La normativa sul lavoro prevede in favore dei lavoratori dipendenti il diritto di richiedere giorni di permesso per lutto in caso di decesso o permessi per documentata grave infermità di un familiare. I permessi retribuiti sono concessi nel limite massimo di 3 giorni all’anno, dietro presentazione da parte del dipendente della documentazione comprovante il diritto all’astensione. I contratti collettivi possono intervenire prevedendo condizioni di miglior favore.
Al verificarsi dell’evento tutelato, l’interessato deve comunicare all’azienda l’accaduto oltre ai giorni di assenza per lutto, in cui quindi l’assenza sarà giustificata da giorni di permesso per lutto. Per le ore non lavorate ma coperte da permesso per lutto e grave infermità spetta comunque la retribuzione oltre alla maturazione di ferie, permessi, mensilità aggiuntive e tfr. In alternativa al permesso, nei casi di decesso del familiare la normativa riconosce al lavoratore la possibilità di richiedere un periodo di congedo non retribuito. Vediamo nel dettaglio la disciplina dei permessi retribuiti per lutto familiare.
Permessi per lutto, cosa sono e a chi spettano
Come detto in premessa i permessi per lutto, ovvero i permessi retribuiti per lutto, consistono in giorni di permesso retribuiti aggiuntivi a quelli che maturano mensilmente (ferie, permessi e ROL). Vediamo quindi a chi spettano, quanto è la retribuzione, come fare richiesta e i documenti necessari.
I permessi per lutto spettano ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, con esclusione perciò di tutti quei soggetti titolari di rapporti che si collocano al di fuori dell’area della subordinazione, come tirocinanti e collaboratori coordinati e continuativi.
I permessi per lutto spettano in caso di decesso:
- Del coniuge anche se legalmente separato (o della parte dell’unione civile);
- Parente entro il 2° grado (anche non convivente) in linea retta o collaterale;
- Soggetto componente la famiglia anagrafica.
Riepilogando i permessi per lutto spettano per la morte di:
- Coniuge;
- Genitori;
- Figli;
- Fratelli e sorelle;
- Nonni;
- Nipoti (figli dei figli).
Non spettano per gli affini (cioè i parenti del coniuge come suocero e suocera) se non per alcune tipologie di lavoratori e CCNL (prevalentemente lavoratori pubblici). I giorni di lutto non spettano quindi per suocero e suocera, ma spettano i permessi lutto nonno ovvero i genitori dei propri genitori; ma non spettano infine per la morte del nonno o della nonna del coniuge.
Giorni per lutto familiare
La normativa riconosce al dipendente il diritto a chiedere 3 giorni per lutto familiare all’anno ovvero di permesso per funerale. Nel computo delle assenze si tiene conto anche delle eventuali giornate richieste per grave infermità di un familiare. Questo significa che se nel 2019 il dipendente ha ottenuto 2 giorni di permesso per grave infermità del coniuge potrà chiedere lo stesso anno, in caso di decesso di un familiare, solo un’altra giornata di permesso.
Nel computo del tetto massimo non si tiene conto dei giorni festivi e non lavorativi.
Effetti sulla retribuzione
I giorni di assenza coperti da permessi per lutto sono comunque retribuiti, come se il dipendente avesse svolto la normale attività lavorativa. Gli stessi periodi sono utili ai fini della maturazione di ferie e permessi, mensilità aggiuntive, trattamento di fine rapporto, anzianità di servizio.
I giorni di permesso devono essere indicati nel calendario presenze del Libro unico del lavoro con un apposito giustificativo. La retribuzione spettante è riportata invece nella sezione competenze / trattenute.
In caso di evento verificatosi durante le ferie, i permessi per lutto hanno l’effetto di interrompere il godimento del periodo feriale.
Permessi per lutto cosa fare e come procedere
Per ottenere i permessi per lutto il dipendente deve innanzitutto comunicare all’azienda il verificarsi dell’evento e i giorni in cui si asterrà dal lavoro. In alternativa ai permessi, il beneficiario può chiedere una riduzione dell’orario di lavoro in misura corrispondente ai permessi sostituiti. In quest’ultimo caso, la riduzione d’orario può protrarsi per un periodo superiore ai 3 giorni.
