Arrivano dall’Inps i primi chiarimenti sulle novità normative apportate dalla Manovra 2023 in materia di Contratto di prestazione occasionale e Libretto di famiglia, (ex voucher o lavoro occasionale accessorio) in vigore dallo scorso 1° gennaio.
Come reso noto con la Circolare del 19 gennaio 2023 numero 6, oltre a ritoccare l’importo massimo di compenso erogabile per anno civile dal singolo utilizzatore, l’ultima Legge di bilancio (Legge 29 dicembre 2022 numero 197) aumenta il precedente limite di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, superato il quale è vietato il ricorso al Contratto di prestazione occasionale. Viene inoltre abrogato il regime particolare previsto per le aziende alberghiere e le strutture ricettive operanti nel settore del turismo.
Discorso a parte merita invece il settore agricolo, in cui al divieto di utilizzo degli ex voucher si accompagna la previsione, per il biennio 2023 – 2024, di una forma semplificata di ricorso a prestazioni occasionali a tempo determinato con, tra le altre cose, l’obbligo di invio della comunicazione preventiva di assunzione al Centro per l’impiego competente.
Aggiornamento: il Decreto lavoro 2023 (decreto-legge 48/2023) innalza a 15.000 euro la soglia di utilizzo dei voucher / buoni lavoro / PrestO per le prestazioni occasionali, ma esclusivamente per i lavoratori nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Sempre per questi settori sale la soglia di dipendenti assunti a tempo indeterminato a 25 anziché 10.
Analizziamo le novità in dettaglio.
Cosa sono le prestazioni di lavoro occasionale?
In sostituzione dei voucher e del lavoro occasionale accessorio, l’articolo 54-bis del Decreto – legge 24 aprile 2017 numero 50 (convertito in Legge 21 giugno 2017 numero 96) ha disciplinato il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionali a mezzo di:
- Libretto Famiglia, riservato alle persone fisiche che lo utilizzano non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per remunerare piccoli lavori domestici, l’assistenza domiciliare a bambini, persone anziane, ammalate o con disabilità o ancora l’insegnamento privato supplementare;
- Contratto di prestazione occasionale per professionisti, imprenditori, lavoratori autonomi, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché Amministrazioni pubbliche.
La normativa ha peraltro attribuito all’Inps la gestione delle operazioni di registrazione degli utilizzatori e dei prestatori di lavoro occasionale, nonché delle relative comunicazioni dei rapporti di lavoro, da effettuarsi sull’apposita piattaforma telematica, accessibile dal portale “inps.it”.
Cosa sono i PrestO
I nuovi voucher PrestO sono a tutti gli effetti una nuova tipologia di contratto e consistono in un contratto di prestazione occasionale da attivare sul portale dell’INPS da parte dell’azienda o di un Consulente del Lavoro. Il pagamento di questa prestazione occasionale avverrà tramite il nuovo voucher o buono lavoro del valore generico di 9 euro netto per ogni ora di lavoro. (l’unico settore dove il valore cambia in base alla paga oraria del CCNL è l’agricoltura). Inoltre la prestazione dovrà avere durata minima di 4 ore.
Cos’è il libretto di famiglia
Il Libretto Famiglia consiste invece in un vero e proprio libretto del lavoro occasionale virtuale, cioè gestito telematicamente.
La famiglia o il privato che vorrà usare questa tipologia di lavoro per piccoli lavori occasionali, come piccoli lavori domestici, ripetizioni, baby sitter ecc. dovrà attivare il libretto famiglia sul sito INPS.
Potrà usare i voucher fino a 2500 euro per prestatore e ogni voucher (orario) ha il valore netto di 10 euro (12 euro lordi).
Quali sono i nuovi limiti economici
La prima importante modifica ad opera della Manovra 2023 riguarda i limiti economici per l’accesso al Libretto di famiglia e al Contratto di prestazione occasionale.
Ritoccando l’articolo 54-bis, comma 1, lettera b) del Decreto – legge numero 50/2017, la legge di bilancio aumenta da 5 mila a 10 mila euro il limite di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività di lavoro occasionale, nei confronti di ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori.
