Quali sono i permessi retribuiti che spettano ai lavoratori dipendenti? Capita nell’arco della vita lavorativa di doversi assentare dal lavoro per i più svariati motivi. In alcuni casi, stabiliti dalla normativa sul lavoro, i lavoratori subordinati possono essere esonerati dall’obbligo di lavorare godendo di giorni o ore di permessi lavorativi, i quali possono essere retribuiti o meno dal datore di lavoro.
Le cause che giustificano l’assenza sono stabilite dalla legge e dai singoli contratti collettivi, così come le modalità e i tempi di fruizione. Il dipendente che si assenta senza alcuna giustificazione (assenza ingiustificata) o per motivi non previsti dalla legge o dal contratto collettivo sta violando l’impegno di rendere la prestazione lavorativa e può pertanto incorrere in sanzioni disciplinari, che possono portare nei casi più gravi anche al licenziamento.
In questa guida andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i permessi di lavoro e in quali circostanze possono essere richiesti. L’elenco non è comunque esaustivo, in quanto vi sono permessi più specifici previsti solo da alcuni CCNL e che non troverete indicati qui. Vi ricordiamo inoltre che permessi e rol possono essere richiesti dal lavoratore, con le modalità specificate dai CCNL o dai regolamenti aziendali ove previsti.
Permessi retribuiti e non retribuiti
Le tipologie di permessi sono le più svariate, ma a monte esistono due macro-categorie:
- I permessi retribuiti: durante i quali al dipendente spetta comunque la retribuzione oltre alla conservazione del posto di lavoro (perché non incorre in sanzioni o licenziamenti disciplinari);
- Permessi non retribuiti: durante i quali non spetta la retribuzione, ma unicamente il diritto ad assentarsi e la conservazione del posto di lavoro.
Permessi retribuiti: quali sono
Analizzando i permessi retribuiti vediamo che i motivi che giustificano le assenze possono essere di tipo:
- Permessi per motivi personali (permessi studio, permessi retribuiti per decesso o grave infermità);
- Permessi per cariche pubbliche o elettive (eletti nelle amministrazioni locali, partecipanti alle operazioni elettorali);
- Assenze giustificate per motivi medici e sanitari (permessi L. 104/92, visite mediche, donazione sangue, donatori di midollo osseo).
Esistono poi altre tipologie al di fuori queste macro aree, come i permessi sindacali e i permessi retribuiti per i volontari della protezione civile.
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Permessi retribuiti per motivi personali
Tra i permessi retribuiti per motivi personali spiccano i permessi studio. La normativa italiana (art. 10 Legge n. 300/70 cosiddetto “Statuto dei Lavoratori”) riconosce ai lavoratori studenti, compresi gli universitari, il diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti per sostenere le prove d’esame.
Sul punto, i contratti collettivi possono intervenire con condizioni di miglior favore. Si pensi ad esempio ad un dipendente (studente universitario) con mansione di conduttore di gru cui si applichi il CCNL Edili – Industria. Questo prevede per i lavoratori studenti che devono sostenere prove d’esame il diritto a permessi studio retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.
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Altra tipologia sono i permessi per lutto o documentata grave infermità di un familiare. Ci si riferisce a:
- Coniuge anche se legalmente separato (o parte dell’unione civile);
- Parente entro il 2° grado (anche non convivente) in linea retta o collaterale;
- Soggetto componente la famiglia anagrafica.
La normativa (Legge n. 53/2000 e Decreto ministeriale 21/07/2000 n. 278) fissa un tetto di 3 giorni all’anno. Ai CCNL è riservata la possibilità di intervenire con condizioni di miglior favore. Si pensi al Contratto collettivo Alimentari – Industria che riconosce 4 giorni di permesso retribuito in caso di decesso del coniuge (anche se separato), un parente entro il 2° grado anche non convivente ovvero un soggetto componente la famiglia. I giorni in questione si computano per ogni evento anziché su base annua come prevede la legge.
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Permessi retribuiti per cariche pubbliche o elettive
Hanno diritto a permessi retribuiti (in alternativa all’esser collocati in aspettativa per l’intera durata del mandato) i lavoratori che ricoprono le seguenti cariche:
- Componenti di consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti;
- Membri di giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi tra enti locali, commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite, commissioni comunali previste per legge, conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari;
- Membri di organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi tra enti locali;
- Presidenti di consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti.