Per ottenere la riduzione d’orario dipendente e azienda devono stipulare un accordo scritto in cui sono indicati i giorni di permesso sostituiti.
I permessi o la riduzione d’orario devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso.
I giorni di permesso per lutto sono cumulabili con quelli previsti dalla Legge 104 per l’assistenza al familiare disabile.
Documenti necessari
Per qualificare la propria assenza come permesso per lutto il dipendente è tenuto a presentare idonea certificazione (ad esempio il certificato di morte rilasciato dal Comune in cui è avvenuto il decesso se diverso da quello di residenza) ovvero una dichiarazione sostitutiva.
Dal momento che la legge non lo esclude espressamente, si ritiene che i permessi per lutto possano essere concessi anche in caso di funerale all’estero.
Permessi retribuiti per lutto familiare: il ruolo dei contratti collettivi
I contratti collettivi possono intervenire prevedendo condizioni di miglior favore, sia con riguardo al numero di giorni spettanti che sui soggetti per il cui decesso si ha diritto ai permessi.
Ad esempio il CCNL Alimentari – Industria riconosce 4 giorni di permesso retribuito in caso di decesso del coniuge (anche legalmente separato), un parente entro il 2° grado anche non convivente ovvero un soggetto componente la famiglia. I 4 giorni sono computati ad evento anziché su base annua come prevede la normativa.
Il CCNL Pulizia concede 3 giorni di permesso retribuito per ogni decesso familiare elevati a 5 (di cui solo 3 retribuiti) se l’evento luttuoso si è verifica fuori provincia.
Al contrario, il CCNL Legno e arredamento – Industria prevede 3 giorni all’anno di permesso retribuito per decesso del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il 2° grado anche non convivente ovvero un soggetto componente la famiglia.
Condizioni di miglior favore possono altresì esser previste da contratti collettivi territoriali, aziendali o accordi individuali.
Permessi lutto suoceri
Anche per la morte di suocero o suocera spettano i permessi per lutto?
Di norma i dipendenti del settore privato non possono chiedere permessi per lutto per la morte di suocero o suocera, non essendo parenti entro il secondo grado. Tuttavia esistono alcuni CCNL che ammettono questa possibilità, estendendo i permessi agli affini entro il primo grado, quindi anche a suocero o suocera del titolare figlio o figlia del coniuge.
Ad esempio la maggior parte dei CCNL o contratti collettivi pubblici, cioè per gli statali o dipendenti pubblici, li prevedono.
Congedo non retribuito per gravi motivi personali
In alternativa ai giorni di permesso per lutto familiare, il dipendente può chiedere (DM 21/07/2000) un periodo di congedo non retribuito per gravi motivi personali che riguardano:
- Sé stesso o il soggetto convivente;
- Parenti o affini entro il 3° grado disabili (anche se non conviventi);
- Coniuge o parte dell’unione civile, figli, genitori, adottanti, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle (i soggetti citati non è obbligatorio siano conviventi).
Per gravi motivi si intendono anche le incombenze familiari dovute al decesso di uno dei soggetti di cui sopra.
Il congedo può essere concesso per non più di 2 anni, continuativi o frazionati, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Nel conteggio dei 2 anni si devono considerare anche i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di fruizione. Le frazioni di congedo inferiori ai 30 giorni si sommano e si considera fruito un mese quando la somma delle frazioni è pari a 30 giorni.
Sono i contratti collettivi a dover disciplinare le procedure di richiesta e concessione dei congedi. In assenza di disposizioni in merito, il datore è tenuto entro 10 giorni dalla richiesta ad esprimersi in merito.
Per i giorni di congedo non spetta alcuna retribuzione e nemmeno maturano ferie e permessi, mensilità aggiuntive, trattamento di fine rapporto, anzianità di servizio.
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