Quando un lavoratore decide di dimettersi, è importante rispettare un periodo di preavviso, salvo i casi di dimissioni per giusta causa. Questo intervallo, regolato dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (CCNL), permette all’azienda di trovare un sostituto o riorganizzare il lavoro.
La mancata osservanza del preavviso può comportare conseguenze economiche. Tuttavia, azienda e dipendente possono concordare tempi diversi. In questa guida esploreremo come funziona il preavviso, quali sono le regole da rispettare e le tempistiche stabilite dai CCNL.
Cos’è il preavviso di dimissioni
La legge (art. 2118 Codice civile) concede al lavoratore la possibilità di interrompere il rapporto nel rispetto di un periodo di preavviso, la cui durata è stabilita dal contratto collettivo applicato dall’azienda. Il periodo di preavviso cambia prima di tutto in base alla tipologia di contratto, a tempo determinato o indeterminato.
Inoltre, può variare in base al settore specifico. Ad esempio il preavviso di dimissioni nel commercio è diverso dal preavviso previsto dal CCNL metalmeccanici. Per sapere quali sono le giornate da conteggiare, bisogna leggere nel dettaglio il contratto specifico di lavoro. Facciamo qui una distinzione tra contratto a tempo determinato o indeterminato, per sapere quando dare le dimissioni.
Preavviso dimissioni tempo indeterminato
Il periodo di preavviso è imposto ai soli contratti a tempo indeterminato, considerato che, per la loro natura “stabile”, le dimissioni rappresentano un fatto imprevisto, che dev’essere gestito dall’azienda usufruendo di un congruo periodo di tempo per trovare un sostituto o riorganizzare l’attività produttiva.
Al contrario, il dipendente non deve rispettare il periodo di preavviso in caso di:
- dimissioni per giusta causa da un rapporto a tempo indeterminato;
- dimissioni per giusta causa da un contratto a termine;
- lavoratrice o lavoratore che si dimettono nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento ai sensi della normativa sulla maternità (dall’inizio della gravidanza fino ad un anno di età del bambino);
- Dimissioni durante il periodo di prova.
Il preavviso non decorre a fronte delle seguenti assenze:
- Malattia;
- Infortunio;
- Ferie;
- Maternità.
In questi casi il conteggio ripartirà dal giorno di rientro al lavoro. Quindi significa che se durante il preavviso per dimissioni il lavoratore si assenta per una delle cause su indicate, i giorni possono aumentare.
Preavviso dimissioni tempo determinato
Quanto preavviso per dimissioni bisogna dare con un contratto a tempo determinato? Dal contratto a termine ci si può dimettere solo per giusta causa o in prova. Quindi nell’uno e nell’altro caso non c’è un numero di giorni di preavviso da rispettare.
I lavoratori assunti con un contratto a tempo determinato non possono quindi dimettersi, se non per giusta causa, perché questa tipologia di accordo prevede già un termine temporale, stabilito tra le parti. Se il lavoratore procede comunque alle dimissioni, può incorrere nell’obbligo di un risarcimento al datore di lavoro.
Questo tuttavia non esclude la possibilità che azienda e lavoratore siano d’accordo sul terminare anticipatamente il contratto in essere: in questo caso non viene richiesto alcun risarcimento.
Come calcolare i giorni di preavviso
I giorni di preavviso per dimissioni sono stabiliti dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro. Per calcolare i giorni di preavviso delle dimissioni, bisogna quindi fare riferimento al CCNL specifico. Alcune variabili influenzano la durata del preavviso:
- tipologia contratto CCNL;
- settore di riferimento;
- livello e mansioni;
- anzianità lavorativa;
- qualifica specifica.
Di norma, il preavviso varia a seconda del livello e dell’anzianità aziendale: a livelli contrattuali elevati in capo a lavoratori esperti corrispondono periodi lunghi, rispetto ad un dipendente appena assunto e con un inquadramento basso.
Per effettuare un calcolo del preavviso di dimissioni, bisogna tenere presenti i diversi fattori che influiscono sulla durata. Un lavoratore dipendente può quindi controllare il proprio contratto di lavoro per confermare queste variabili. Qui di seguito vediamo qualche esempio.
