I lavoratori dipendenti possono chiedere di usufruire di periodi di assenza dal lavoro (retribuiti o meno) al fine di sottoporsi a visite mediche specialistiche per sé stessi o loro familiari che necessitano di assistenza e cure personali. La normativa prevede periodi di congedo (di durata comunque non superiore a 2 anni) o, a seconda del CCNL, permessi per visite mediche e motivi sanitari a carico dell’azienda o dell’INPS.
I contratti collettivi, aziendali o le prassi interne possono quindi introdurre ulteriori permessi per visite mediche, disciplinandone i limiti di durata e le modalità di richiesta. In questi casi pertanto non si prenderanno giorni di malattia o di ferie per andare a fare le visite specialistiche, ma si usufruirà di questi particolari permessi.
Vediamo nel dettaglio l’intera disciplina.
Permessi per visite mediche
I contratti collettivi o aziendali possono prevedere la concessione di giorni / ore di permessi per i dipendenti che devono sottoporsi a visite mediche generiche o specialistiche.
A seconda di quello che prevede il contratto i permessi possono essere retribuiti (in questo caso spetta la stessa retribuzione dei periodi in cui il dipendente è al lavoro) o non retribuiti.
Di norma, al dipendente è richiesto di presentare apposita documentazione giustificativa come l’attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura sanitaria con indicate data e ora della visita. E’ altresì possibile prevedere un congruo periodo di preavviso tale da consentire all’azienda di organizzare l’attività produttiva in virtù dell’assenza del dipendente.
Gli accordi possono altresì stabilire se le ore di permesso coprono anche il tempo necessario per il percorso di andata e ritorno dalla sede di lavoro al luogo della visita.
Da ultimo, i permessi possono essere previsti e disciplinati anche dagli usi o prassi aziendali. In quest’ultimo caso è bene applicare una parità di trattamento tra i dipendenti, senza operare distinzioni tra operai e impiegati o in base all’ufficio / reparto produttivo di appartenenza.
Permessi per visite mediche in busta paga
Le ore / giorni di permessi per visite mediche devono essere indicate nel calendario presenze della busta paga e del Libro unico del lavoro (LUL); questo documento obbligatorio che ogni azienda è tenuta a stampare entro la fine del mese successivo quello cui si riferisce.
Il LUL dovrà anche riportare il valore economico dei permessi, siano essi retribuiti o meno. Lo stesso dato dovrà essere indicato nel cedolino paga, da consegnare ai dipendenti all’atto dell’erogazione del compenso.
Permessi per lavoratrici gestanti
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per lo svolgimento di accertamenti clinici, esami prenatali o visite mediche specialistiche, previa apposita domanda al datore di lavoro.
La dipendente dovrà presentare a giustificazione dell’assenza il documento rilasciato dalla struttura o dal medico che attesti data e ora della visita.
Permessi per il disabile o i suoi familiari
I permessi per sottoporsi a visite mediche possono essere richiesti anche dal lavoratore disabile in misura pari a 2 ore giornaliere o 3 giorni al mese (anche continuativi).
Per i periodi di assenza spetta la retribuzione come se il dipendente fosse stato al lavoro. Il costo è a carico dell’INPS ma l’importo viene anticipato in busta paga dall’azienda e dalla stessa recuperato sui contributi da versare all’ente con modello F24.
Gli stessi permessi possono essere chiesti anche dai lavoratori dipendenti familiari del disabile. Se ad esempio quest’ultimo deve sottoporsi a visite mediche e necessita di assistenza.
I permessi spettano ai familiari quali coniuge (o parte dell’unione civile), convivente, parenti e affini entro il 2° grado, nel limite di 3 giorni al mese di permessi retribuiti anche continuativi.
Discorso diverso per i genitori del figlio disabile:
- Fino all’età di 3 anni, possono chiedere alternativamente il prolungamento del congedo parentale per un periodo complessivo (compreso il congedo ordinario) non superiore a 3 anni (da fruire entro il 12° anno di età), 2 ore di permesso giornaliero o 3 giorni al mese continuativi o frazionati;
- Dai 3 ai 12 anni, possono chiedere il prolungamento del congedo parentale (nei limiti sopra citati) o 3 giorni al mese continuativi o frazionati;
- Per i figli di età superiore ai 12 anni, si ha diritto unicamente ai 3 giorni mensili.
Congedo straordinario
In alternativa ai permessi, i dipendenti che devono assistere un familiare disabile che deve recarsi a visita medica possono usufruire di un congedo straordinario di durata non superiore a 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.
La retribuzione per le assenze è a carico dell’INPS ma viene anticipata dall’azienda in busta paga.
I giorni di congedo spettano secondo il seguente ordine di priorità:
- Coniuge (o parte dell’unione civile) convivente;
- Genitori naturali, adottivi o affidatari se manca il coniuge, è deceduto o colpito da patologie invalidanti;
- Figlio convivente se i genitori mancano, sono deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- Fratelli o sorelle se i figli mancano, sono deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- Parenti o affini entro il 3° grado conviventi se fratelli o sorelle mancano, sono deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Leggi anche: Congedo straordinario retribuito: cos’è, come funziona e a chi spetta
Donatori di sangue e midollo osseo
I dipendenti che donano gratuitamente il midollo osseo hanno diritto a permessi retribuiti per l’espletamento degli atti preliminari (tra cui le visite mediche), la donazione stessa e i giorni di convalescenza.
Le assenze sono coperte da un’apposita indennità INPS (anticipata dall’azienda in busta paga) pari alla retribuzione che sarebbe spettata al dipendente se fosse stato al lavoro.
L’indennità spetta per le operazioni preliminari indipendentemente dal fatto che ad esse segua la donazione.
Leggi anche: Permessi dal lavoro per donazione di sangue e midollo osseo, cosa dice la legge
Congedo non retribuito
Il dipendente può chiedere un congedo non retribuito per gravi motivi legati alla situazione propria, del convivente o di un parente / affine entro il 3° grado disabile (anche non convivente).
Spetta inoltre per i seguenti soggetti (anche non conviventi):
- Coniuge o chi è parte dell’unione civile;
- Figli o in loro mancanza i discendenti prossimi;
- Genitori o in loro mancanza gli ascendenti prossimi;
- Generi e nuore;
- Adottanti;
- Suoceri;
- Fratelli e sorelle.
Per gravi motivi si intendono anche quelle situazioni riguardanti i familiari che richiedono cura e assistenza personale da parte del dipendente; come possono esserlo le visite mediche generiche o specialistiche.
Il congedo spetta per un massimo di 2 anni (continuativi o frazionati) nell’arco dell’intera vita lavorativa. I periodi si calcolano non in giorni lavorativi ma di calendario.
Il dipendente che intende chiedere il congedo deve presentare apposita domanda all’azienda, allegando un’autocertificazione sulla veridicità dei gravi motivi alla base della richiesta.
A differenza delle altre assenze, i periodi di congedo non retribuito non vengono considerati ai fini:
- della maturazione di ferie,
- mensilità aggiuntive,
- TFR
- e anzianità di servizio.
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