Dal 1° gennaio 2023, pertanto, ogni utilizzatore può erogare compensi di importo complessivamente non superiore a 10 mila euro, per anno civile, con riguardo alla totalità dei prestatori.
Restano fermi invece gli altri limiti, nello specifico:
- Limite di compenso pari a 5 mila euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- Limite di compenso fissato a 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
Sempre la Legge numero 197/2022 prevede che i suddetti limiti operino anche nei confronti delle attività lavorative di natura occasionale, svolte nell’ambito di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco 2007 93.29.1.
Limiti di compenso annuo
Come ha avuto modo di ricordare l’Inps, ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo, riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori, la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di soggetti:
- Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
- Persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19, Decreto legislativo 14 settembre 2015 numero 150;
- Percettori di prestazioni integrative del salario ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Limiti di compenso complessivo
Pertanto, i limiti di compenso complessivo, riferiti a ciascun prestatore, pari a:
- 5.000,00 euro con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- 2.500,00 euro con riguardo al singolo utilizzatore;
sono sempre da considerare nel loro valore nominale.
Al contrario l’utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico di 10 mila euro, potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra citate.
Come cambia il limite dimensionale
La normativa (articolo 54-bis, comma 14, lettera a) vieta il ricorso al Contratto di prestazione occasionale nei confronti delle realtà che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
La Manovra 2023 è intervenuta su quest’ultima disposizione, aumentando il limite da cinque a dieci dipendenti.
Di conseguenza, dallo scorso 1° gennaio, possono ricorrere alle prestazioni occasionali i datori di lavoro che hanno in forza un numero di dipendenti a tempo indeterminato pari o inferiore dieci.
Se, come vedremo meglio poc’anzi, il medesimo limite dimensionale opera per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del turismo, lo stesso limite non agisce, ricorda l’Inps, esclusivamente per le “pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, e per le società sportive per le prestazioni rese dagli steward per le attività di cui al decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007, successivamente sostituito dal decreto del Ministro dell’Interno 13 agosto 2019”.
Calcolo della base occupazionale
Per il calcolo della base occupazionale, come precisato dall’Inps in precedenti occasioni (Circolare del 5 luglio 2017 numero 107 e Messaggio del 12 luglio 2017 numero 2887):
- Sono compresi i lavoratori di qualunque qualifica, esclusi gli apprendisti;
- I dipendenti part-time sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno;
- Gli intermittenti sono conteggiati in funzione dell’orario effettivamente svolto;
- Si considera come periodo di riferimento il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa.
Da ultimo, mentre il numero complessivo dei lavoratori occupati in ciascun mese può essere arrotondato per eccesso, se il valore del primo decimale è superiore a 0,5 o per difetto in caso contrario, la stessa regola non vale per la media semestrale, da assumere senza alcun arrotondamento.
Di conseguenza se, ad esempio, il valore medio della forza aziendale a tempo indeterminato nel semestre è pari a 5,1 il datore di lavoro non può ricorrere a prestazioni di lavoro occasionali.
Quali sono le novità per le aziende alberghiere e turistiche
Nei confronti delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive del settore turismo la Legge numero 197/2022 ha abrogato la limitazione all’utilizzo delle prestazioni occasionali esclusivamente con i lavoratori appartenenti alle seguenti categorie lavorative:
- Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
- Persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19, Decreto legislativo 14 settembre 2015 numero 150;
- Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Ne consegue quindi, precisa l’Inps, che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le realtà in parola, se hanno alle dipendenze non più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato, possono stipulare accordi di prestazione occasionale, con soggetti anche non appartenenti alle categorie sopra citate.
Comunicazione preventiva delle prestazioni occasionali
Si conferma inoltre l’obbligo, per tale categoria di aziende, di “effettuare la comunicazione preventiva delle prestazioni occasionali – almeno un’ora prima l’inizio della prestazione stessa – mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura dell’Istituto, che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a dieci giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione” (Circolare Inps).