Preavviso dimissioni metalmeccanico
Il preavviso per i metalmeccanici varia in base agli anni di servizio svolti e ai livelli in cui sono inquadrati. Vediamo nello specifico quali sono i giorni di preavviso nel contratto metalmeccanico aggiornati al 2023:
- Fino a 5 anni di servizio: 2 mesi di preavviso per le categorie VI e VII, 1 mese e 15 giorni di preavviso per le categorie IV e V, 10 giorni di preavviso per le categorie II e III, 7 giorni di preavviso per la categoria I;
- Da 5 a 10 anni di servizio: 3 mesi di preavviso per le categorie VI e VII, 2 mesi di preavviso per le categorie IV e V, 20 giorni di preavviso per le categorie II e III, 15 giorni di preavviso per la categoria I;
- Più di 10 anni di servizio: 4 mesi di preavviso per le categorie VI e VII, 2 mesi e 15 giorni di preavviso per le categorie IV e V, 1 mese di preavviso per le categorie II e III, 20 giorni di preavviso per la categoria I.
Delle variazioni rispetto a questi giorni di preavviso si possono riscontrare nel caso di contratti specifici, ad esempio con aziende cooperative.
Preavviso dimissioni commercio
Il CCNL Terziario – Commercio prevede alcune regole specifiche per il preavviso delle dimissioni. Anche in questo caso i termini possono variare in base al periodo di servizio. Vediamo i termini aggiornati al 2023:
- Fino a 5 anni di servizio: 45 giorni di preavviso per Quadri e I livello, 20 giorni di preavviso per livelli II e III, 15 giorni di preavviso per livelli IV e V, 10 giorni di preavviso per livelli VI e VII;
- Da 5 a 10 anni di servizio: 60 giorni di preavviso per Quadri e I livello, 30 giorni di preavviso per livelli II e III, 20 giorni di preavviso per livelli IV e V, 15 giorni di preavviso per livelli VI e VII;
- Più di 10 anni di servizio: 90 giorni di preavviso per Quadri e I livello, 45 giorni di preavviso per livelli II e III, 30 giorni di preavviso per livelli IV e V, 15 giorni di preavviso per livelli VI e VII.
Si può quindi prevedere nel CCNL commercio un preavviso, ad esempio, per un lavoratore di 2° e 3° livello presente in azienda da meno di cinque anni, pari a 20 giorni di calendario, elevati a 45 se lo stesso soggetto ha invece più di dieci anni di anzianità.
Lo stesso contratto prevede per chi è inquadrato in un livello superiore (il 1° ad esempio) 45 giorni di preavviso se la sua anzianità è inferiore a cinque anni, che arrivano a 90 se è stato assunto da più di dieci anni.
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Da quando decorre il periodo di preavviso
Il periodo di preavviso decorre da quando le dimissioni vengono comunicate al datore di lavoro. Di conseguenza, tra il momento in cui il dipendente rende nota all’azienda la sua intenzione di interrompere il rapporto e quello a partire dal quale lo stesso si è considerato cessato (cioè il giorno successivo all’ultimo lavorato) dev’esserci un intervallo di tempo pari a quello fissato dal contratto collettivo.
Questi ultimi considerano utili ai fini del preavviso tutti i giorni di calendario, anziché quelli lavorativi, salvo diverso accordo individuale.
Molti CCNL dispongono che il preavviso cominci a decorrere non dalla comunicazione al datore, bensì da una data precisa come il 1° o il 15° giorno del mese. Ad esempio il CCNL Terziario – Commercio statuisce che i termini di preavviso si conteggino dal 1° o dal 16° giorno del mese.
Poniamo il caso di un dipendente inquadrato al 3° livello con meno di cinque anni di anzianità aziendale, per il quale il contratto prevede un preavviso di 20 giorni di calendario. Se le dimissioni vengono comunicate il giorno 18 settembre il periodo di preavviso decorrerà dal successivo 1° ottobre, con ultimo giorno di lavoro il 20 dello stesso mese.
Come funziona il preavviso per le dimissioni online
Dal 12 marzo 2016 le dimissioni dei lavoratori subordinati (eccetto alcuni casi particolari come i lavoratori in prova o le dimissioni nei primi tre anni di vita del bambino) devono essere presentate al datore di lavoro esclusivamente in via telematica o online.