Permessi elettorali
I dipendenti nominati presidente, vicepresidente, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo di partiti o di comitati promotori di referendum, presso i seggi elettorali in occasione di qualsiasi tipo di consultazione, hanno diritto a permessi retribuiti per tutta la durata delle operazioni di voto.
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Permessi retribuiti: motivi medici e sanitari
Tra i permessi retribuiti per motivi medici e sanitari figurano in primis quelli previsti dalla Legge n. 104/92 per:
- Lavoratore disabile che nello stesso mese può scegliere se godere di 2 ore giornaliere o 3 giorni di permessi mensili retribuiti (anche continuativi);
- Familiari del disabile, quali coniuge (o parte dell’unione civile), convivente, parenti e affini entro il 2° grado, nel limite di 3 giorni al mese di permessi retribuiti anche continuativi.
Discorso diverso per i genitori del figlio disabile:
- Fino all’età di 3 anni, possono chiedere alternativamente il prolungamento del congedo parentale per un periodo complessivo (compreso il congedo ordinario) non superiore a 3 anni (da fruire entro il 12° anno di età), 2 ore di permesso giornaliero o 3 giorni al mese continuativi o frazionati;
- Dai 3 ai 12 anni, possono chiedere il prolungamento del congedo parentale (nei limiti sopra citati) o 3 giorni al mese continuativi o frazionati;
- Per i figli di età superiore ai 12 anni, si ha diritto unicamente ai 3 giorni mensili.
I permessi previsti dalla Legge n. 104/92 sono a carico dell’INPS e anticipati dal datore di lavoro in busta paga. Rientrano in questa categoria anche i cosiddetti permessi per malattia del figlio.
Permessi per donazione di sangue
Discorso identico per i lavoratori che donano gratuitamente il sangue e hanno diritto ad un permesso retribuito a carico dell’INPS per l’intera giornata lavorativa in cui effettuano la donazione.
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Anche i dipendenti donatori di midollo osseo hanno diritto a permessi retribuiti (a carico dell’INPS ma anticipati dall’azienda) per l’espletamento degli atti preliminari alla donazione, per la donazione stessa e per i giorni di convalescenza.
Infine, la contrattazione collettiva o le prassi aziendali possono prevedere permessi retribuiti per svolgere visite mediche.
Permessi retribuiti: permessi sindacali
Al di fuori delle tre macro-categorie esistono altre tipologie di permessi retribuiti. Come quelli spettanti ai lavoratori nominati dirigenti di RSA/RSU e necessari per l’espletamento del loro incarico:
- Fino a 200 dipendenti, un dirigente per ogni RSA ha diritto ad un’ora all’anno di permesso retribuito per ciascun dipendente;
- Da 201 a 3.000 dipendenti, un dirigente ogni 300 dipendenti o frazione di essi ha diritto a 8 ore mensili di permessi retribuiti;
- Oltre 3.000 dipendenti, un dirigente ogni 500 dipendenti o frazione di essi ha diritto a 8 ore mensili di permessi retribuiti.
Infine, i dirigenti sindacali provinciali e nazionali hanno diritto a permessi retribuiti nel rispetto del monte ore annuo / mensile fissato dal contratto collettivo applicato.
Permessi sindacali
Permessi retribuiti: volontari della protezione civile
I lavoratori che appartengono ad organizzazioni inserite nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile hanno diritto a permessi retribuiti nei seguenti limiti:
- Per attività di soccorso e assistenza in vista o in occasione di emergenze connesse con eventi calamitosi , tetto di 90 giorni all’anno (massimo 30 continuativi);
- Soccorso in situazioni di emergenza di rilievo nazionale, tetto di 180 giorni all’anno (massimo 60 continuativi);
- Per pianificazione e addestramento limite di 30 giorni all’anno (massimo 10 continuativi).
L’azienda può inoltrare apposita richiesta al Dipartimento della Protezione Civile per ottenere il rimborso delle retribuzioni erogate al dipendente impegnato come volontario.