Cos’è e come funziona il nuovo contratto occasionale a tempo determinato in agricoltura? La Legge 29 dicembre 2022 numero 197 (Manovra 2023) ha vietato dallo scorso 1° gennaio l’utilizzo del Contratto di prestazione occasionale (ex voucher o lavoro occasionale accessorio) per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura.
In compenso, per il biennio 2023 – 2024, sarà possibile per le imprese agricole ricorrere a prestazioni occasionali a tempo determinato, riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a quarantacinque giornate annue per singolo lavoratore. Quest’ultimo, in particolare, dovrà appartenere a determinate categorie lavorative.
A differenza del Contratto di prestazione occasionale, il nuovo rapporto di lavoro agricolo prevede ad esempio la liquidazione del compenso direttamente da parte dell’azienda oltre all’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione con modello UNILAV. In merito all’applicazione delle novità normative si segnalano già i primi chiarimenti da parte di Inps e Ministero del lavoro.
Analizziamo la novità in dettaglio.
Contratto occasionale a tempo determinato in agricoltura: chi può essere assunto
Disciplinato dall’articolo 1, commi da 344 a 354 della Legge 29 dicembre 2022 numero 197, il nuovo contratto di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato è riservato ai soggetti che, eccezion fatta per i pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro, in agricoltura, nei tre anni precedenti l’instaurazione del contratto in parola.
Inoltre, possono essere assunti esclusivamente:
- Persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del Decreto legislativo numero 150/2015, nonché percettori dell’indennità di disoccupazione NASpI o DIS-COLL, del reddito di cittadinanza o di ammortizzatori sociali;
- Pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;
- Detenuti o internati, ammessi al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della Legge numero 354/1975, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
Il datore di lavoro è comunque tenuto ad acquisire, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, un’autocertificazione resa dal dipendente in ordine alla propria condizione soggettiva.
Come e quando fare la comunicazione UNILAV
Il datore di lavoro che intende ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato è tenuto, prima dell’inizio della prestazione stessa, ad inoltrare la comunicazione UNILAV al Centro per l’impiego.
All’interno della comunicazione, i quarantacinque giorni di prestazione massima consentita si “computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può una durata massima di dodici mesi” (articolo 1, comma 346).
Cosa indicare per la trasparenza contratti
Grazie alla consegna di copia della comunicazione UNILAV di assunzione, il datore di lavoro assolve agli obblighi in materia di trasparenza delle informazioni contrattuali, di cui all’articolo 1 del Decreto legislativo 26 maggio 1997 numero 152.
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Quanto spetta e come fare i pagamenti
Le somme percepite dal lavoratore nell’ambito del nuovo contratto di lavoro subordinato stagionale, sono esenti da imposizione fiscale, oltre a non incidere sullo stato di disoccupato o inoccupato “entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile” (articolo 1, comma 349).
Prevista inoltre la cumulabilità con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.
Modalità di pagamento della prestazione
Il compenso spettante al prestatore di lavoro agricolo è calcolato in funzione della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Ad erogare le spettanze è il datore di lavoro, nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 1, commi da 910 a 913, della Legge 27 dicembre 2017 numero 205. Nello specifico, devono essere utilizzati metodi di pagamento tracciabili, con il divieto di consegna di contanti direttamente al lavoratore.
Come versare i contributi previdenziali
Al datore di lavoro è fatto obbligo (articolo 1, comma 352) di versare all’Inps la contribuzione unificata previdenziale ed assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l’aliquota determinata ai sensi dell’articolo 1, comma 45, della Legge 13 dicembre 2010 numero 220, per i territori svantaggiati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione.
La definizione delle modalità operative per il versamento della contribuzione è demandata all’Inps e all’Inail, d’intesa tra loro.
Da ultimo si precisa che la contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore è considerata utile ai fini di successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole “ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno” (articolo 1, comma 349).
Come fare la registrazione sul LUL
L’azienda è tenuta a registrare i lavoratori agricoli sul Libro Unico del Lavoro (LUL).
La registrazione può avvenire anche in un’unica soluzione, in considerazione della scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che “i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile” (articolo 1, comma 350).
Quali sono le sanzioni in materia
Nelle ipotesi di:
- Superamento del limite di durata di quarantacinque giorni il datore di lavoro incorre nella trasformazione del contratto a tempo indeterminato;
- Violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli indicati all’articolo 1, comma 344, opera una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500,00 euro, salvo che la violazione non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore.
I chiarimenti Inps
Sul tema delle modifiche alle prestazioni occasionali in agricoltura si segnala la Circolare Inps del 19 gennaio 2023 numero 6.
Dal 1° gennaio 2023, sottolinea l’Istituto, è vietato “l’utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura”. Queste ultime potranno pertanto richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate e non ancora utilizzate.
Per quanto riguarda poi le modalità di dichiarazione e di versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale agricola all’Inps, riferite sempre al nuovo contratto di lavoro subordinato stagionale, saranno “successivamente fornite indicazioni in un’apposita circolare illustrativa”.
Aggiornato il modello UNILAV
Sulle novità in materia di prestazioni occasionali in agricoltura è intervenuta la Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 20 gennaio 2023 numero 462.
Nel documento si comunica che, al fine di poter dare attuazione a quanto introdotto dall’ultima Legge di bilancio, si è provveduto ad “aggiornare il modello UNILAV inserendo nella tabella contratti il codice H.03.00. I datori di lavoro agricolo dovranno quindi selezionare il già menzionato codice per comunicare l’instaurazione, la modifica o la cessazione” dello speciale rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato disciplinato dalla normativa citata per il biennio 2023 – 2024.