In ogni caso è vietato il ricorso al Contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Quali novità per le prestazioni occasionali in agricoltura
A seguito delle modifiche apportate dalla Manovra 2023, a decorrere dal 1° gennaio è vietato l’utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura. Pertanto, chiarisce l’Inps, le stesse realtà potranno “richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate e non ancora utilizzate”.
In sostituzione delle abrogate prestazioni occasionali, per il biennio 2023 – 2024 le imprese agricole potranno ricorrere ad una nuova e particolare tipologia contrattuale a tempo determinato, disciplinata dall’articolo 1, commi da 344 a 354, dell’ultima legge di bilancio che prende il nome di Contratto di lavoro occasionale in agricoltura.
In questi casi è altresì previsto l’obbligo di inoltro al competente Centro per l’impiego, prima dell’inizio della prestazione, della comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 9-bis del Decreto – legge 1° ottobre 1996 numero 510, convertito in Legge 28 novembre 1996 numero 608.
Proprio sul tema della comunicazione obbligatoria in agricoltura il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato proprio l’aggiornamento del modello UNILAV con l’inserimento del contratto di lavoro occasionale in agricoltura.
Le novità riguardanti il settore agricolo ed in particolare le modalità di dichiarazione e di versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale all’Istituto, saranno oggetto di un’apposita circolare illustrativa.
Comunicazione di lavoro occasionale
Come indicato nella Circolare INPS 72/2017 la comunicazione di prestazione occasionale sia per Libretto Famiglia che PrestO va fatta tramite portale almeno 60 minuti prima dell’inizio.
Tramite il sito dell’INPS o tramite Contact Center, dovrà inviare una comunicazione con le seguenti informazioni:
- dati del prestatore;
- compenso pattuito;
- luogo di svolgimento della prestazione;
- data e ora di inizio e di termine della prestazione;
- settore di impiego del prestatore (per le aziende);
- altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.
La comunicazione potrà essere annullata entro 3 giorni, però per evitare problemi il prestatore riceverà una notifica di avvenuta comunicazione e potrà confermare l’avvenuta prestazione tramite sito dell’INPS.
Pagamento della prestazione Occasionale
Sempre tramite piattaforma gestionale delle prestazioni occasionali avverrà anche il pagamento diretto del lavoratore da parte dell’INPS entro il 15 del mese successivo alla prestazione.
Consulenti del Lavoro e Patronati
Al momento le operazioni di registrazione e di comunicazione delle prestazioni di lavoro occasionale possono essere svolte solo direttamente dagli interessati.
L’INPS prevede che a breve saranno abilitati, come prevede la norma:
- i Consulenti del Lavoro (intermediari L. 11 gennaio 1979, n. 12) per tutte le operazioni;
- i Patronati, ma solo per i seguenti servizi:
- registrazione del prestatore;
- adempimenti relativi al Libretto Famiglia da parte di utilizzatore e prestatore.
Come accedere ai servizi per le prestazioni di lavoro occasionale
Qui di seguito trovi i link per accedere ai servizi sopra descritti:
PrestO e Libretto Famiglia, come avviene il pagamento
Preventivamente alla prestazione occasionale, utilizzatore (privato, azienda o PA) e prestatore, dovranno registrarsi sul sito dell’INPS nell’apposita piattaforma gestionale delle prestazioni occasionali.
Una volta avvenuta la prestazione sarà l’INPS a erogare il compenso al lavoratore, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.
In fase di registrazione il prestatore dovrà indicare il metodo di accredito su Conto Corrente, Libretto (con IBAN), carta prepagata (con IBAN). L’INPS precisa che in questo caso non sarà necessario presentare il modello SR163. Se non si sceglie questa forma di pagamento l’INPS invierà il pagamento tramite Posta (con trattenuta di 2,60 euro per oneri di gestione).
I compensi percepiti dai prestatori sia per PrestO che per LIbretto Famiglia:
- sono esenti da imposizione fiscale, ovvero non vanno in dichiarazione dei redditi;
- non incidono sullo status di disoccupato, quindi il soggetto continua a mantenere il requisito e può eventualmente continuare a percepire la NASpI o altre prestazioni a sostegno del reddito;
- sono computabili nel reddito per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.