazione occasionale non incide sullo status di disoccupato e nemmeno è soggetta IRPEF.
I prestatori potranno ricevere il compenso a mezzo bonifico bancario su conto corrente o domiciliato ovvero presso gli sportelli postali, a fronte della presentazione di univoco mandato o autorizzazione di pagamento emessa dalla piattaforma INPS e stampata dall’utilizzatore che riporti i dati principali dell’attività: identificazione delle parti, luogo, durata della prestazione e importo del compenso.
Prestazioni Occasionali PrestO: cosa fare
Innanzitutto per attivare una prestazione di lavoro occasionale lavoratore e privato / impresa devono registrarsi sulla piattaforma informatica dell’INPS.
Una volta fatto, il datore deve alimentare il proprio portafoglio telematico destinato a finanziare l’erogazione del compenso. Il versamento può avvenire con F24 o sulla piattaforma INPS a mezzo addebito in conto corrente o su carta di credito.
Sessanta minuti prima dell’inizio della prestazione le imprese devono comunicare all’INPS i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, luogo di svolgimento, oggetto della prestazione, data e ora di inizio e termine della stessa (l’imprenditore agricolo o l’azienda alberghiera possono comunicare la data di avvio e il monte ore complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non eccedente i dieci giorni).
I privati invece devono comunicare all’INPS l’avvio dell’attività entro il giorno 3 del mese successivo quello di svolgimento della prestazione e contenente:
- Dati identificativi;
- Compenso;
- Luogo di lavoro;
- Ambito e durata della prestazione.
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