I lavoratori dipendenti hanno diritto nella generalità dei casi a fruire di specifici permessi per studiare, ma di cosa si tratta e come funzionano esattamente i cosiddetti permessi studio? Da premettere che in generale il permesso dal lavoro rappresenta un momento quantificabile in giorni o solitamente ore, in cui il dipendente non svolge la prestazione lavorativa per motivi che la legge o i contratti collettivi giudicano meritevoli di assenza.
Durante l’astensione, il dipendente ha comunque diritto alla retribuzione spettante come se avesse regolarmente lavorato. Funzionano un po’ come le ferie, ma vanno in aggiunta alle ferie lavorative, e in più sono legati a determinati eventi o occasioni (permessi studio, permessi per lutto ecc.)
Vediamo nello specifico chi e per quanto tempo può usufruire delle 150 ore diritto allo studio, ma partiamo primo con un po’ di normativa di riferimento.
La normativa di riferimento sul diritto allo studio nel lavoro
Nell’ambito del diritto del lavoro (Legge 300/1970 articolo 10) e del diritto allo studio, la legge italiana riconosce ai lavoratori dipendenti dei permessi per esami universitari, oppure per sostenere esami di diploma scolastico ecc.
In particolare:
- La concessione non è subordinata all’esito dell’esame ma unicamente al fatto che lo stesso venga sostenuto;
- Dietro richiesta aziendale il lavoratore è obbligato a presentare la documentazione che dimostri l’avvenuto esame;
- Il riconoscimento del permesso prescinde dall’ora in cui l’esame viene sostenuto;
- I permessi spettano anche ai privatisti non iscritti a corsi regolari di studio;
- I permessi spettano anche se il dipendente già in possesso di laurea si iscrive nuovamente all’università.
Diritto allo Studio: cosa prevede la Legge 300 del 1970 art 10 per i lavoratori studenti
Il diritto allo studio per gli studenti lavoratori è previsto dallo Statuto dei Lavoratori, Legge 300 del 1970 all’articolo 10, che recita:
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
I contratti collettivi possono intervenire con previsioni di miglior favore. Vediamo ad esempio il settore metalmeccanici e il settore commercio cosa prevedono per comprendere meglio la situazione.
Permessi studio Ccnl metalmeccanici (diritto allo studio 150 ore)
Ad esempio per quanto riguarda i permessi studio CCNL Metalmeccanici – Industria:
- i permessi retribuiti sono per tutti i giorni di esame e per i 2 giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari ovvero la sessione di esami negli altri casi;
- spettano 150 ore diritto allo studio pro capite nell’arco di un triennio, usufruibili anche in un solo anno (dal 1° gennaio 2017 le ore spettanti si ottengono moltiplicando 7 ore per 3 e per il numero di dipendenti occupati in azienda alla predetta data);
- ai lavoratori che frequentano corsi sperimentali per il recupero della scuola dell’obbligo, per l’alfabetizzazione degli adulti e di lingua italiana per stranieri, il monte ore passa a 250;
- ad ogni modo, i lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per frequentare i corsi di studio e di formazione professionale non dovranno superare il 3% della forza lavoro.
Permessi studio Ccnl commercio (150 ore diritto allo studio)
Il CCNL commercio prevede invece che
“i lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro-capite in un triennio”.
Questa modalità di regolamentazione, sebbene non prevista legalmente, è in realtà la più frequente.
Permessi studio 150 ore: quali documenti servono
Come disciplinato dalla legge (art. 10 L. n. 300/70) il datore può chiedere a chi è assente in permesso per motivi di studio di presentare idonea documentazione.
E’ bene che l’obbligo sia comunicato ai dipendenti in alternativa con:
- Lettera scritta;
- Nel regolamento aziendale (di cui una copia dev’essere consegnata al personale in forza e ai neoassunti);
- Avviso affisso nei locali aziendali.
Le caratteristiche della documentazione comprovante l’assenza sono legate alla tipologia di corso o prova d’esame che il dipendente ha dovuto sostenere, nel rispetto di un contenuto minimo:
- Identificazione del soggetto che eroga la formazione (scuola, università, ente di formazione);
- Indicazione dei giorni / ore in cui il dipendente è stato impegnato per motivi di studio;
- Firma del docente o del responsabile del corso.
Preavviso
La legge nulla prevede in merito al preavviso che il dipendente deve riconoscere al datore di lavoro per comunicargli l’assenza.
In mancanza di disposizioni specifiche da parte della contrattazione collettiva, l’azienda può prevedere un certo numero di giorni di preavviso all’interno del regolamento aziendale.
Come trovo i permessi studio in busta paga
Per i giorni o le ore di permesso per motivi di studio il dipendente ha diritto alla retribuzione spettante in caso di regolare svolgimento dell’attività lavorativa. Durante le assenze maturano anche:
- Ferie e permessi;
- Trattamento di fine rapporto;
- Mensilità aggiuntive.
I periodi di astensione dovranno essere indicati nel calendario presenze del Libro Unico del Lavoro con un apposito giustificativo.
Discorso diverso se il dipendente non presenta idonea documentazione. In questo caso l’assenza è ingiustificata e non spetta alcuna retribuzione per i giorni / ore in cui non è stata svolta attività lavorativa.
Si segnala altresì che qualora il contratto collettivo e il codice disciplinare lo prevedano, un certo numero di assenze ingiustificate può comportare l’avvio di una procedura di contestazione disciplinare che, nei casi limite, può concludersi con la risoluzione del rapporto per licenziamento.
Permessi studio per studenti lavoratori: a chi spettano
Stante il tenore della legge che parla di “studente lavoratore”, il diritto ai permessi studio si estende a tutte le tipologie di contratto di lavoro subordinato:
- Lavoratori a tempo indeterminato;
- Contratto a termine;
- Apprendistato;
- Contratto di lavoro part-time.
Esclusi invece i contratti a chiamata.
Cos’altro prevede la legge sulle 150 ore diritto allo studio
Oltre al classico permesso studio la legge (artt. n. 5 e 6 L. n. 53/2000) riconosce:
- Congedi per la formazione continua;
- Congedi per la formazione extra-lavorativa.
Nei primi, i lavoratori hanno diritto di assentarsi per seguire corsi predisposti dalle strutture competenti o dall’azienda. La disciplina del monte ore, della retribuzione spettante e dei criteri di individuazione dei lavoratori è demandata ai contratti collettivi.
I congedi per la formazione extra-lavorativa spettano invece a chi ha almeno 5 anni di anzianità aziendale. Questi possono richiedere una sospensione dal lavoro non retribuita finalizzata a:
- Completamento della scuola dell’obbligo;
- Conseguimento del titolo di studio di secondo grado, diploma universitario o laurea;
- Partecipazione ad attività formative diverse da quelle finanziate dall’azienda.
Il congedo non può eccedere gli 11 mesi, continuativi o frazionati, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
I termini di preavviso, le modalità di fruizione e il numero di dipendenti che se ne può avvalere sono disciplinati dalla contrattazione collettiva.
Durante il congedo il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro ma non matura l’anzianità di servizio.