L’invio avviene tramite PEC, attraverso un modulo standard sul sito del Ministero del Lavoro (ClicLavoro) che esclude il rischio di alterazioni e garantisce una data certa di trasmissione. Il modulo può essere inviato dal lavoratore in autonomia (se in possesso di apposite credenziali) o rivolgendosi a intermediari abilitati (sindacati, patronati, consulenti del lavoro).
Alla luce delle nuove modalità di comunicazione, la decorrenza del periodo di preavviso coincide con la data di trasmissione del modulo, ivi indicata.
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Quando non serve dare il preavviso
Il periodo di preavviso di dimissioni non è obbligatorio nelle dimissioni per giusta causa in quanto si ritiene che il rapporto di lavoro non possa durare neanche un giorno in più proprio per una determinata causa.
Il preavviso non è previsto inoltre durante il periodo di prova sia nel contratto a tempo indeterminato, sia nel contratto di lavoro a tempo determinato. In questo caso il lavoratore, come del resto il datore di lavoro, può interrompere la prova senza dare preavviso né fornire giustificazioni.
Inoltre il periodo di preavviso non è previsto nel contratto a termine in quanto in questa tipologia contrattuale non è previsto il recesso anticipato, tranne che per giusta causa o nel periodo di prova e di conseguenza non è previsto nemmeno il preavviso.
Indennità sostitutiva del preavviso
Come abbiamo visto, è importante dare le dimissioni in base ai criteri indicati dal contratto specifico con il datore di lavoro. Tuttavia, se questo non accade, possono essere stabilite delle indennità, o risarcimenti, verso il datore.
Sono comunque concesse delle deroghe al periodo di preavviso stabilito dal contratto collettivo in determinati casi. Datore e dipendente possono concordare un termine di preavviso più lungo, quando tale facoltà è concessa dal CCNL e il lavoratore riceve un apposito compenso.
Altrimenti, le parti (azienda e dipendente) possono concordare un preavviso inferiore. Ad ogni modo, anche in mancanza di un accordo, il lavoratore può rassegnare le dimissioni senza rispettare il preavviso. In questo caso l’azienda gli potrà trattenere in busta paga una somma pari alla retribuzione che gli sarebbe spettata se avesse rispettato il preavviso.
Ricordiamo infatti che se non si rispetta la decorrenza di preavviso delle dimissioni, il datore di lavoro può avere degli scompensi, in quanto dovrà prontamente sostituire il lavoratore. In questi casi il mancato rispetto del periodo di preavviso delle dimissioni può comportare un danno all’azienda.
Conclusioni
In conclusione, rispettare il periodo di preavviso per le dimissioni è fondamentale per mantenere un rapporto professionale corretto con l’azienda e per evitare conseguenze economiche. Il preavviso varia a seconda dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro e offre all’azienda il tempo necessario per adattarsi alla partenza del dipendente.
Tuttavia, è possibile concordare con il datore di lavoro un preavviso diverso da quello standard. Pianificare attentamente questo passaggio garantisce una transizione lavorativa più fluida e priva di complicazioni.
Domande Frequenti
Per concludere ecco un breve elenco di domande frequenti e relative risposte su questo argomento.
1. Quanto tempo prima devo dare il preavviso di dimissioni?
Il periodo di preavviso varia in base al contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) applicato e alla tua anzianità in azienda. Generalmente, va da 15 giorni a 3 mesi, a seconda del livello contrattuale e del settore. Verifica il tuo contratto per le tempistiche precise.
2. Cosa succede se non rispetto il periodo di preavviso?
Se non rispetti il periodo di preavviso, l’azienda può trattenere un’indennità pari al mancato preavviso, che sarà detratta dal tuo ultimo stipendio. Alcune aziende potrebbero rinunciare a questa indennità.
3. Posso concordare un periodo di preavviso più breve?
Sì, puoi concordare con il datore di lavoro un periodo di preavviso più breve rispetto a quello previsto. Tuttavia, è necessaria l’approvazione dell’azienda. Se l’azienda accetta, puoi lasciare prima senza conseguenze economiche.