L’ordinamento italiano tutela le esigenze dei disabili e dei loro familiari prevedendo con apposite leggi o delegando la contrattazione permessi e riposi orari giornalieri per se stessi oppure per la cura di familiari con disabilità. I più conosciuti sono senza dubbio permessi retribuiti Legge 104, i quali consistono in 3 giorni di permesso mensili da poter richiedere anche in maniera frazionata. Ma esistono anche altri tipi di permessi a ore, cosiddetti riposi orari previsti dalla 104.
Quindi la Legge 104 prevede la possibilità per determinati soggetti e a determinate condizioni di usufruire di permessi giornalieri anche frazionabili oppure di riposi orari che vanno a ridurre l’orario di lavoro giornaliero. Sono previsti infatti appositi permessi soggetti a limiti diversi a seconda del soggetto richiedente. In particolare, i lavoratori disabili e i genitori di figli fino a 3 anni affetti da handicap hanno la possibilità di godere di permessi (retribuiti) nel limite di due ore al giorno, il cui costo è totalmente a carico dell’INPS. In questa guida ci occupiamo quindi dei cosiddetti riposi orari retribuiti così come previsti dalla Legge 104/92.
Riposi orari Legge 104: per assistenza disabili
I riposi orari retribuiti, previsti dalla Legge n. 104/92, possono essere richiesti da genitori di figli portatori di handicap fino al 3° anno di età. A stabilirlo è il Dlgs. n. 151/2001 che all’articolo 42 concede alla lavoratrice madre o, in alternativa, al padre lavoratore (anche adottivi o affidatari) la possibilità di godere di 2 ore di riposo giornaliero, che si riducono ad una qualora l’orario di lavoro sia inferiore alle 6 ore giornaliere.
Il diritto, che spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro non ne abbia diritto, è riconosciuto per ogni minore fino a 3 anni con handicap in situazione di gravità, che non sia ricoverato a tempo pieno presso strutture ospedaliere o simili (pubbliche o private) che garantiscano assistenza sanitaria continuativa.
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In alternativa al permesso orario i genitori possono:
- Prolungare il congedo parentale, in misura continuativa o frazionata, fino a un massimo di 3 anni comprensivi dei normali periodi di congedo, da godere entro il 12° anno di vita del bambino;
- Terza opzione, permessi retribuiti nel limite di 3 giorni mensili anche continuativi.
La Cassazione ha chiarito (sentenza n. 4623/2010) che in presenza di gemelli, entrambi affetti da handicap grave, le ore di permesso spettanti si sdoppiano.
Da sottolineare che per lo stesso figlio non è possibile cumulare i permessi orari con quelli per allattamento. Al contrario, il genitore può fruire dei permessi orari per un figlio e dell’allattamento per un altro.
Permessi e riposi orari Legge 104: lavoratore con handicap
Il diritto ai permessi Legge 104/92 ad ore è esteso anche ai lavoratori dipendenti maggiorenni portatori di handicap grave. Per coloro che hanno un orario giornaliero pari o superiore a 6 ore, spettano 2 ore al giorno di permesso retribuito, in caso contrario le ore di permesso scendono ad una.
Gli stessi soggetti possono, in alternativa, richiedere 3 giorni al mese di permesso (continuativi o frazionati). Il tipo di permesso richiesto (orario o giornaliero) può essere modificato da un mese all’altro.
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Riposi orari Legge 104: come richiederli
I riposi orari Legge 104 possono essere richiesti previa domanda all’INPS in modalità telematica, con allegata la documentazione comprovante la disabilità. Eventuali variazioni successive devono essere comunicate all’Istituto entro 30 giorni.
Il datore di lavoro, una volta verificati i presupposti di legge, può chiedere al lavoratore (come affermato dal Ministero del Lavoro con la Risposta ad Interpello n. 1/2012) una programmazione dei permessi “verosimilmente a cadenza settimanale o mensile” alle seguenti condizioni:
- Il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza;
- Purché tale programmazione non pregiudichi il diritto del disabile ad un’effettiva assistenza;
- La programmazione deve rifarsi a criteri il più possibile condivisi con i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali.
Secondo un altro Interpello del Ministero del Lavoro (n. 31/2010) il dipendente ha la possibilità di modificare unilateralmente le giornate di permesso già comunicate, dal momento che le esigenze di assistenza del disabile prevalgono su quelle produttive e organizzative del datore.
Permessi orari per assistenza disabili: a chi spettano
I permessi lavorativi orari della Legge 104 possono essere richiesti dai lavoratori dipendenti maggiorenni per i quali è accertata una minorazione fisica, psichica o sensoriale con le caratteristiche della gravità. Quest’ultima è da ricercarsi laddove la minorazione abbia ridotto l’autonomia personale in misura tale da rendere necessario un intervento assistenziale continuo, globale e permanente.
Competente ad accertare la gravità della minorazione è una Commissione ASL, chiamata a pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Riposi orari Legge 104: quanto spetta
Nella generalità dei casi, i permessi Legge 104 ad ore godono di un trattamento economico che consiste nell’anticipazione di quanto dovuto ad opera del datore di lavoro in busta paga. Essendo a carico dell’INPS le somme erogate a titolo di permessi saranno recuperate dai contributi che il datore deve versare mensilmente all’Istituto.
Per alcune tipologie di lavoratori l’INPS provvede al pagamento diretto dei permessi. Parliamo degli operai agricoli, lavoratori domestici, stagionali, disoccupati o sospesi dal lavoro senza il trattamento CIGS o in caso di mancata anticipazione del datore.
Da sottolineare che i permessi sono utili alla maturazione di:
- Anzianità di servizio;
- Ferie;
- Tredicesima e quattordicesima.
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